Affissioni pubblicitarie: normative e regolamenti comunali per targhe e insegne

Hai in programma di aprire la tua nuova attività e sei già in preda al panico per la burocrazia che ti aspetta? Forse non sai che per le affissioni pubblicitarie di targhe personalizzate e insegne esistono normative specifiche per ogni comune. Inoltre, sbirciando fra i siti comunali spesso ci si perde fra regolamenti e testi infiniti da valutare.

ma, questa fatica è toccata proprio a me, solo per voi !

Nella mia esperienza lavorativa all’interno di InventivaShop, mi è spesso capitato di sentire clienti richiedere assistenza e informazioni in merito alle normative sulle pubbliche affissioni. Il nostro settore intrinseco alla pubblicità e comunicazione, non ci ha mai visti però protagonisti di ricerche e approfondimenti similari. Come già detto, ogni Comune stila un regolamento a seconda delle proprie esigenze e delle leggi in vigore in quel periodo.

 

 

In questo articolo, grazie ad un’accurata analisi durata diversi mesi,  ho raggruppato tutte le informazioni necessarie; in merito ai regolamenti sulle affissioni pubblicitarie dei principali Comuni Italiani ho creato un’elenco di risorse utili. Questo contenuto ti aiuterà ad eliminare qualche grattacapo di torno e trovare il modo più veloce per disbrigare le tue pratiche per l’installazione della tua prossima insegna luminosa o targhetta personalizzata.

Presta attenzione alle tasse sulle affissioni, ma anche al resto !

La guida fornita per ogni città è abbastanza esaustiva e dettagliata, all’interno di ogni città è stato inserito il regolamento, il piano generale e i contatti utili. Normalmente l’imposta sulle affissioni pubblicitarie prevede un pagamento sopra un determinato ingombro (che spesso va oltre i 5 mq), ma ci sono tanti altri aspetti a cui bisogna attenersi e prestare particolarmente attenzione, quali: zone urbane, impianti elettrici, sistemi sporgenti a bandiera o fissati al muro, specifiche su colori e materiali da utilizzare. Il nostro consiglio è approcciarsi innanzitutto a questa guida, ma definire la pratica recandosi sempre e comunque di persona presso gli uffici del vostro comune di appartenenza. Solitamente è l’ufficio tributi o affari generali che si occupano delle imposte e delle tasse sulle pubbliche affissioni,  dopo aver messo a punto ogni dettaglio burocratico finalmente sarà semplice affiggere la tua fantastica insegna o targa e dar vita alla tua nuova attività.

Elenco comuni italiani: normative sulle affissioni pubblicitarie

 

ABRUZZO

COMUNE DELL'AQUILA

Normative: Comune dell’Aquila

Portale del comune dell'Aquila

Regolamento Comunale Pubbliche Affissioni

Note importanti:

La materiale installazione dei mezzi pubblicitari aggiudicati con gara pubblica ovvero autorizzati sia sul centro abitato che sulla proprietà privata (insegne, bandiere orizzontali o verticali, impianti infissi nel terreno o collocati anche su pareti e muri), deve essere preceduta da un verbale in confaddittorio tra il personale comunale e I'intestatario del titolo o suo delegato con atto scritto, da redigersi entro 7 giorni dalla richiesta dell'intestatario del titolo, fatte salve le diverse procedure previste dal D,P.R. 495192 per la collocazione dei mezzi fuori del centro abitato.

Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare al canone, ogni iniziativa pubblicitaria incidente sull'arredo urbano e sull'ambiente ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 446/97. 2) Modalità di applicazione de lcanone:

  1. a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari;
  2. b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;

La misura della tariffa è per metri quadrati di superficie, per ampiezza totale del messaggio, per anno solare o frazione ed è graduata su base territoriale e tecnica.

Per la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi, la tariffa di base del canone è di € 14,8739 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

  • Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1), che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di base del canone pari ad un decimo di quella ivi prevista.
  • Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione intermittente, lampeggiante o similare, la tariffa è di € 59,4958 per metro quadrato di superficie e per anno solare, índipendentemente dal numero dei messaggi.
  • Non sono assoggettati al canone insegne di esercizio inferiori a 5 mq

INSEGNE:

Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "insegne di esercizio", le scritte, le tabelle e simili, a carattere stabile esposte esclusivamente nella sede di esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, d'arte o professione che contengono il nome dell'esercente e/o la ragione sociale della Ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati. Appartengono a questo gruppo tutti i mezzi pubblicitari direttamente collegati al luogo ove si svolge l'attività o I'esercizio economico cui la pubblicità fa esplicito riferimento ovvero tutti quei sistemi e mezzi pubblicitari che si collocano nelle aree di pertinenza delle attività, in appoggio o in aderenza a manufatti architettonici od a luoghi strettamente connessi all'architettura.

COMUNE DI CHIETI

Normative: Comune di Chieti

L'imposta si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi. Sono considerati rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere beni o servizi o finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Per poter effettuare una pubblicità il soggetto passivo dell'imposta è tenuto a presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche della pubblicità che intende eseguire.
Quindi sottoscrivere una dichiarazione presso l'ufficio che ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni agli elementi dichiarati da cui consegua una diversa imposta. Tenuto al pagamento è colui che dispone del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

La gestione della pubblicità e delle pubbliche affissioni è affidata attualmente alla Società ICA Srl , i cui uffici sono siti in Chieti in Via Quarantotti 26, tel. 0871/402286.

Regolamento ufficiale affissioni pubblicitarie

Note importanti:

La pubblicità ordinaria è effettuata  mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli “altri mezzi pubblicitari” i “segni orizzontali reclamistici” ed esclusi gli “ striscioni” disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla “ pubblicità varia”:

E’ compresa nella “ pubblicità ordinaria” la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all’ esposizione di tali mezzi.

E’ compresa, inoltre, nella “pubblicità ordinaria” quella effettuata con pannelli apposti sulle impalcature edilizie.

Le pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell’impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

  1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati , sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal succesivo terzo comma.

 

  1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

 

  1. Il soggetto interessato al rilascio dell’autorizzazione presenta la domanda presso l’ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
  •  una auto – attestazione , redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati esposti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  • un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l’ indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
  • una planimetria con indicata la posizione nella quale s’intende collocare il mezzo;
  • il nullaosta tecnico dell’ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l’installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l’autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

L’imposta:

  • L’imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
  • Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso , oltre il primo a mezzo metro quadrato.
  • L’imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

 

COMUNE DI PESCARA

Normative: Comune di Pescara

Portale Comune di Pescara: area pubbliche affissioni

REGOLAMENTO COMUNALE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

Note importanti:

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa adottata dal comune.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella di cui al comma 1.

Qualora la sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell’impresa, l’imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Sono esenti dall’imposta:

  • la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
  • le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro.
  • Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superfice.

Per effetto della Legge n. 448 del 28/12/2001, e successive modificazioni e integrazioni, l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

  1. a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
  2. b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
  3. c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

Insegne pubblicitarie: L’installazione di tali mezzi pubblicitari da effettuarsi nel rispetto del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e attuazione è già disciplinata nell’ambito del Regolamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche adottato con deliberazione del C.C. n. 796 del 30.11.1987 art. 9 nonché nel Regolamento edilizio allegato al piano regolatore generale di città adottato con Delibera Commissariale n. 166 del 06.10.1993 art. 82. Le prescrizioni esistenti vengono recepite dal presente Regolamento col quale, tuttavia, vengono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

  • insegne su palo:

- l’insegna su palo può avere una superficie complessiva, calcolata vuoto per pieno, nel caso di insegne non a corpo unico, per facciata non superiore a mq. 3.

- il palo portante l’insegna stessa, dovrà avere una superficie di base di norma non superiore a cmq. 400 e dovrà essere installato ad una distanza non inferiore a mt. 8 dall’incrocio stradale;

 - l’ubicazione di tale palo dovrà risultare distante almeno mt. 10 da altro palo esistente, ciò è consentito in deroga alle distanze minime previste dall’art. 51 del DPR 16.12.1992, n. 495. Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (il Comune di Pescara è tutto centro abitato) in quanto le strade comunali sono del tipo E e F (art. 13 D.Lgs. 10.09.1993, n. 360 che ha integrato il comma 6 del D.Lgs. 285/92 – Codice della strada);

- il filo inferiore dell’insegna in esame dovrà essere posto ad una altezza minima dal piano del marciapiede pari a mt. 3 oppure a mt. 5, se la sua proiezione ricade sulla carreggiata stradale;

- il palo di sostegno dovrà essere installato in allineamento di eventuali alberature o pali della Pubblica Illuminazione e, comunque, ad una distanza non inferiore a mt. 0,50 dal filo del marciapiede.

  • Insegna monofacciale a cassonetto:

 - insegna a muro deve rispettare le seguenti misure:

  • I zona mq. 3 per vetrina o balcone;
  • II zona mq 4 per vetrina o balcone (per installazioni su balconi l’insegna non può superare in ogni caso la lunghezza del balcone).

 - non è consentita l’installazione di insegne ai piani superiori al primo. Quelle indicanti attività collocate al primo piano dovranno essere installate al di sotto dei parapetti delle relative finestre. E’ consentita la pubblicità in vetrofania sulle finestre dei locali pertinenti l’attività;

- l’installazione di mezzi pubblicitari luminosi a cassonetto o a plafond è consentita solo nei sovrapporti oppure negli appositi vani, con una sporgenza massima di cm. 15.

  • Insegna a bandiera:

- l’installazione di tale mezzo pubblicitario è consentita in ambedue le zone in cui è suddiviso il territorio comunale, sempre ché abbia una dimensione non superiore a mq. 1 per facciate;

- l’insegna suddetta può avere una sporgenza massima pari alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non superiore a mt. 1,20 (la larghezza del marciapiede è calcolata al filo esterno del cordolo, anche in presenza di eventuali aiuole);

- il filo inferiore dell’insegna medesima deve essere distante dal piano del marciapiede in misura non inferiore a mt. 2,50; - non è consentita l’installazione d’insegna a bandiera ancorata a balconi;

- non è consentita l’installazione d’insegna a bandiera in assenza del marciapiede.

  1. d) Insegne ubicate sui tetti: data la particolarità e la grandezza di tali mezzi l’installazione degli stessi sarà valutata di volta in volta;
  2. e) Targhe indicanti attività professionali, mestieri ed attività in genere devono essere collocate sul portone d’ingresso o vetrina dell'edificio o posizionate in appositi portatarghe..
COMUNE DI TERAMO

Normative: Comune di Teramo

Pubbliche affissioni: portale online del comune di Teramo 

ESENZIONI:

Sono esenti dall’imposta:

  • a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di sevizi quando si verifica all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti 4 Come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 20 del 12/04/2011 e come previsto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 507/93, modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  • b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  • c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  • d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  • e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  • f) la pubblicità esposta all’intero delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all’art. 13;
  • g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato o dagli enti pubblici territoriali;
  • h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni,, fondazione, ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  • i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Per la riduzione dell’imposta di cui alla lettera a) e per l’esonero dell’imposta di cui alla lettera h) deve essere esibito lo Statuto o ogni altra documentazione atta a comprovare la natura e i fini istituzionali del soggetto beneficiario. Per la riduzione dell’imposta di cui alla lettera b) deve farsi riferimento all’atto di conferimento del patrocinio o della partecipazione alla manifestazione da parte dell’Ente pubblico territoriale da comprovarsi dal soggetto beneficiario.

 

BASILICATA

COMUNE DI MATERA

Normative: Comune di Matera

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni

L’Amministrazione comunale di Matera ha approvato il Nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni e relativo regolamento valido per tutto il territorio comunale.

Il provvedimento contiene le norme per la localizzazione degli impianti nel rispetto del C.d.S. e dei contesti urbani di pregio. Il territorio è stato classificato per ambiti zonali a cui sono attribuite regole e tariffe diversificate. Il regolamento contiene anche nuove procedure amministrative, alcune delle quali in modalità semplificata, per il rilascio delle autorizzazioni alle istallazioni (temporanee e permanenti) e per il servizio delle pubbliche affissioni, nonché il regime sanzionatorio per morosi e abusivi. Il nuovo Piano s’interfaccia con lo Sportello Digitale dell’Edilizia per le autorizzazioni, offrendo una modalità di facile accesso agli utenti per l’inoltro di procedure amministrative utili al rilascio delle autorizzazioni per le installazioni.

Regolamento ufficiale sull’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, scaricabile in formato pdf:

Note importanti:

Sono esenti dall'imposta:

  1. La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, a eccezione della insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo mq. per ciascuna vetrina o ingresso. Tale superficie è raddoppiata per la pubblicità di prodotti che per loro natura non possono essere esposti al pubblico
  2. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
  3. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Per le insegne di nuova installazione ovvero poste in essere in sostituzione di altre esistenti, qualora la loro ubicazione sia all’interno del centro storico meritevole di particolare tutela sotto il profilo del decoro estetico, le stesse devono essere realizzate con materiale indicato dal Comune.

COMUNE DI POTENZA

Normative: Comune di Potenza

 Per richiedere l’affissione di manifesti e locandine o altro materiale pubblicitario il cittadino deve:

  • compilare la richiesta su appositi modelli almeno 1 settimana prima della data indicata per l’affissione;
  • effettuare il versamento dell’imposta dovuta per la pubblicità sul c/c postale n. 1002713707 – Iban:IT85 B076 0104 2000 01002 713707 intestato a Comune di Potenza –  Tributi minori 
  • consegnare all’Ufficio Affissioni del Comune di Potenza in c.da Sant’Antonio la Macchia la ricevuta del versamento tre giorni prima della data concordata per l’affissione.

Dove

Ufficio Affissioni e Pubblicità –  Comune di Potenza
c.da Sant’Antonio la macchia
Tel.  0971 415312   Fax  0971 415311
e-mail: [email protected]

Quando


Mattina: dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00
Pomeriggio: martedì e giovedì ore 16.00 – 18.00

Portale online del comune di Potenza

Regolamento ufficiale per la pubblicità e le installazioni pubblicitarie

Note importanti:

Per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato al supporto di messaggi pubblicitari o promozionali in genere.

  • Gli impianti pubblicitari vengono classificati per durata e tipologia. La durata di esposizione distingue gli impianti in:

a) Permanenti – manufatti saldamente ancorati a terra o a strutture verticali, la cui installazione è prevista a tempo indeterminato;

b) Temporanei – manufatti la cui esposizione è prevista per un tempo determinato, comunque non superiore a 365 giorni.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta, le tipologie pubblicitarie sono classificate come segue:

  • a) pubblicità ordinaria, effettuata mediante insegne di esercizio, plance, indicazioni direzionali, cartelli e impianti pubblicitari di servizio;
  • b) pubblicità effettuata con veicoli, disciplinata dagli articoli 57 e 59 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;
  • c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, caratterizzata dalla variabilità del messaggio o dalla visione in forma intermittente;
  • d) pubblicità varia, effettuata a mezzo di installazioni temporanee quali striscioni e stendardi, aeromobili, palloni frenati o esercitata in forma ambulante e in forma fonica.

All’interno del centro storico e delle altre zone di pregio eventualmente individuate dal PRIP, l’installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve risultare in armonia con i valori ambientali e architettonici del luogo. È in ogni caso esclusa nel centro storico la pubblicità effettuata con pannelli luminosi o con proiezioni, come disciplinata nei successivi articoli 77 e 78 del presente regolamento.

Gli impianti pubblicitari posti su pareti di edifici privati e pubblici devono armonizzarsi con il contesto architettonico dell’intera facciata dell’edificio su cui vengono collocati.

Non è consentita l’installazione di impianti di pubblicità all’interno di parchi pubblici, giardini e aree di verde attrezzato, salvo il caso di accordi e contratti con privati per l’adozione di aree a verde, mediante sistemazione e conservazione gratuita, con facoltà di esporre le relative sponsorizzazioni.

Articolo 10 - Insegne frontali

  1. E' considerata insegna frontale l'impianto pubblicitario posto sulla parete dell'edificio che ospita l'attività commerciale.
  2. Le insegne non devono alterare il disegno architettonico e la sagoma originaria degli edifici, né sovrapporsi ad elementi decorativi.
  3. Le insegne da installare su porte e vetrine devono essere contenute entro le proiezioni dell’apertura. Nel caso di esercizi commerciali con più aperture sulla stessa facciata, l'insegna potrà anche essere unica e contenuta entro le proiezioni della prima e dell’ultima apertura.
  4. Sui sopraluce delle vetrine è possibile collocare insegne di esercizio e/o altri mezzi pubblicitari realizzati mediante cassonetti luminosi o altre tipologie, secondo criteri ordinati e coerenti con i caratteri architettonici presenti.
  5. È esclusa l’installazione di insegne su portoni comuni e ringhiere metalliche. Nel caso di aperture ad arco, le insegne devono seguirne la forma.
  6. Nel caso di cassonetti sagomati in forme diverse da quelle di un parallelepipedo regolare, i limiti dimensionali riguardo all'altezza e all'aggetto degli stessi si calcolano quale media delle altezze o degli aggetti del cassonetto.

Articolo 11 - Insegne a bandiera o verticali

  1. E' considerata insegna a bandiera o verticale l'impianto pubblicitario fissato alla parete dell'edificio che ospita l'attività commerciale ed avente le superfici pubblicitarie non parallele ad esso.
  2. La superficie massima ammissibile è pari a 1/4 delle aperture dell'esercizio presenti sul medesimo prospetto dell'edificio, con un limite massimo di mq. 1,50. Tale limite massimo non si applica sugli edifici con destinazione interamente commerciale.
  3. Le insegne a bandiera o verticali devono essere poste ad almeno mt. 2,50 dal piano di calpestio e la distanza dal limite della carreggiata stradale deve essere non inferiore mt. 1,50. Le insegne possono anche essere aggettanti su suoli destinati alla circolazione veicolare, a condizione che nel punto più basso siano ad una distanza non inferiore a mt. 5,00 dal suolo.
  4. Se aggettanti su suolo pubblico o di uso pubblico, tali insegne sono soggette anche al pagamento del COSAP.
  5. In ambito A sono vietate insegne luminose a bandiera o verticali ad eccezione della croce verde, utilizzabile esclusivamente dalle farmacie, della croce rossa, utilizzabile esclusivamente per strutture sanitarie pubbliche o luoghi di pronto soccorso, e dell'insegna dei monopoli di Stato.
  6. In tutto il territorio comunale, le croce delle insegne delle parafarmacie dovrà essere di colore blu.

Articolo 12 - Insegne su pali

  1. E' considerata insegna di esercizio su pali l'impianto pubblicitario posto su pali sul suolo privato di pertinenza dell'edificio che ospita l'attività commerciale da pubblicizzare.
  2. In ambito A sono escluse le insegne su pali. In ambito B la struttura a pali deve essere metallica e ancorata al suolo a perfetta regola d'arte. L'insegna può essere costituita da qualsiasi materiale rigido, purché fissata alla sua struttura.
  3. All'interno delle aree di distribuzione carburanti sono ammesse esclusivamente insegne relative all'attività ivi esercitata.
  4. L'insegna su pali può essere luminosa e la relativa superficie massima ammissibile è di mq. 2, se l'insegna è posta su un palo o mq. 6 se posta su più pali.
  5. Le insegne su pali devono essere poste ad almeno mt. 2,50 dal piano di calpestio. Se parallele al senso di marcia dei veicoli sulla strada prospiciente, devono essere poste a non meno di mt. 1.00 dal limite della carreggiata; se perpendicolari al senso di marcia dei veicoli, la distanza dal limite della carreggiata stradale deve essere di 16 almeno mt. 2,00. Le insegne possono anche essere aggettanti su suoli destinati alla circolazione veicolare, a condizione che nel punto più basso siano ad una distanza non inferiore a mt. 5,00 dal suolo.
  6. Se aggettanti su suolo pubblico o di uso pubblico, le insegne su pali sono soggette al pagamento anche del COSAP.

IMPORTANTE

  1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, realizzata o supportata con materiali di qualsiasi natura, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, che sia posta nella sede o nelle pertinenze accessorie alla stessa e che abbia la funzione di indicare al pubblico e di contraddistinguere il luogo di svolgimento delle attività economiche, intendendosi le stesse, ai fini della esclusione del tributo, quelle commerciali e di produzione di beni o servizi.
  2. L’esenzione dall’Imposta sulla pubblicità è riconosciuta alle insegne di esercizio con superficie complessiva non superiore a mq 5, che si limitino ad indicare l’attività generica esercitata, la titolarità, il marchio o simbolo dell’esercizio; l’insegna può essere posta anche all’interno dello stesso esercizio, ovvero sulle vetrine e negli ingressi, sulle pareti soprastanti e laterali, anche se bifacciale o a più facce.
  3. Le insegne poste su spazi ed aree pubbliche, o di terzi, in prossimità, o a distanza della sede dell’esercizio e comunque ubicate al di fuori della stessa, o delle eventuali pertinenze accessorie, sono soggette ad Imposta sulla pubblicità.

4. L’imposta è dovuta sulle insegne di esercizio che superano, singolarmente o complessivamente, la superficie di 5 metri quadrati. Detta superficie è da calcolare, secondo i criteri di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 507/93, per ogni sede nel caso di pluralità di sedi esistenti.

 

CALABRIA

COMUNE DI CATANZARO

Normative: Comune di Catanzaro

Portale online del comune di Catanzaro

L’ufficio Pubblicità ed Affissioni, sito in via Carlo V n. 174, opera nell’ambito del settore finanziario del Comune di Catanzaro, diretto dal dott. Pasquale Costantino.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Lunedì e mercoledì aperto anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Tel 0961/881561-881418 Fax 0961/754289

Pec:  [email protected]

E-mail: [email protected]

Regolamento imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni scaricabile in formato pdf 

Note importanti:

Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

  • La pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascun vetrina od ingresso;
  • Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
  • Le insegne, le targhe e simile la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
  • L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Per ogni altra informazione è bene recarsi al comune presso l’ufficio Pubblicità e Affissioni.

COMUNE DI COSENZA

Normative: Comune di Cosenza

Portale online del comune di Cosenza e relativo regolamento da scaricare.

E’ necessario leggere attentamente il regolamento e recarsi al comune di persona.

Note importanti:

Pubblicità ordinaria:

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella ordinaria.

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni:

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio, si applica l’imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi di categoria normale o speciale a seconda della zona di esposizione.

Divieti

Su tutto il territorio comunale sono vietate le seguenti forme di pubblicità:

Le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano generare confusione con i segnali stradali e con segnalazioni luminose di circolazione ovvero renderne difficile la comprensione, per come prescritto dal C.d.S.

Sono, altresì, vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento

Esenzioni d’imposta

Sono esenti dall’imposta:

  • La pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  • Le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  • Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  • Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
COMUNE DI CROTONE

Normative: Comune di Crotone

Portale online comune di Cortone e relative informazioni sulla pubblicità e le pubbliche affissioni

Note importanti:

  1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
  2. Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante il quale la pubblicità è diffusa.
  3. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni (piedi, pali, grappe, supporti, cornici, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.
  4. Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta è calcolata separatamente su ogni singola faccia. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità
  5. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero sviluppo.
  6. L’imposta non si applica per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

PRESCRIZIONI, LIMITAZIONI E VINCOLI PER TIPOLOGIE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Insegne di esercizio: da installare nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie e da ubicare nell'apposito spazio ricavato sul prospetto di facciata o sul serramento od anche da ubicare su parte diversa del fabbricato (tetto, frontespizio, ecc.). E' vietato l'uso di facciate di fabbricati utilizzati per pubblici servizi o di quelli dichiarati d'interesse culturale. E' vietato che le insegne collocate sulle luci dei negozi debordino rispetto agli spazi all'uopo predisposti o abbiano un aggetto di spessore superiore ai cm.15; le insegne del centro storico poste in aree a caratteristiche predeterminate per materiali e forme devono essere preventivamente autorizzate dal Funzionario Responsabile, previo parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Settore Urbanistica. La collocazione sugli stabili, nelle località non soggette a vincoli di tutela, di mezzi pubblicitari non può eccedere la superficie complessiva del 30 per cento del prospetto di facciata.

Targhe: quali mezzi indicativi di attività imprenditoriali e/o professionali, vanno collocate in appositi portatarghe multipli da installare nell'atrio di ingresso di edifici ovvero al lato dello stesso ingresso. Devono avere dimensioni non superiore a centimetri quadrati 1200. In assenza di portatarghe le stesse possono essere installate a parete unicamente per attività libero professionali.

Cartelli pubblicitari: quali manufatti non e bifacciali finalizzati alla diffusione di messaggi in materiale di qualsiasi natura, con preferenza per quelli in acciaio zincato, vanno collocati altrove rispetto alle sedi delle attività di riferimento o delle loro pertinenze accessorie, nel qual caso dovendosi considerare come insegna. Ai fini strutturali vanno utilizzati materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. E' possibile stabilire limitazioni e divieti per la collocazione dei cartelli in determinate località. Di norma sono sottoposti ad alcune limitazione dimensionali se collocati al suolo nell'ambito del piano generale degli impianti a seconda della collocazione nelle località del centro storico (max 4 mq.), ovvero nelle restanti località ( max 18 mq. ). Ove collocati in aderenza ai fabbricati o su tetto non possono superare la dimensione di mq. 20 per ciascun messaggio con una superficie complessiva per fabbricato non eccedente il 60 % se opachi, ovvero il 50 % se luminosi, rispetto alla superficie del prospetto. Possono ricoprire l'intera superficie di un prospetto ove lo stesso non sia finestrato nè decorato ed il messaggio abbia una valenza prevalentemente decorativa ed inserita nel contesto ambientale. Possono essere collocati, altresì, in aderenza a ponteggi di cantiere o in sopraelevazione a cessate di cantiere per la durata dello stesso cantiere. Sono comunque da considerare località da tutelare particolarmente nel piano generale degli impianti le seguenti: - Centro storico (delimitato da Piazza Duomo, Via Risorgimento, Discesa Castello, Via E. Verdogne,

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Normative: Comune di Reggio Calabria

Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, del Diritto sulle pubbliche affissioni e per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, è scaricabile sul portale del comune di Reggio Calabria, in formato PDF.

Per qualsiasi altra informazione, è bene contattare gli uffici di competenza o recarsi di persona presso la sede del Comune:

Numero utile: 0965 3622111

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Normative: Comune di Vibo Valentia

Attraverso il portale del comune di Vibo Valentia è possibile recuperare il regolamento in formato PDF sulla pubblicità e le pubbliche affissioni.

Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni

Per qualsiasi altra informazione: Contatti e Recapiti Comune Vibo Valentia:

 

CAMPANIA

COMUNE DI AVELLINO

Normative: Comune di Avellino

Dal portale del comune di Avellino è presente il regolamento sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, scaricabile in formato PDF

Note importanti tratte dal regolamento, per quanto concerne l’affissione di insegne per attività commerciali:

  1. Nel centro storico del capoluogo e nelle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che risultino in contrasto con il piano generale degli impianti.
  2. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli ed altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
  3. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nel centro abitato è di competenza dell'Amministrazione comunale, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del d.Igs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni

Sono escluse dall'imposizione le insegne di esercizio per come segue:

Insegne di esercizio - Esclusione dall'imposta

  1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, realizzata o supportata con materiali di qualsiasi natura, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, che sia posta nella sede o nelle pertinenze accessorie alla stessa e che abbia la funzione di indicare al pubblico e di contraddistinguere il luogo di svolgimento delle attività economiche, intendendosi le stesse, ai fini della esclusione dal tributo, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1 lett. c) della legge 448/01, quelle commerciali e di produzione di beni o servizi.
  2. L'imposta non è dovuta sulle insegne di esercizio qualora non superino la superficie complessiva di 5 metri quadrati.
  3. Le insegne poste sia in prossimità che a distanza dalla sede dell'esercizio e comunque ubicate al di fuori della stessa o delle eventuali pertinenze, su spazi ed aree pubbliche, o di terzi, non rientrano fra le insegne di esercizio.

La pubblicità ordinaria che non costituisce comunque insegna, le insegne non identifìcabili come insegne di esercizio e le insegne di esercizio che superano la superficie complessiva di mq. 5, di cui rispettivamente agli articoli 5 comma 2 e 13 del presente regolamento sono assoggettabili all'imposta di pubblicità in relazione alle superfici singolarmente occupate, in base alle seguenti tariffe per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

  1. Tariffa base per pubblicità ordinaria fino al metro quadro: € 18,59 =
  2. Tariffa base per pubblicità ordinaria oltre il metro quadro: € 23,24 =
COMUNE DI BENEVENTO

Normative: Comune di Benevento

Sul portale de comune di Benevento è disponibile il regolamento dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni comunali

Suggeriamo di leggere attentamente il regolamento e recarsi presso il comune - ufficio tributi - per il disbrigo della pratica sull'affissione di prodotti volti alla pubblicità o insegne negozio e simili.

Informazioni utili:

Contatti Ufficio Tributi
Via Annunziata n.138, pal. Mosti – 82100 BENEVENTO
email: [email protected]
PEC: [email protected]

Telefoni:
0824/772258 dott.sa Francesca Chica​​​​​​​
0824/772233 rag. Massimo Margherini
0824/772243 dott. Julio Soreca
0824/112235 dott.sa Elena Galeotalanza
0824/772237 rag. Gianmichele Lanzotti

L’ufficio tributi riceve per appuntamento nei giorni di martedì mattina e giovedì pomeriggio.

Contatti Andreani Tributi S.r.l.
Per i TRIBUTI MINORI (CUP – ICP – TOSAP) presso la sede di Via Vittime di Nassiriya (Piazzale Iannelli)- pal. Impregilo – 82100 BENEVENTO

e-mail dell’Agenzia di Benevento: [email protected]
PEC: [email protected]

Indirizzo PEC a cui inoltrare comunicazioni relative ai TRIBUTI MINORI:
[email protected]

Altre PEC per i settori di riferimento:
Riscossione Coattiva: [email protected]
Tassa rifiuti: [email protected]

Per la TARI e la RISCOSSIONE COATTIVA presso la sede di Via Giustiniani 30– 82100 BENEVENTO

Telefono sede di Benevento e Macerata: 0824 1815223 – 0733 292088

e-mail dell’Agenzia di Benevento: [email protected]
PEC: [email protected]

 

COMUNE DI CASERTA

Normative: Comune di Caserta

Portale online del comune di Caserta

Diritti sulle Pubbliche affissioni.

Responsabile di procedimento: PICOZZI FRANCESCO
Responsabile di provvedimento: Francesco Picozzi
 
 
 
COMUNE DI NAPOLI

Normative: Comune di Napoli

Portale online Comune di Napoli: area Pubblicità e affissioni

E' disponibile anche una tabella tariffaria relativa alle pubbliche affissioni quali manifesti. La tabella suddivide le tariffe per dimensione, per durata e per categoria.

Note importanti:

Insegne di esercizio

L’installazione di insegne di esercizio è oggi sottoposta a segnalazione certificata di
inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 e s.m.i.
La S.C.I.A non è applicabile alle insegne da installarsi sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali
salvo che ad essa venga allegata la preventiva autorizzazione rilasciata dall’autorità competente
(Soprintendenza) ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Nell'ambito e in prossimità di aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del D.Lgs.
42/2004, la S.C.I.A. rimane inefficace fino all’acquisizione della autorizzazione paesaggistica, il cui
procedimento è a cura dell’ufficio.
Documentazione da presentare: come da modello sul sito internet.

Dove rivolgersi:
Area Sviluppo Socio Economico e Competitività
Servizio Marketing e Pubblicità
Piazza Cavour 42, II piano - Napoli
 
Telefoni:
Dirigente : 0817953373
Pubblicità : 0817953374
Insegne di Esercizio : 0817953304

email: [email protected]
pec: [email protected]

Per ogni altra informazione è bene recarsi di persona al Comune, presso l’ufficio di competenza oppure contattare il numero: Telefono: +39 081 7951111 

 

 

COMUNE DI SALERNO

Normative: Comune di Salerno

Portale online: ufficio Tributi

Per effettuare la richiesta occorre compilare la richiesta di affissione (presente nel campo "Documenti correlati") in ogni sua parte e allegarvi gli opportuni documenti richiesti, sia per manifesti formato 50x70; 70x100; 100x140; che per poster di formato 4x3 o 6x3.

La richiesta e gli opportuni allegati può essere sottoposta:

  • inviandola via email ordinaria all'indirizzo [email protected]
  • inviandola via PEC a [email protected]
  • consegnandola al protocollo generale dell'Ente sito in via Roma
  • consegnandola al protocollo del Settore Tributi sito in via G.Costa, 2

L'ufficio valutata la modulistica e previo verifica delle disponibilità invierà Commissione elaborata con il dovuto in base alla quantità, alla tipologia ed ai giorni richiesti.

Il materiale cartaceo ed il relativo pagamento dovrà pervenire entro il limite massimo dei tre giorni lavorativi antecedenti l’affissione, pena la mancata affissione dei manifesti.

Il diritto di affissione non è né autodeterminabile, né oggetto di autoliquidazione.

 
Cosa si ottiene
Commissione con quantificazione del dovuto e modalità di pagamento allegata o diniego.
 
Descrizione dei destinatari
Utenza interessata all'affissione dei manifesti.
 
Cosa serve

Al modello per affissioni di manifesti o poster deve essere allegato:

  • nei casi di commissione effettuata da Enti, Associazioni, ONLUS, Partiti nonché Società senza scopo di lucro:
    • atto costitutivo registrato;
    • Statuto dell’Ente;
    • copia documento di riconoscimento valido del titolare;
    • delega da parte del titolare con documento di riconoscimento del delegato;
  • nel caso di società o ditte individuali:
    • Visura CC.I.AA. aggiornata;
    • copia del documento di riconoscimento valido del titolare;
    • delega da parte del titolare con documento di riconoscimento del delegato.
Costi

Previo verifica delle disponibilità e successivamente alla richiesta di affissione, l’ufficio preposto invia Commissione elaborata con il dovuto in base alla quantità, alla tipologia ed ai giorni richiesti. (delibera di approvazione tariffe cup per pubbliche affissioni di G.C. n. 242 del 02/09/2021).

 

 

 

EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI BOLOGNA

Normative: Comune di Bologna

Ufficio Affissioni

Lo sportello si trova in piazza Liber Paradisus, 9 - Torre B - piano terra Indirizzo Piazza Liber Paradisus, 9

Chi può richiedere e come l'affissione? Scopri come funziona qui

Orario

Lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 15.30; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; giovedì dalle 9.30 alle 17.30.

Telefono

051368737

Regolamento ufficiale

Note importanti:

L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi impianti o di insegne, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dal Regolamento comunale di collocazione delle insegne di esercizio, delle insegne pubblicitarie e della cartellonistica.

E' attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che, per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione comunale all'esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità ai sensi del comma 2, dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Il mantenimento, da parte del nuovo titolare dell’attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con diritto al conguaglio fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

Fattispecie di esenzione per insegne di dimensioni superiori a 5 mq

  • si riconoscono esenti da imposta le insegne di superficie complessiva superiore a 5 mq delle sale cinematografiche del centro storico e monosale e le monosale della periferia, secondo quanto concordato nella convenzione siglata tra Comune di Bologna ed A.N.E.C. in data 23/09/2008 per la tutela delle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia (convenzione rep.n.206395/2008, approvata con delibera della Giunta Comunale P.G. n.206623/08 del 02/09/2008).

Riduzioni ed esenzioni

  1. - I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
  2. - Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dall'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
COMUNE DI FERRARA

Normative: Comune di Ferrara

Portale online: Ufficio Pubblicità - Affissioni e Impianti Pubblicitari Stradali

Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale

Ufficio Insegne - Targhe e Tende - Regolamento Cosap
Via Boccaleone, 19 - Ferrara
tel. 0532/419977 - fax 0532/761331
PEC: [email protected]
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 9,00 alle 13,00
Martedi' pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00

Cos'e'
Rilascio Autorizzazione per l'affissione permanente o temporanea:
- per insegne pubblicitarie, striscioni e stendardi temporanei e non pubblicitari
- rilascio di permessi, in seguito ad autodichiarazione, all'installazione di tende solari
- Targhe sanitarie (es:per studi medici) non necessitano piu' di autorizzazione sanitaria
- Pubblicita' temporanea

S.C.I.A. per cambio immagine insegne targhe tende
S.C.I.A. per variazione di titolarità insegne targhe tende

Cosa fare
Si informa che a partire dal 01/07/2017 tutte le istanze/s.c.i.a. di pubblicità temporanea/insegna/tenda/targa professionale/voltura/cambio immagine devono essere obbligatoriamente presentate in formato telematico utilizzando la piattaforma informatica "SUAPER".

Note importanti:

Le insegne devono essere uniformate per dimensioni e punto d’installazione.

  1. L’installazione dei cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, deve rispettare il criterio di un equilibrato e corretto inserimento, sia ambientale che estetico ed architettonico, entro i limiti quantitativi e le tipologie indicate dal Piano generale degli impianti pubblicitari. Al fine di garantire il rispetto dei limiti quantitativi fissati dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle prescrizioni introdotte dal presente Regolamento ai successivi art. n. 14 e n. 32, in conformità alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica sulla collocazione degli impianti pubblicitari lungo determinati itinerari stradali, le autorizzazioni relative a tutti gli impianti in essere saranno sottoposte ad una verifica di compatibilità rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento ed il loro rilascio avverrà nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all’art. 34.
  2. La collocazione dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati appartenenti al Comune di Ferrara ed entro i tratti di strada comunali extra urbani per i quali è imposto un limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, è autorizzato ed effettuato, ove non vietato, nel rispetto delle condizioni specifiche e delle prescrizioni normative indicate nelle autorizzazioni.
  3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari precitati, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi, da queste previste, deve essere documentato con gli allegati da presentare, unitamente alla domanda, per il rilascio dell’autorizzazione.
  4. Particolare cautela deve essere adottata nell’uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione, è progettato in prossimità delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del Codice della strada. L’uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati, ma in ogni caso non può superare 1/5 dell’intera superficie del cartello, insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario previsti dal regolamento.
  5. Le insegne luminose, i cartelli luminosi e gli altri mezzi e sorgenti comunque luminosi, devono avere luce fissa e non intermittente. In deroga a quanto indicato al comma precedente, è consentita l’installazione provvisoria di sorgenti luminose di debole intensità (max. 75 watt per punto luminescente), del tipo festoni e luminarie, anche intermittenti, in occasione di particolari ricorrenze o festività.
  6. La croce rossa, anche se luminosa, è riservata esclusivamente per indicare strutture sanitarie pubbliche e luoghi di pronto soccorso, fino al limite di mq. 2 totali.
  7. La croce verde, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare farmacie, fino al limite di mq. 2 totali.
  8. La croce azzurra, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare strutture di assistenza farmaceutica veterinaria, fino al limite di mq. 2 totali.

Sulle strade comunali esterne ai centri abitati, le dimensioni massime dei cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono quelle stabilite dall’art. 48 del D.P.R. n. 495/92.

Dentro il centro abitato, le dimensioni massime delle insegne di esercizio, non possono superare mq. 20, se parallele all’asse longitudinale della strada e mq. 8 se trasversali alla carreggiata stradale, eccetto quelle ammesse ed ubicate all’interno del centro storico, definito dal P.R.G. Zona Territoriale omogenea di tipo A, per le quali non può essere superato il limite di 4 mq.

La superficie massima utilizzabile per l’esposizione delle insegne sui fabbricati, non può essere in ogni caso superiore al 15% del prospetto del fabbricato medesimo.

Le insegne di esercizio relative all’attività sanitaria, possono essere installate a bandiera orizzontale o verticale, a palina in area privata, oppure con appositi supporti, anche sul prolungamento verticale del muro di facciata dell’edificio, superiore alla linea di gronda.

 Le insegne per dette attività, possono essere installate frontalmente, anche sulla facciata dell’edificio dove ha sede l’attività esercitata, in aderenza alla parete. Tali insegne possono raggiungere la dimensione massima di 2 mq. di superficie espositiva, entro la quale deve trovare spazio l’eventuale simbolo rappresentativo della professione, la tipologia della professione esercitata e gli altri elementi associati, secondo la specifica normativa.

Sulle insegne, dovrà apparire il numero dell’autorizzazione e la data di rilascio, da applicarsi secondo le modalità indicate dal competente ufficio.

Le insegne e le targhe pubblicitarie non possono essere installate sugli edifici vincolati e protetti dalla particolare normativa ad esclusione dell’insegna frontale installata secondo le modalità previste dall’art. 18, previo esame della competente Soprintendenza. In questi casi è possibile installare, in alternativa, apposite targhe d’esercizio nelle misure massime di 50 cm x 70 cm., ovvero per una superficie complessiva di mq. 0,35.

COMUNE DI FORLI' CESENA

Normative: Comune di Forlì-Cesena

Portale online al comune di Forlì-Cesena 

Sul portale al link sopra indicato sono presenti tutte le informazioni necessarie per il servizio Affissioni e Pubblicità dell’ufficio di competenza. Inoltre, è scaricabile il regolamento.

Per qualsiasi altra informazione Il Servizio Affissioni ed Imposta Comunale sulla Pubblicità viene gestito da ICA srl.

Sede: Via Rosselli del Turco, 8/10/12/14/16 (c/o Centro Commerciale "I Portici")
Fax: 0543.31314
Tel: 0543.20128
e-mail: [email protected]

 

Orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.30; sabato dalle ore 8.30 alle 12.30.
Limitatamente al mese di agosto gli uffici rimarranno chiusi nella giornata di sabato

 

 
COMUNE DI MODENA

Normative: Comune di Modena

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, SCARICABILE IN FORMATO PDF

Note importanti:

La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

Modalità di applicazione dell’imposta:

  • a) Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;
  • b) Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
  • c) È considerata un mezzo pubblicitario di cui all’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all’imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l’iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
  • d) Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

 

COMUNE DI PARMA

Normative: Comune di Parma

Portale istituzionale del comune di Parma

Note importanti:

Per installare qualsiasi mezzo pubblicitario ("escluse le preinsegne" ) a carattere permanente, all'interno dei centri abitati o comunque lungo o in vista delle strade di proprietà del Comune, è necessario richiedere una preventiva autorizzazione amministrativa. 

I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare e la loro collocazione deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico. Devono inoltre essere rispettate le dimensioni massime previste nell'allegato A, tabella A e B del Piano Generale degli Impianti.

Centro Storico nei negozi soggetti a nuova sistemazione:
- le insegne possono essere illuminate solo indirettamente tramite faretti;
- le insegne a bandiera sono consentite solo per gli esercizi di pubblico interesse (farmacie e tabaccherie), secondo tipologia RUE, disciplina particolareggiata Centro Storico;
- le targhe devono essere realizzate in materiale ligneo, lapideo, vetroso e metallico con eventuale utilizzo di plexigas come supporto a lettere metalliche ( se inferiore a 1.000 cmq sono esenti da richiesta)

Le seguenti tipologie di impianti sono assoggettati a presentazione C.I.A. previa autorizzazione da allegare alla richiesta del Servizio Tributi :
1. insegne di esercizio, a tetto o a pensilina, per superfici superiori a 5 mq per faccia;
2. insegne di esercizio su palina per superfici superiori a 2 mq per faccia;
3. le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, di superficie superiore a 5 mq;
4. cartelli e cartelloni pubblicitari, di cui all'art. 6 del Piano Generale degli Impianti;
5. impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) del Piano Generale degli Impianti.

Sono assoggettate alla sola presentazione C.I.A.:
1. tende o tendoni, anche se riportanti scritte o luoghi pubblicitari;
2. bacheche.

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), permanente o temporanea, è dovuta da chiunque intenda effettuare pubblicità attraverso la diffusione di messaggi pubblicitari mediante forme di comunicazione visive od acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, tramite:
- insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, ecc. (D.Lgs. 507/93. art. 12);
- pubblicità effettuata con veicoli (D.Lgs. 507/93, art. 13);
- pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (D.Lgs. 507/93, art. 14);
- pubblicità varia (D.Lgs. 507/93, art, 15):
- con striscioni che attraversano strade o piazze;
- con palloni frenati;
- mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale;
- mediante persona circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- mediante apparecchi amplificatori (pubblicità fonica);
- da aeromobili, mediante lancio di manifestini, scritte e disegni fumogeni.

L'installazione di insegne di esercizio e la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione dell'Ente proprietario delle strade nei casi previsti dalla normativa vigente.

Struttura responsabile

Struttura: S.O. TRIBUTI ED ENTRATE
Referente: REVERBERI ESTER

 

COMUNE DI PIACENZA

Normative: Comune di Piacenza

Portale online del comune di Piacenza: area affissioni pubblicitarie

Dal portale del comune di Piacenza, al link sopra indicato, sono disponibili vari documenti scaricabili in formato PDF, relativi al regolamento per l’affissione pubblicitaria. Il piano generale si suddivide in allegati differenti. E’ consigliabile pertanto, scaricarli tutti e leggere attentamente.

Note importanti:

  • La pubblicità esterna durevole di cui si occupa il Piano viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli
    pubblicitari, preinsegne, impianti a bandiera, totem, impianto su tetto, vetrofanie, quadro toponomastico,
    pensiline, paline fermata bus e pannelli a messaggio variabile.
  • Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1,00 x mt. 0,20 e
    superiori di mt. 1,50 x mt. 0,30.
  • E’ ammesso l’abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di 6 spazi per
    preinsegne a condizione che siano tutte della stessa dimensione ed oggetto di un’unica autorizzazione.

1.Si definisce “a bandiera” la seguente tipologia di impianto:
a) posto perpendicolarmente alla parete su cui viene installato; esso potrà essere:
- con iscrizioni in linea orizzontale, purché non superino la sporgenza massima di mt. 1,50 (comprensiva delle
strutture di sostegno) da ciascuna fronte dell’edificio.
Detta sporgenza dovrà essere ridotta in rapporto al numero delle lettere che compongono la scritta in modo
che ogni singola lettera non superi la larghezza di cm. 25 e comunque l’oggetto dovrà essere contenuto a cm.
50 dall’orlo del marciapiede verso l’interno. L’altezza massima dell’insegna non potrà superare cm. 35 se
l’iscrizione sarà contenuta su di una sola riga, cm. 60 se su due righe. Il bordo inferiore delle dette insegne,
che aggettino su spazi destinati a marciapiedi pubblici, non potrà essere a meno di m. 4,00 dal sottostante
piano di calpestio, mentre per quelle aggettanti su spazi privi di marciapiedi, l’anzidetto bordo inferiore
dovrà essere almeno a m. 4,25 dal piano stradale. Potranno eccezionalmente essere autorizzate insegne su
pannelli con iscrizioni bifacciali, purché detti pannelli non superino le seguenti misure: aggetto, comprese le
strutture di sostegno, dalla facciata dell’edificio cm. 100 – altezza cm. 60 – spessore cm.20. Le insegne di
cui al presente articolo dovranno distare da altre insegne a bandiera di qualunque tipo non meno di mt. 2
misurati nel senso dell’altezza e non meno di mt. 5 misurati sul piano orizzontale parallelamente alla
facciata dell’edificio. Non potranno essere più di una per esercizio.
- con iscrizioni in linea verticale lungo le facciate degli edifici, purché dette iscrizioni siano su di una sola linea
verticale e non superino la lunghezza complessiva massima di m. 6. Detta lunghezza dovrà essere ridotta in
rapporto al numero delle lettere che compongono la scritta, in modo che ogni singola lettera non superi
l’altezza di cm. 50. L’aggetto massimo di dette insegne – comprese le strutture di sostegno – non potrà
superare n. 1 ed inoltre dovrà essere contenuto a cm. 50 dall’orlo del marciapiede, verso l’interno.
L’iscrizione che deve essere su di una sola riga verticale; potranno eccezionalmente essere autorizzate insegne
su pannelli con iscrizioni bifacciali purché detti pannelli non superino le seguenti misure: larghezza cm. 60 –
altezza cm. 250 – spessore cm. 20 – aggetto, comprese le strutture di sostegno, dalla facciata dell’edificio cm.
100 ed, in ogni caso, contenuto a cm. 50 dall’orlo del marciapiede verso l’interno. Le insegne di che trattasi
dovranno distare da altre insegne a bandiera di qualunque tipo non meno di m. 2 misurati nel senso
dell’altezza e non meno di mt. 5 misurati sul piano orizzontale parallelamente alla facciata dell’edificio.
Non potranno essere più di una per esercizio.
b) Impianto a bandiera sostenuto da pali.Nei casi in cui non esista altra soluzione tecnica possibile, potranno
autorizzarsi impianti a bandiera con iscrizioni in linea orizzontale; ove trattasi di impianti con le iscrizioni
in linea verticale esse non dovranno comunque superare la lunghezza di mt.3. In ogni caso l’impianto a
bandiera, comprensivo della struttura di sostegno, dovrà totalmente insistere su sedime di proprietà privata
non soggetto ad uso pubblico, non potrà essere più di uno e dovrà riferirsi all’attività esercitata.
1 bis- Nel caso di impianti a bandiera riportanti loghi/marchi la cui dimensione sia stabilita a livello nazionale, si potrà derogare alle dimensioni di cui ai punti a) e b) a seguito di valutazione dell’impatto nella zona di
installazione da parte del Servizio Comunale competente al rilascio del parere viabilistico.

INSEGNE D’ESERCIZIO

  1. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d’intersezione con la via principale qualora l’esercizio sia posto in una strada interna).

 INSEGNE D’ESERCIZIO – CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ D’ESENZIONE

  1. L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai fini della relativa esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:
  • a) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l’individuazione dell’esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette “insegne miste”, es: “bar sport/caffè xxx”) sono assimilate a quelle d’esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all’attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell’eventuale esenzione) sia il titolare dell’esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d’esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d’esercizio e non sono pertanto passibili d’esenzione, salvo il caso in cui l’esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l’unico strumento identificativo dell’esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d’indicare il luogo ove si realizza l’attività economica; anche in questo caso, ai fini dell’esenzione, valgono oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette “insegne miste”, ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all’attività esercitata e soggettività passiva del titolare;
  • b) sono considerate insegne d’esercizio anche quelle apposte per l’individuazione dei negozi in “franchising” e simili (“concessionari monomarca”) nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
  • c) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc…), oltre all’unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall’unità principale), l’esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d’esercizio installate presso ogni singola “unità operativa”;
  • d) l’esenzione prevista si applica alle insegne d’esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d’insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola “unità operativa”; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d’esercizio superi il citato limite di mq. 5, l’imposta è dovuta per l’intera superficie senza detrazione alcuna; 2. Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d’esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo arrotondate ai sensi dell’ art. 7, comma 2° del Decreto legislativo 15.11.1993, 507;
COMUNE DI RAVENNA

Normative: Comune di Ravenna

Il sito ufficiale del comune di Ravenna, reindirizza al sito di “Ravenna entrate” per quanto concerne le affissioni pubblicitarie.

All’interno del portale “Ravenna Entrate” è possibile scaricare il regolamento in formato PDF per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità.

Note importanti:

Nel territorio del Comune di Ravenna la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente nel rispetto delle norme di legge e dei Regolamenti vigenti. 2. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti. A puro titolo esemplificativo costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari:

  1. a) le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;
  2. b) i mezzi bifacciali, a facce contrapposte, le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;
  3. c) la minima figura piana geometrica che comprende l’iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da moduli componibili. 3. L’imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati è calcolata sulla superficie complessiva di ciascun impianto nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93. 4. Qualora la forma del mezzo pubblicitario sia tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

 

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Normative: Comune di Reggio Emilia

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Note importanti relative all’affissione di insegne per attività commerciali:

L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da imposta. Per la disciplina dell’autorizzazione comunale all’installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari e, per le sole insegne su fabbricato, al vigente Regolamento edilizio.

Insegne d’esercizio – definizione

Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d’intersezione con la via principale qualora l’esercizio sia posto in una strada interna);

L’imposta

L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

 Ai fini della relativa l’esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:

1) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l’individuazione dell’esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette “insegne miste”, es: “bar sport/caffè xxx”) sono assimilate a quelle d’esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all’attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell’eventuale esenzione) sia il titolare dell’esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d’esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d’esercizio e non sono pertanto passibili d’esenzione, salvo il caso in cui l’esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l’unico strumento identificativo dell’esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d’indicare il luogo ove si realizza l’attività economica; anche in questo caso, ai fini dell’esenzione, valgono ovviamente (oltre al 13 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni (comma aggiunto al opera del comma 1 dell’art. 10 della Legge 28.12.2001, n. 448 modificato dal comma 311 della Legge 27.12.2006, n. 296) 10 non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette “insegne miste”, ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all’attività esercitata e soggettività passiva del titolare;

2) sono considerate insegne d’esercizio anche quelle apposte per l’individuazione dei negozi in “franchising” e simili (“concessionari monomarca”) nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;

3) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc…), oltre all’unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall’unità principale), l’esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d’esercizio installate presso ogni singola “unità operativa”;

4) l’esenzione prevista si applica alle insegne d’esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d’insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola “unità operativa”; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d’esercizio superi il citato limite di mq. 5, l’imposta è dovuta per l’intera superficie senza detrazione alcuna14;

5) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d’esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo, ovvero quelle arrotondate ai sensi dell’ art. 7, comma 2° del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;

6) per evidenti motivi di equità e perequazione fiscale, sono altresì esonerate dal tributo le targhe (e simili) relative all’indicazione del nome o dell’attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all’art. 2229 del Codice civile.

 

COMUNE DI RIMINI

Normative: Comune di Rimini

Portale del comune di Rimini: Ufficio pubbliche affissioni

Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Pubblicità:

L'effettuazione della pubblicità necessita di un'autorizzazione comunale.

Non è richiesta autorizzazione per i seguenti casi:

- pubblicità temporanea effettuata all'interno di luoghi pubblici (pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo, stazioni, stadi e impianti sportivi);

- pubblicità permanente o temporanea effettuata all'interno o all'esterno di veicoli.

La diffusione di messaggi pubblicitari è soggetta al pagamento della relativa imposta da effettuarsi tramite versamento su c/c postale n. 10840478 intestato a Comune di Rimini - Imposta pubblicità e affissioni - Servizio Tesoreria - 47921 Rimini.

Sono esonerate dal pagamento dell'imposta di pubblicità:

- le insegne di esercizio della superficie complessiva fino a 5 mq. Nel caso di più insegne d'esercizio si deve calcolare la superficie di ogni singolo mezzo con arrotondamento e la somma totale non deve superare i 5 mq (è bene contattare l'Ufficio per la verifica della superficie imponibile/esente);

- i cartelli o le targhette pubblicitarie che misurano meno di 300 cmq (es. cm. 20 x 14);

- sono esentati i manifesti su vetrina che nel loro insieme hanno una superficie inferiore a mezzo metro quadro.

La pubblicità fonica con veicoli è vietata dal codice della strada. E' possibile effettuare questo tipo di pubblicità solo per campagne elettorali in occasione delle elezioni previa autorizzazione dell'Ufficio Autorizzazioni (Nulla Osta) della Polizia Municipale - Tel.0541/704405.

 

 Dove rivolgersi:

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
U.O. Tributo per il servizio rifiuti, tributi a domanda e gestione mezzi pubblicitari
Ufficio Pubblicità
Via Ducale, 7 - 47921 Rimini
Orario: 
- LUNEDI' E MERCOLEDI' dalle ore 9:00 alle ore 12:30
- GIOVEDI' dalle ore 9:00 alle ore 15:00
- MARTEDI' e VENERDI': chiuso al pubblico.
Parcheggio: ex-Area Sartini, Piazzale Tiberio
e-mail: [email protected]
Telefono: 0541 704392 - 704394 - 704398 Fax: 0541 704170

Responsabile e firmatario del provvedimento: Dott.ssa Antonella Spazi

 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI GORIZIA

Normative: Comune di Gorizia

Ai sensi dell'art. 23 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), necessita autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada per collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade stesse o in vista di esse. In pratica, tenuto conto anche di quanto stabilito nell'articolo 47 del regolamento di esecuzione al codice (approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495), la posa in opera di qualsiasi mezzo pubblicitario (insegne, preinsegne, sorgenti luminose, cartelli, striscioni, locandine ecc.) sulle strade deve essere previamente autorizzato.

inoltre, il Comune di Gorizia è dotato di uno specifico strumento regolamentare, il Piano generale degli impianti pubbliche affissioni, scaricabile in formato PDF.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 dd. 15.12.2003, e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n.22 dd. 27.03.2007 e deliberazione giunta comunale n. 143 dd. 04.06.2009 che suggeriamo di consultare attentamente prima di inoltrare qualsiasi istanza in merito.

Note importanti:

Mezzi di pubblicità permanente: Rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidalmente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l’esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, cippi e trespoli, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, insegne e cartelli ubicazionali. E’ definito permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato abbia durata in opera superiore a 4 mesi per ciascuna autorizzazione. Le autorizzazioni sono sempre rilasciate in forme precarie e revocabili in qualsiasi momento da parte dell’Amministrazione Comunale. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, gli organi comunali competenti potranno stabilire la durata ammessa per ogni singola installazione che, in ogni caso, come previsto dall'art. 53 comma 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, potrà avere durata di anni 3 rinnovabili per eguale 10 periodo a seguito della presentazione di una comunicazione scritta corredata da autocertificazione che conferma il permanere dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 53 comma 3 del D.P.R. 495/1992. Nel caso dell’istituzione del concessionario citato in precedenza, la durata dell’autorizzazione potrà essere legata alla durata della convenzione stipulata.

8.1- FORMA E COLORE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere di norma sagoma rettangolare che in ogni caso non può essere quella di disco, triangolo, ottagono. In prossimità dell’attività interessata è ammessa la collocazione di mezzi aventi forme, a titolo di esempio, di cono di gelato o di cameriere o altra, in ogni caso inerente all’attività segnalata. L’uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d’obbligo, limitandone la percettibilità.

8.2 - MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

8.3 - STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, con specifico riferimento al D.M. 12-02-82. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell’impianto. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato dal richiedente prima del ritiro dell’autorizzazione.

8.4 - DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti e opere d’arte in genere sono richieste unicamente se l’impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell’elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizioni autorizzative da parte dell’ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte degli Enti deputati alla tutela del vincolo. Ai sensi dell'art.51 comma 8 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, per gli impianti di servizio installati all'interno del centro abitato, non si applicano le distanze previste dalla Tab. 1 (Abaco per l'applicazione delle distanze all'interno del Centro Abitato) sempreché lo spazio pubblicitario ospitato rientri nelle dimensioni di 1 m2 per transenne, cestini, ecc., ed in un massimo di 12 m2 suddiviso su due lati, nel caso di pensiline attesa bus. Se la superficie pubblicitaria eccede tali limiti dimensionali, il mezzo dovrà rispettare tutte le distanze previste per l’impianto pubblicitario a cui può essere assimilato.

8.5 - ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco, triangolo o ottagono. La croce rossa ovvero di altro colore luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative esclusivamente per segnalare strutture sanitarie, di primo soccorso e farmacie. Solo all'interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente piano dovranno essere aumentate del 50%. L’impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magnetotermici che isolino l’impianto elettrico dell’impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione. Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l’esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna inoltre a ripristinare il suolo a regola d’arte.

8.6 - POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 50 metri, non dovranno cioè essere collocati in un punto che interrompa la percezione visiva del semaforo e dei segnali dello stesso alla distanza sopra indicata. Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente (cioè né paralleli né perpendicolari) rispetto alla strada. Nel caso in cui per motivi tecnici il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive. I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,2 dal piano stradale o dal marciapiede e ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m.0,30; nel caso in cui prospettino sulla carreggiata, dovranno essere apposte ad un'altezza minima dal suolo di m.5,10. E’ comunque vietata l’installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi di protezione e segnalamento. Per il posizionamento di cartelli, lampade e lampioni, tende, rivestimenti decorativi a contorno delle aperture dei negozi, mostre - vetrine e serrande deve essere sempre assicurato, inoltre, il rispetto delle norme previste dall'art.VII.2 del Regolamento edilizio in vigore.

10.3- DIMENSIONI

I mezzi pubblicitari installati al di fuori dei centri abitati, la cui installazione viene autorizzata dopo l'approvazione del presente Piano, non devono superare la superficie utile di m2 18, eccetto le insegne di esercizio parallele al senso di marcia o in aderenza al fabbricato che possono raggiungere la superficie di m2 20.

Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Si definisce “targa” un manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc…) apposto sull’ingresso che dà accesso ai locali della sede dell’attività o nelle immediate vicinanze. Le insegne di esercizio sono pertanto considerate tali solamente se installate in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non è quindi consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio se non considerando il manufatto come impianto di pubblicità esterna e pertanto regolamentato dai contenuti della Parte Prima. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell’attività e poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario. Non sono da considerarsi insegne di esercizio tutte le strutture utilizzate per segnalare e facilitare l’individuazione di servizi di pubblica utilità quali, a scopo esemplificativo e non limitativo, luoghi di pronto soccorso medico, ospedali, farmacie (limitatamente al solo simbolo della croce verde che in ogni caso non potrà essere abbinato con alcuna altra indicazione di carattere pubblicitario), vigilanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc… La loro installazione è quindi effettuata in deroga alle norme contenute nel presente Piano.

COMUNE DI PORDENONE

Normative: Comune di Pordenone

Portale del comune dove è subito disponibile il regolamento sulla pubblicità scaricabile in formato PDF.

Note importanti:

  • Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie per anno solare.
  • Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Sono esenti dall’imposta:

  1. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  2. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre chè le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
COMUNE DI TRIESTE

Normative: Comune di Trieste

Regolamento comunale per l’imposta sulla pubblicità, scaricabile in formato PDF.

Di seguito, alcune specifiche relative alle affissioni di insegne e targhe:

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta viene fissata nella misura e con le modalità indicate nel vigente tariffario.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, nella misura e con le modalità indicate nel vigente tariffario. 2. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, nella misura indicata nel vigente tariffario.

Sono esenti dall’imposta:

  1. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazione, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
  2. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

 

COMUNE DI UDINE

Normative: Comune di Udine

Portale online del comune di Udine

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità prevista dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, per gli aspetti di dettaglio, dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 23 ottobre 1995.

Consigliamo un’attenta lettura di tutto il regolamento e di recarsi di persona presso l’ufficio di competenza.

N.B: La pubblicità è considerata temporanea, fino a tre mesi, con l'applicazione di tariffe ridotte; se è superiore a detto periodo viene considerata a tempo indeterminato con applicazione di tariffa annuale.
La legge finanziaria per l'anno 2002, n.448 del 28/12/2002, ha previsto l'esenzione per le insegne di esercizio che identificano la sede dell'attività  per una superficie complessiva sino a 5 metri quadrati. 
Non si applica l'imposta per i mezzi pubblicitari di superficie inferiore a 300 centimetri quadrati.

Insegne a bandiera:

  • L’affissione di insegne a bandiera è consentita solo se la bandiera non supera i 70 cm di sporgenza sulla strada.
  • In base alla larghezza del marciapiede, decidono se approvare o meno l’affissione, ma che di norma non deve superare i 70 cm per l’insegna a bandiera.

 

LAZIO

COMUNE DI FROSINONE

Normative: Comune di Frosinone

Portale online del comune di Frosinone annesso regolamento ICP scaricabile in formato PDF

Note importanti relative all’affissione delle insegne pubblicitarie:

  • Sono escluse dal Piano, ma tuttavia soggette alla disciplina del presente regolamento, le insegne di esercizio murali, le targhe collocate sui luoghi e pertinenze in cui si esercita l’attività pubblicizzata, le forme di pubblicità temporanea, la pubblicità sui cantieri, nonché la pubblicità sui veicoli. Le insegne di esercizio vincolate al suolo da idonea struttura di sostegno ed individuate sul Piano come “insegne pubblicitarie”, pur essendo soggette alla disciplina del Piano stesso, sono escluse dal computo dei mq. complessivi ammessi, di cui all’art.10 del Piano.
  • Le insegne non devono essere prive di rigidezza, ma possono essere costituite da materiale non rigido ( per es. tela o pvc), solo se tale materiale è ancorato ad una struttura in ferro con occhielli e tiranti in modo da garantirne la permanente tensione.

DIMENSIONI

  1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq., ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq
  2. Per il centro abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti.
  3. Le dimensioni delle insegne di esercizio devono adeguarsi, caso per caso, al contesto in cui si trovano e corrispondere alle normali esigenze di identificazione dell’attività a cui si riferiscono.

DISTANZE

  1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime stabilite dall’art. 51 del reg.di es. del C.d.S.
  2. All’interno del centro abitato ed entro i tratti di strade per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:

- 30 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, delle intersezioni, degli impianti semaforici e 10 metri dopo;

- 25 metri prima dei segnali di indicazione e dieci metri dopo;

- 20 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari:

- 50 metri da gallerie, ponti e sottoponti;

- 0,50 metri dal limite della carreggiata in presenza di marciapiede;

- 1,50 metri dal limite della carreggiata in assenza di marciapiede.

LIMITAZIONI

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, a giudizio dell’Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Per le insegne luminose, la luminanza non deve essere superiore a 10 cd/mq (candele per mq), a termine dell’art. 3 comma 4 del regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2000.

L’insegna di esercizio, è considerata conforme alle deroghe di cui all’art.51, comma 5 del reg.di es. del C.d.S., quando la pubblicità, sullo stesso mezzo, riferita alla attività primaria dell’esercizio, non sia inferiore ai due terzi della pubblicità, eventualmente presente, di prodotti che non rientrano nell’attività primaria;

Se le insegne sono installate su palo, è preferibile che la parte “a bandiera” sia rivolta in senso opposto alla carreggiata, 11. Le insegne aventi forma triangolare sono considerate parallele all’asse stradale, quando l’angolo di inclinazione della parete dell’insegna non supera i 20° sessagesimali.

Le insegne a bandiera poste all’esterno di edifici, in strade prive di marciapiede, dovranno essere poste in opera ad almeno metri 4,50 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.

E’ comunque sancito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti, da parte dell’Amministrazione Comunale, quei requisiti oggettivi ( tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc ), tali da consentire, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell’ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della città.

COMUNE DI LATINA

Normative: Comune di Latina

Portale online del comune di Latina

Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

Note importanti:

  1. Ai sensi del 1° comma dell’articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di insegne di esercizio, transenne parapedonali, preinsegne, cartelli pubblicitari, segnali indicativi di luogo di pubblico interesse, pensiline e paline fermata bus. I criteri e le modalità di installazione delle insegne, pensiline e paline fermata bus, sono quelli indicati nel presente Regolamento; i criteri e le modalità di installazione delle transenne parapedonali, preinsegne, cartelli pubblicitari, segnali indicativi di luogo di pubblico interesse, sono quelli indicati nei relativi Piani specifici di cui all’ultimo comma dell’art.1 del presente Regolamento. E’ consentito l’abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’impianto tale da consentire la valutazione dell’impatto nella zona di intervento. La pubblicità itinerante effettuata su veicoli, carrelli, strutture mobili non ricomprese nel successivo art. 17, mezzi di trasporto pubblico compresi i taxi, veicoli aziendali su cui è impressa la pubblicità per conto proprio, esula dal piano ed è disciplinata all’art. 19 del Regolamento per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
  3. L’insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali rigidi di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, e destinata unicamente alla pubblicizzazione dell’attività. Può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta. E’ vietata l’installazione delle insegne che per tipologia e caratteristiche siano assimilabili alle paline fermata bus. E’ vietata inoltre l’installazione di insegne costituite da materiali privi di rigidezza e di superficie di appoggio. 13 Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno. Le insegne a parete sono ancorate alla facciata di pertinenza dell’attività a cui si riferiscono, e possono essere frontali o a bandiera. Le insegne frontali sono fissate parallelamente alla facciata di pertinenza dell’attività. Le insegne a bandiera sono fissate perpendicolarmente alla facciata di pertinenza dell’attività. Le insegne a giorno sono quelle non incluse nella precedente definizione. Sono installate nelle pertinenze accessorie all’attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture. Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell’ambiente circostante:

AMBITO N.1

In tale Ambito sono consentite solo le insegne a parete frontali, collocate unicamente al piano terra, sotto l’intradosso del solaio soprastante le vetrine e lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa. Le insegne frontali non possono sporgere più di 15 cm. dalla parete. L’insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. Non è consentita l’installazione di insegne sulla facciata esterna delle aree porticate.

AMBITO N.2 E N.3 

In tali Ambiti sono consentite le insegne a parete, frontali o a bandiera, e le insegne su palo se installate nell’area non pubblica di pertinenza dell’attività a cui si riferiscono. Le insegne frontali possono essere collocate al piano terra, sotto l’intradosso del solaio soprastante le vetrine, hanno lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell’attività su cui affacciano vetrine, e non possono sporgere più di 15 cm. dalla parete; per quanto riguarda le insegne frontali da installare nei piani superiori al primo, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione gli uffici competenti valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Le insegne a bandiera possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l’intradosso del solaio soprastante le vetrine, non più di una per ciascun fronte stradale su cui prospetta l’attività; possono sporgere dalla parete per una lunghezza massima non superiore ai due terzi del marciapiede e comunque non superiore ai 90 cm., non possono sporgere oltre la proiezione dell’eventuale aggetto del solaio soprastante (balconi, pensiline ecc.) quando questo sia superiore ai 50 cm., hanno un’altezza massima di 70 cm. e sono poste ad un’altezza minima di m.2,50 dal marciapiede (in assenza di marciapiede non è consentita l’installazione di insegne a bandiera), calcolata a partire dal punto più basso dell’insegna stessa; non è consentita l’installazione delle insegne a bandiera sullo spigolo 14 d’angolo della facciata di pertinenza dell’attività. Non è consentita l’installazione di insegne ancorate sulla facciata esterna delle aree porticate; nell’ambito n° 3 le insegne frontali possono essere installate negli spazi vuoti del porticato, in contiguità all’intradosso della piattabanda, altezza minima da terra m. 2,60, altezza massima dell’insegna cm. 60, lunghezza massima pari alla larghezza del vuoto. Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione gli uffici competenti valuteranno, in sede di commissione, il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Le insegne a giorno possono essere unicamente su palo e collocate nell’area non pubblica di pertinenza dell’attività a cui si riferiscono, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, saranno poste ad un’altezza minima di 3 metri da terra, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all’attività, e non potranno aggettare sulla proprietà pubblica. La superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq. 1,50. L’insegna può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta; non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. In nessun caso l’insegna può aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici. E’ consentita l’installazione di una sola insegna su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l’attività. Non è consentito l’abbinamento sullo stesso palo di altre insegne o altri mezzi pubblicitari.

AMBITO N. 4

In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno. Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per gli Ambiti n° 2 e n° 3. Le insegne a giorno possono essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l’attività e sulle coperture di pertinenza dello stesso. Le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 1,80, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m. 3, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all’attività, e possono essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,60 misurata dal ciglio, purché l’asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti e purchè la distanza tra la proiezione a terra dell’insegna ed il ciglio del marciapiede sia superiore a cm. 30. E’ consentita l’installazione di non più di una insegna su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l’attività. Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline sono collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, hanno una lunghezza massima limitata all’ampiezza del cancello o della pensilina ed un’altezza massima pari a cm.50. Le insegne a giorno poste sulle 15 coperture sono consentite unicamente sulla copertura dell’ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell’attività pubblicizzata, sono collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno ai due terzi della loro altezza e hanno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano. Nell’Ambito n°4 le insegne a giorno possono essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente; la variabilità del messaggio non può essere inferiore a tre minuti se l’insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. In nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 5 

In tale Ambito è consentita l’installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. In particolare le insegne di esercizio non possono superare la superficie di 6 mq ad eccezione di quelle poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 mq è possibile incrementare l’insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq. E’ consentita l’installazione di non più di due pali portainsegna per ciascun fronte stradale su cui prospetta l’attività. Inoltre, in tale ambito, è autorizzabile la pubblicizzazione dell’attività per mezzo di insegne di esercizio su totem, il quale può riferirsi anche ad una pluralità di attività, purchè le stesse o le rispettive aree di pertinenza siano in contiguità tra loro. La superficie massima complessiva del totem sarà pari al 2% dell’area di pertinenza della o delle attività a cui si riferisce; tale superficie potrà essere ripartita anche su più totem. Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione gli uffici competenti valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti e potranno imporre la ripartizione della superficie massima su più totem. In tale ambito può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq. Tali insegne saranno collocate nel rispetto delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.. Nelle stazioni di servizio e nelle aree a parcheggio di tale ambito possono, altresì, essere collocate insegne di esercizio la cui superficie complessiva, unitamente ad altri mezzi pubblicitari (cartelli ed eventuali altre forme di pubblicità) non superi l’8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree a parcheggio, se trattasi di strade tipo C ed F ed il 3% delle stesse aree 16 se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;

b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.

c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento. Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all’installazione di almeno un’insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell’attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, il Comune di Latina potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

COMUNE DI RIETI

Normative: Comune di Rieti

Portale online del comune di Rieti

Regolamento pubblicità e pubbliche affissioni, scaricabile in formato PDF

Note importanti:

  1. E’ da considerare “insegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
  2. Bis - L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I Comuni con regolamento adottato ai sensi dell’art 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente”.
  3. Si definisce “cartello” quel manufatto, anche bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Può essere utilizzato su entrambe le facciate anche per immagini diverse e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Sono esenti dall’imposta:

  • Le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  • Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
COMUNE DI ROMA

Normative: Comune di Roma

Ufficio affissioni e pubblicità

Competenze: Commercio - pubblicità

L'Ufficio si occupa delle attività inerenti gli impianti pubblicitari (insegne, cartelloni, locandine, messaggi publbicitari).

Responsabili: 

Alessandra Falcone -  Funzionario - TEL: 0669620479 - email:  [email protected]

Ufficio TEL: 0669620407 - 0669620452 

Sedi e orari

Martedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00

Municipio XV - Via Flaminia 872 - 00191 Roma

[email protected]


Sul portale online del comune di Roma vengono elencate una serie di delibere nel quale viene espresso il concetto delle affissioni pubblicitarie. Ogni delibera tratta di un preciso articolo vigente ad oggi, relativamente all’affissione di targhe, insegne, cartellonista, locandine.

Consigliamo pertanto di leggere attentamente le delibere, scaricabili in formato PDF. 

Alcune note importanti:

A differenza delle pubbliche affissioni e del piano di localizzazione degli impianti e mezzi pubblicitari, l’importo del CIP per insegne di esercizio superiori ai cinque metri quadrati e/o per impianti pubblicitari può essere di poche decine di Euro e quindi una rateizzazione in quattro rate trimestrali è un appesantimento della procedura e ha dei costi maggiori per l’utente.

Si consiglia di armonizzare con il Regolamento Cosap deliberazione n. 119/2005, art. 21 comma 3, sia per semplificare le procedure dell’Ufficio che per maggiore chiarezza e trasparenza per i cittadini; 

E' ammesso, alle condizioni, caratteristiche e modalità stabilite dal presente regolamento, e dalle norme da esso non abrogate, l'uso dei seguenti mezzi pubblicitari:

  • a)  impianti per affissioni di manifesti o pittorici su suolo o pareti;
  • b)  impiantiluminosioilluminati;
  • c)  plance luminose;
  • d)  palineluminoseenonluminose;
  • e)  insegne, targhe, tende e simili;
  • f)  scritte su vetrine; 
COMUNE DI VITERBO

Normative: Comune di Viterbo

Portale online del comune di Viterbo: Area Pubbliche affissioni

Note importanti

  • All’interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni non è autorizzata l’installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che su parere della competente Commissione comunale risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette o gli edifici nelle stesse compresi. Per l’applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici (Zone A1) individuate nel piano regolatore generale. In mancanza di tali delimitazioni e correndo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio Comunale, entro sei mesi dall’adozione del presente regolamento può approvare per i fini suddetti, la relativa perimetrazione8.
  • La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
  • La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell’impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
  • Il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività pubblicitaria contenente il permesso per il posizionamento e l’installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi o scritte pubblicitarie è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell’art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 modificato dal D.Lgs. 10.09.1993 n. 36013. 

 

Sono esenti dall'imposta:

1. le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

2. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;

Ai fini dell’esenzione dall’imposta di cui al precedente comma l’attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio. 

 

LIGURIA

COMUNE DI IMPERIA

Normative: Comune di Imperia

Link diretto al portale del Comune di Imperia, area Affissioni

Riferimenti normativi su organizzazione e attività:  Scaricabile in formato PDF 

L'articolo inerente alle affissioni pubblicitarie è in continuo aggiornamento. Suggeriamo di recarsi sempre e comunque presso gli uffici del proprio Comune di appartenenza per avere maggiori informazioni.

COMUNE DI LA SPEZIA

Normative: Comune di La Spezia

Regolamento per i diritti sulle pubbliche affissioni

Ufficio responsabile:

Trasporti, cantieri, scavi, passi carrai, pubblicità

Piazzale Giovanni XXIII, 7

19121 La Spezia

 

COMUNE DI SAVONA

Normative: Comune di Savona

E' possibile consultare l'imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni, scaricando la Modulistica ICP

Oppure recarsi direttamente agli uffici del Comune di Savona presso: Ufficio Suolo Pubblico

 

LOMBARDIA

COMUNE DI BERGAMO

Normative: Comune di Bergamo

Portale online del comune di Bergamo

Regolamento affissioni pubblicitarie, scaricabile in formato PDF.

Note importanti:

La pubblicità esterna effettuata attraverso forme di comunicazioni visive ed acustiche nei luoghi pubblici, visibile da luoghi pubblici od aperti al pubblico e le pubbliche affissioni è soggetta, ai sensi delle norme di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507, al versamento di un'imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

L’installazione delle insegne d’esercizio del tipo monofacciale è ammessa nei seguenti casi:

  1. Apposita fascia porta-insegna ove esistente;
  2. Negli spazi previsti in sede di progettazione delle opere;
  3. Sulla facciata limitatamente alle insegne realizzate a lettere singole scatolate senza pannello di fondo.
  4. All’interno della vetrina;
  5. Sul muro soprastante le vetrine quando non esiste fascia portainsegna;
  6. Sul tetto dell’edificio nel quale ha sede l’attività pubblicizzata, limitatamente a quelle riportanti la denominazione sociale e marchio dell’attività stessa.

Le insegne da installare nelle vie comprese nei Borghi Storici e in Città Alta devono sottostare alle prescrizioni dell’Ufficio Borghi Storici e della Commissione Consultiva di Città Alta. (Zone A e B). L’autorizzazione non è concessa nel caso si tratti di edifici storici o di insiemi architettonici di particolare valore o nel caso in cui per forma, materiale o colori l’insegna sia in contrasto con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Nei borghi storici, nelle zone di interesse artistico, architettonico sono vietate le insegne a bandiera di qualsiasi forma, materiale e tipologia, ad eccezione di insegne che apportino un significativo miglioramento del contesto ambientale architettonico in cui esse vengono proposte (ad esempio con la rimozione di insegne esistenti non decorose) o che con lo stesso si integrino inequivocabilmente. Nelle altre zone della città, all’interno del tessuto urbano, sono di massima vietate le insegne a bandiera.

Sono tuttavia valutate dalla Commissione Edilizia le richieste per l’installazione di insegne a bandiera realizzate con l’utilizzo di materiali consoni con il contesto architettonico degli edifici su cui le stesse vanno installate. Le insegne d’esercizio del tipo bifacciale a bandiera devono essere collocate: a. sulla facciata ad una altezza minima di mt. 3,50 dal marciapiede con arretramento di cm. 50 dal filo dello stesso. In assenza di marciapiede l’altezza minima da terra è di mt. 4,50. L’installazione è consentita esclusivamente sull’edificio ove ha sede l’attività. b. sul palo installato su proprietà privata con le limitazioni di cui al punto a).

3) Le installazioni delle insegne di cui al punto 2) non devono occultare i cartelli di segnaletica stradale, gli impianti semaforici e la visibilità in prossimità di intersezioni stradali.

4) Gli atti autorizzativi e concessivi vengono rilasciati per la durata massima di anni 15 con la facoltà del Comune di imporre nuove prescrizioni all’atto del rinnovo.

5) L’installazione dei mezzi di cui sopra deve avvenire entro 90 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione. La mancata esposizione nel termine previsto comporta la decadenza della concessione o autorizzazione.

COMUNE DI BRESCIA

Normative: Comune di Brescia

Portale del comune di Brescia, area per le pubbliche affissioni.

Note importanti:

L’imposta comunale sulla pubblicità, istituita con D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è un tributo sulla diffusione di messaggi pubblicitari mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni.
Sono oggetto di tassazione i messaggi pubblicitari esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano comunque percepibili. L’imposta è dovuta in via principale da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
L'installazione di un impianto pubblicitario deve essere anzitutto autorizzata dall'Ufficio Pubblicità del Settore Sportello Unico dell'Edilizia (via Marconi n. 12) tramite la presentazione di un'apposita richiesta corredata da eleborati tecnici. Una volta conseguita l'autorizzazione deve essere presentata la dichiarazione di inizio pubblicità presso il soggetto incaricato della gestione e riscossione del'imposta . Il richiedente può esporre il messaggio pubblicitario soltanto dopo aver effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

Il diritto sulle pubbliche affissioni, istituito con D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è dovuto da coloro che richiedono, a cura del Comune, l'affissione in appositi impianti di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità commerciali, istituzionali, sociali, ecc.
L'affissione può essere prenotata sia presso lo sportello del soggetto incaricato della gestione e riscossione del diritto sia telefonicamente. Al richiedente viene comunicato l'importo del diritto da versare e l'affissione si ritiene confermata nel momento in cui perviene al soggetto incaricato copia del versamento effettuato. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al soggetto incaricato entro due giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'affissione.

Entrambi i tributi sopra descritti sono gestiti da:

FRATERNITA' SISTEMI

Via della Presolana, 54 - 25126 BRESCIA

Orari ufficio: dal Lunedì al Venerdì orario continuato 08,30 - 16,30

Tel. 030/8359406 - 030/8359405  Fax 030/8359496

e-mail: [email protected]

 

Mezzo pubblicitario è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere le attività di esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi pubblicitari in genere.

Sono comprese insegne d’esercizio, targhe, preinsegne, frecce direzionali e altre forme di pubblicità quale quella effettuata sugli elementi di arredo urbano, sui veicoli e nelle stazioni di servizio carburanti. I mezzi pubblicitari di cui sopra possono essere installati nelle zone del territorio comunale previste dal piano, nel rispetto delle distanze e delle regole di installazione specificate nel piano stesso e in particolare, se lungo le strade, facendo riferimento alle distanze, alle limitazioni ed ai divieti del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Il piano individua le caratteristiche strutturali e materiche di detti mezzi pubblicitari che dovranno avere dimensioni, forma e colori non in contrasto con le disposizioni di cui sopra.

Parimenti il posizionamento di detti mezzi pubblicitari deve essere conforme alle indicazioni contenute nelle disposizioni normative precitate.

Tra i mezzi pubblicitari si individuano:

  • Le insegne di esercizio che possono essere di tipo frontale, a bandiera, su palo, su tetto, a totem. Il piano deve precisare gli eventuali limiti di sporgenze dalle facciate, le distanze, le altezze, le superfici e le eventuali forme di illuminazione, nonché i supporti, ove necessari.
  • Le targhe, preinsegne, i segnali di indicazione, i mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti, su elementi di arredo urbano e su veicoli. Anche per dette fattispecie il piano deve precisare le caratteristiche di cui sopra al primo alinea.
  • L’imposta non è altresì dovuta per insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività a cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. In caso di pluralità di insegne di esercizio di cui sopra l’imposta non è dovuta sempre che le stesse non superino complessivamente i 5 metri quadrati. Per le insegne di cui sopra di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati l’imposta è dovuta per l’intera superficie.

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni:

  • Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dal Comune.

 

COMUNE DI COMO

Normative: Comune di Como

Portale online del comune di Como

Regolamento generale pubbliche affissioni.

Norme generali

L’insegna è elemento di primaria importanza nell’arredo commerciale, non solo per la sua funzione segnaletica, ma come integrazione alla decorazione stessa della vetrina: esprime uno dei fattori chiave del commercio nell’identificazione e nella presentazione del negozio, ed interviene anche nella qualificazione dello spazio urbano. Ma se l’assenza di insegne (tipica delle aree commercialmente deboli) è carenza di caratterizzazione dello spazio nella sua funzione, è importante rilevare che un’eccessiva ridondanza nei luoghi più rappresentativi del commercio può provocare non solo l’alterazione della loro immagine, ma anche difficoltà nella lettura dei singoli messaggi: l’equilibrio complessivo della via commerciale deriva quindi anche da un rapporto corretto tra i diversi segnali.

In generale la presente Normativa farà comunque riferimento al principio secondo il quale il livello espressivo e formale rappresentato dall’insieme delle insegne urbane si colloca su un piano inferiore rispetto a quello delle architetture, a qualunque epoca storica esse appartengano. Come conseguenza il criterio principale di accettabilità per una qualsiasi insegna sarà quello della sua adeguatezza alle superfici architettoniche su cui insiste. Si richiamano di seguito i criteri generali cui dovranno adeguarsi tutte le insegne comprese nell’ambito del territorio comunale.

Semplicità dell’insieme

L’insegna deve riassumere schematicamente l’attività del commerciante, il prodotto venduto, con un nome, un marchio, i prodotti e ciò utilizzando uno o più logotipi quanto più brevi possibili. Nel caso in cui il messaggio diventi complesso e tenti di fornire una somma di informazioni rischiano di non giungere a destinazione. Anche ai fini della leggibilità e nel rispetto delle norme della comunicazione pubblicitaria l’insegna deve comunicare in modo semplice: l’informazione deve essere sintetica e breve. Una ridondanza di informazioni non è propria dell’insegna ma del cartello pubblicitario.

Grafica

La massima linearità della grafia, e l’uniformità del carattere tipografico contribuiscono alla massima leggibilità e capacità di memorizzazione del messaggio. Dovrà essere evitato, fatta eccezione per marchi e logotipi, l’uso di caratteri tipografici poco comprensibili e contorti. In linea di massima si predilige un carattere “bastone” per edifici e zone di recente impianto, ed un carattere “con grazie” per edifici e zone storiche. La varietà e la dimensione dei caratteri, anche se indipendenti, ottengono un risultato finale assai discutibile.

Dimensione

La dimensione dell’insegna dovrà essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell’edificio, proporzionata alle misure della vetrina ed alle dimensioni della sede stradale nonché tener conto del tipo di traffico prevalente. Inoltre si avrà cura che il manufatto non abbia a sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (es.: semafori, segnali di pericolo ecc.). Appaiono ad esempio fuori luogo, e spesso fuori scala, le lunghissime insegne a fascia o a bandiera in strade pedonalizzate, dove la velocità di percorrenza è tale da consentire un agevole lettura anche della più piccola vetrofania, mentre, per contro possono essere utili lungo le grandi arterie di scorrimento.

Posizione

L’installazione delle insegne d’esercizio è ammessa negli appositi spazi quali fasce porta insegne o fasce marcapiano, negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell’edificio, nello spazio sopraluce, su facciata, sulle coperture degli edifici, all’interno o sulle vetrine.

Forma e colore

Le insegne pubblicitarie dovranno avere sagoma regolare; l’uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione dei marchi depositati e comunque conformemente ai quanto stabilito all’art. 49 D.P.R. 610/96. Saranno sempre da escludere nelle zone storiche tutti i colori puri.

Materiali

I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie dovranno essere coerenti con quelli dell’edificio sia dal punto di vista epocale che tecnologico, mai deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Si operi quindi una distinzione quando si interviene su edifici storici, su edifici suburbani, su edifici recenti. Tendenzialmente si eviterà una insegna realizzata con materiali e tecniche non disponibili all’epoca dell’edificio.

Illuminazione

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, nè di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o tale comunque da provocare abbagliamento. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso, purché posta a 50 m. dai segnali di pericolo, di prescrizione o da semafori, 100 m. dalle curve 100 m. dai raccordi o dalle intersezioni. In generale sugli edifici storici sono da preferirsi i sistemi di illuminazione che mettano in risalto i caratteri della decorazione, privilegiando quindi i sistemi ad illuminazione diretta o riflessa ed evitando per quanto possibile corpi a luce propria.


Classificazione delle insegne

Le insegne si suddividono in due categorie principali:

  •  FRONTALI: Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata.
  •  A BANDIERA: Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate, leggibili quindi da opposte direzioni.

Normativa generale di zona

La normativa generale di zona definisce e individua le tipologie e le dimensioni delle insegne ammesse in ciascuna zona territoriale omogenea situata all’interno del centro abitato.

Zona A - Zona di attenzione In queste zone qualsiasi insegna deve essere progettata, realizzata ed installata in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l’ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell’Amministrazione comunale nell’esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni. E’ ammessa l’installazione esclusivamente delle seguenti tipologie poste frontalmente: PLANCE, TARGHE, PANNELLI, BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI, STENDARDI / LETTERE SINGOLE

 Zona B/C - Zona attenzione attenuata In questa zona, come per la zona A, qualsiasi insegna deve essere progettata, realizzata ed installata in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l’ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell’Amministrazione comunale nell’esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni. E’ ammessa l’installazione esclusivamente delle seguenti tipologie poste frontalmente: PLANCE, TARGHE, PANNELLI, BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI, STENDARDI / LETTERE SINGOLE

Zona E - Zona a normativa parametrizzata In tali zone è ammessa l’installazione delle seguenti insegne:

PLANCE – TARGHE - PANNELLI

LETTERE SINGOLE

FILAMENTI NEON

BASSORILIEVI SCULTURE  - MOSAICI -  FREGI

STENDARDI FISSI

CASSONETTI

Zone esterne al perimetro del centro urbano In tali zone è ammessa l’installazione di qualsiasi tipologia di insegna.

cassonetti luminosi non potranno avere spessore (profondità) superiore a quello del vano in cui sono inseriti, per permettere di cogliere cornici, aggetti, lunette e sfondati. Essi sono preferibilmente da evitare negli edifici di borgata e in quelli inferiori a 3 piani f.t.

Quando vi siano più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l’insegna su ogni vano della dimensione del foro, non sono ammesse insegne continue. La distanza tra insegne appartenenti allo stesso esercizio non sarà inferiore a ml. 0.5

Criteri di collocazione

  • a) L’insegna deve essere collocata preferibilmente entro gli spazi ad essa destinati seguendo il disegno del porta insegne (se esistente).
  • b) Sulle facciate che presentino decorazioni possono essere utilizzate solamente insegne a caratteri indipendenti.
  • c) Le cornici in pietra e gli stipiti sono parte integrante delle aperture e non possono essere interrotte dall’insegna.
  • d) Nelle lunette dei portici dotate di griglie di ferro battuto non è consentito l’inserimento di insegne.
  • e) Anche in assenza di vani porta insegne o di cornici vere e proprie, l’insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata. Eventuali tende, purché anch’esse integrate con il disegno di facciata, potranno recare richiami all’insegna principale. Le insegne di sagoma irregolare sono consentite unicamente per le tipologie a bandiera. E’ consentito il posizionamento di insegne anche di sagoma irregolare nelle porzioni di facciata interposte fra le aperture, purché in aderenza e di superficie non superiore a 0,5 mq.

Le insegne non possono in nessun caso cancellare il disegno di balconi e parti decorative, né trasformare l’immagine complessiva della facciata. In presenza di scenografie urbane di particolare rilievo, le insegne a bandiera potranno essere motivatamente diniegate dall’apposita commissione.

COMUNE DI CREMONA

Normative: Comune di Cremona

Portale online del comune di Cremona

Informazioni utili

Note importanti:

Ogni forma di pubblicità realizzata in forma fissa ovvero esposta per più di 12 mesi (per esempio: insegne, targhe, scritte, tende da sole con scritte pubblicitarie, pensiline, preinsegne e segnaletica industriale, ...) è considerata pubblicità e, quindi, soggetta al pagamento dell'ICP-Imposta comunale sulla pubblicità.

Le tariffe variano in base alle caratteristiche della forma pubblicitaria.

L'imposta sulla pubblicità è calcolata in base alla superficie della minima figura piana geometrica occupata dal mezzo pubblicitario, secondo le tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.
I mezzi pubblicitari di dimensione inferiore a 300 cmq (=0,03 mq) non pagano l'ICP.
Oltre i 300 cmq, il minimo tassabile è 1 mq e le frazioni di esso vengono arrotondate al mezzo mq. successivo

Sono esenti dall'imposta:

  • La pubblicità del prodotto venduto o del servizio riferita all'attività svolta, realizzata all'interno dei locali, di superficie non superiore al mezzo mq. per ciascuna vetrina o ingresso;
  • Gli avvisi al pubblico relativi all'attività svolta, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, non superiori alla superficie di mezzo mq.;
  • Le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che caratterizzano la sede dove si svolge l'attività a cui si riferiscono, per una superficie complessiva fino a 5 mq. Per le insegne superiori a 5 mq, l'imposta è calcolata per l'intera superficie;
  • Le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  • Le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria (es. studio medico).
COMUNE DI LECCO

Normative: Comune di Lecco

Portale online del comune di Lecco

Regolamento imposta e diritto di pubblicità e pubbliche affissioni

Informazioni utili:

Accedendo al portale di Impresainungiorno, può essere inoltrata la richiesta per autorizzazioni relative alle installazioni di cartelli, teli, insegne e targhe pubblicitari, nonchè per le concessioni di suolo pubblico, riferite ad attività economiche (commerciali, artigianali, ecc.).

Nella compilazione della pratica, si dovrà innanzitutto selezionare il tipo di attività e, nella sezione "Avvio, gestione, cessazione attività", si potrà selezionare la scelta desiderata all'interno della sezione "Altre esigenze..."

Per eventuali altre necessità, si prega di contattare il SUAP al n. 0341 481509 – 353

Note importanti:

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, storiche, paesaggistiche ed ambientali, il collocamento di mezzi pubblicitari è soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 50 e 157 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 ed è effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano generale degli impianti. Nel piano generale degli impianti sono fissate, le caratteristiche di realizzazione e le modalità d'installazione delle insegne di esercizio, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e sono delimitati gli ambiti territoriali nei quali gli stessi possono essere collocati, secondo le suddette caratteristiche e modalità.

E' vietata

  1. La collocazione di insegne di esercizio, di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette, e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese fra carreggiate contigue indipendentemente dalla larghezza delle pertinenze stesse.
  2. L'installazione di sorgenti luminose a luce variabile o lampeggiante, all'infuori dei casi espressamente previsti da leggi o disposizioni regolamentari.
  3. All'interno delle zone e sugli edifici assoggettati a vincolo di tutela storica o ambientale, in prospicienza di essi o nelle loro prossimità, è vietata la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario sul fronte dei fabbricati, ad un livello superiore al marcapiano tra il piano terra ed il piano primo. Nelle restanti zone del territorio cittadino può essere autorizzata l'installazione delle insegne di esercizio, collocate sul fronte dei fabbricati, le cui dimensioni sono determinate, per ogni piano dello stabile, in percentuale alla disponibilità in uso alle singole attività pubblicizzate secondo le prescrizioni indicate nel piano generale degli impianti.

La collocazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile è consentita solo in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ed il periodo di variabilità del messaggio non deve essere inferiore a cinque minuti.

Nel caso di intersezioni stradali semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m. 50, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose ed in tutti i mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di tre metri dal bordo della carreggiata.

In deroga alle disposizioni del precedente comma, all'interno del centro abitato, possono essere installate le insegne di esercizio luminose, indicate nel comma 1° lett. "f" del successivo articolo 11 e quelle indicanti farmacie, ambulatori medici e veterinari, ospedali, cliniche e posti di pronto soccorso, sempre che siano rispettate le condizioni indicate nell'art. 23 c.1° del D.Lgs. 30 Aprile1992 n. 285.

Le modalità di realizzazione di queste ultime insegne restano comunque subordinate alla vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria dettata dalla Legge 5 Febbraio 1992 n. 175 e dal relativo regolamento contenuto nel D.M. 16 Settembre 1994 n. 657.

COMUNE DI MILANO

Normative: Comune di Milano

Pubblicità e pubbliche affissioni

Note importanti

Per "insegne di esercizio" si intendono i manufatti di qualunque natura, dimensioni e tipologia installati nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie, recanti simboli, marchi e denominazione delle ditte e delle aziende rappresentate, comunque volti a pubblicizzare esclusivamente attività beni prodotti e servizi riconducibili all'esercizio di riferimento.

Tipologia di insegne

A titolo esemplificativo sono considerate "insegne":

  • cassonetti su fascia porta insegna
  • messaggi su cassonetti bifacciali o bandiere
  • diciture su tenda solare
  • insegne su finestra
  • insegne su tetto
  • mezzi pubblicitari su facciata
  • targhe professionali su facciata
  • monitors, schermi digitali

Informazioni di carattere generale

L'installazione di insegne/targhe professionali non è soggetta ad autorizzazione espressa bensì a Segnalazione Certificata di Inzio Attività (SCIA).

La SCIA, completa di tutta la documentazione indicata nella relativa modulistica, presente in questa pagina, deve essere presentata presso la sede del:

Area Pubblicità e Occupazione Suolo
largo A. De Benedetti, 1 - primo piano - dal lunedì al venerdì - dalle 9:00 alle 12:00 

OPPURE con modalità ON LINE, previa registrazione al link posto sulla destra della pagina selezionando, prima,  il bottone "le mie campagne" e,  successivamente, il bottone "calcolatrice icp" proseguendo nelle operazioni richieste.

Per informazioni telefoniche
Info-line 02.02.02 dal lunedì al venerdì - dalle  ore 14:00 alle ore 16:00

Per un contatto diretto con Funzionario ed operatori, per richieste, consigli o problemi sulle pratiche in esame, è possibile presentarsi senza appuntamento, presso la sede esclusivamente nella giornata di:martedì - dalle 9:00 alle 12:00

E' possibile richiedere il subentro nella disponibilità di un mezzo pubblicitario già autorizzato, mantenendo invariate la posizione, la tipologia, le dimensioni e il messaggio pubblicitario, o variare solo il messaggio compilando la comunicazione di subentro o variazione messaggio scaricabile da questa pagina e presentandola al:

Area Finanze e Oneri Tributari
Servizio Imposta di Pubblicità, Imposta di soggiorno e Addizionali
via S. Pellico, 16
lunedì-mercoledì-venerdì - dalle 9:00 alle 12:00

Informazioni sull'imposta

L’imposta è dovuta da chiunque effettui pubblicità tramite, a titolo esemplificativo: insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, striscioni, teli su ponteggi, tende solari, ombrelloni, globi fac-simili o altri mezzi similari, proiezioni luminose o cinematografiche, veicoli pubblicitari, veicoli in genere adibiti ad uso pubblico o privato o per trasporti di merci, aeromobili, apparecchi sonori, monitor.
Presupposto dell’imposta sulla pubblicità è la diffusione del messaggio pubblicitario in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, nell’esercizio di un’attività economica.
L’oggetto del tributo è la disponibilità del mezzo pubblicitario. 

L’installazione del mezzo pubblicitario è subordinata al conseguimento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, che deve essere richiesta alla:
Area Pubblicità e Occupazione Suolo - largo A. De Benedetti, 1 - primo piano
dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 12:00

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di metro quadrato, oltre il primo, al mezzo metro quadrato. Non si applica qualora la superficie di riferimento risulti inferiore ai 300 centimetri quadrati.

Il calcolo del dovuto può essere effettuato sul sito del Comune nella sezione Servizi Online - ICP.

L’ICP è un’imposta in autoliquidazione il cui calcolo è a cura dei contribuenti. Il calcolo del dovuto può essere fatto sul sito del Comune nella sezione Servizi Online - ICP.

  • Per le forme pubblicitarie temporanee, cioè di durata non superiore ai 3 mesi, l’imposta è commisurata al periodo di esposizione.
  • Per le forme pubblicitarie permanenti, cioè di durata superiore ai 3 mesi, l’imposta è dovuta per l’anno solare di riferimento.
  • Per le esposizioni pubblicitarie di carattere permanente (durata autorizzativa tre mesi o più, ovvero insegne di esercizio), il termine periodico di versamento dell'imposta scade il 31 gennaio di ogni anno ed il relativo importo è corrisposto in autoliquidazione dal contribuente.
  • Per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.594,37.

Per qualsiasi chiarimento in merito a tempistiche e modalità di versamento dell'imposta annuale da effettuare esclusivamente tramite Bonifico Bancario.

Esenti dall'imposta

Insegne di esercizio
Se la superficie complessiva delle sole insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi non supera i 5 metri quadrati, l’imposta sulla pubblicità non è dovuta purché tali insegne contraddistinguano la sede ove si svolge l’attività che è oggetto della comunicazione (art. 17, comma 1-bis del D.Lgs. n. 507/93).
Se la superficie complessiva è superiore ai 5 metri quadrati, l'imposta va calcolata sull'intera superficie delle insegne esposte (art 2 - bis, comma 5, Legge n. 75/2002).

 

MARCHE

COMUNE DI ANCONA

Normative: Comune di Ancona

Attualmente le tariffe indicate sul sito del comune di Ancona sono aggiornate al 2017 e riguarda l'affissione di manifesti, stendardi, banner pubblicitari di diverse dimensioni. E' possibile consultare le tariffe a questo link: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/imposta-sulla-pubblicita/  oppure contattare telefonicamente e/o recarsi direttamente presso gli uffici comunali di Ancona.

Di seguito i recapiti utili:
 
Comune di Ancona
Largo XXIV Maggio,1
60123 Ancona
P.IVA 00351040423
posta elettronica certificata: [email protected]
posta elettronica: [email protected]
Centralino: +39 071 222 1
URP: +39 071 222 4343
Numero Verde: 800 653 413

 

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Normative: Comune di Ascoli Piceno

Quanto riportato sotto è stato estratto dal sito del Comune di Ascoli Piceno

Dal 1° gennaio 2021, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il canone non ricognitorio di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, sono sostituiti dal Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in applicazione dell'art. 1 commi 816-847 della legge 160 del 27/12/2019 (Finanziaria 2020).

Di conseguenza, tutte le disposizioni ed indicazioni riportate nella presente pagina valgono solo per le affissioni realizzate fino al 31/12/2020.

I versamenti relativi all'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti Pubbliche Affissioni (DPA) devono essere effettuati sul conto corrente postale n.1026682482 intestato al Comune di Ascoli Piceno - codice IBAN: IT93Y0760113500001026682482

Il servizio inerente l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e TARI giornaliera è affidato in concessione alla ditta  ABACO SpA, in sostituzione dell'AIPA SpA.

Gli uffici ABACO SpA sono situati in Viale Marcello Federici 80, c/o Comando di Polizia Municipale.

Per qualsiasi informazione contattare l'Ufficio ABACO SpA ai seguenti riferimenti: 
telefoni: 0736-46879   366-6050503
fax: 0736-091126
e-mail: [email protected] 

_________________________________________________________________________

E' inoltre possibile leggere altri dettagli in merito alle affissioni a questo link: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4879

Dove è possibile trovare ulteriori riferimenti e contatti degli uffici preposti

COMUNE DI FERMO

Normative: Comune di Fermo

E' possibile scaricare la modulistica relativa alle imposte sulle affissioni pubblicitarie del Comune di Fermo, a questo link: https://www.comune.fermo.it/it/modulistica/alias/9427/b2010dir/11193/

Non sono aggiornate al 2021/2022 ma inserite tra il 2017 e il 2019, per tale ragione sarebbe opportuno anche recarsi presso gli uffici comunali, principalmente all'Ufficio Tributi oppure contattarli telefonicamente per qualsiasi chiarimento.

Di seguito un link con tutti i recapiti dell'ufficio tributi https://www.comune.fermo.it/it/8833/

 

COMUNE DI MACERATA

Normative: Comune di Macerata

COMUNE DI PESARO E URBINO

Normative: Comune di Pesaro e Urbino

 

MOLISE

COMUNE DI CAMPOBASSO

Normative: Comune di Campobasso

Portale online del comune di Campobasso: area atti generali > regolamenti pubblicità 2006 e 20017, scaricabili in formato PDF

Note importanti:

La installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D. L.vo 507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Comune, anche nel caso in cui la pubblicità sia esente dal pagamento della imposta. È soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione o del mezzo pubblicitario nonché le insegne obbligatorie per
disposizioni di legge. L’autorizzazione viene rilasciata con provvedimento della Autorità Comunale competente per la pubblicità, sia annuale che temporanea, realizzata con insegne, targhe, cartelli e altri manufatti finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, striscioni, stendardi, mezzi pubblicitari, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, pannelli luminosi ed altri impianti di pubblicità o propaganda indicati alla lettera i) dell’allegato B). L’autorizzazione può essere rilasciata per un periodo massimo non superiore alla durata dei lavori; la superficie autorizzata non può superare quella prevista per le insegne definitive. Per le strutture provvisorie l’autorizzazione non è richiesta qualora il suolo occupato non superi i 50 cmq.

Informazioni utili:

Per ulteriori info: Comune di Campobasso - Piazza Vittorio Emanuele, 29 - Tel. 0874 4051 - 840702938 (con scatto alla risposta)
E-mail: [email protected] - Posta elettronica certificata: [email protected]

COMUNE DI ISERNIA

Normative: Comune di Isernia

Link diretto al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con del.ne di C.C. n.38/2009

Regolamento per l'imposta sulla pubblicità

E' sempre consigliato recarsi di persona al proprio comune di appartenenza, di seguito indichiamo informazioni utili per il Comune di Isernia

Ufficio tributi

Ultima modifica 16 febbraio 2024

Dirigente

Dott. Antonello Incani
mail: [email protected]


Responsabile

Dott.ssa Raucci Monica
mail: [email protected]

Referenti

Raucci Lara
tel: 0865.449226
mail: [email protected]

Mazzocco Tamara
tel: 0865.449257
mail: [email protected]

 

PIEMONTE

COMUNE DI ALESSANDRIA

Normative: Comune di Alessandria

Regolamento comunale per le pubbliche affissioni, scaricabile in formato PDF.

Informazioni utili:

Ufficio competente l’accertamento e riscossione: I.C.A. S.r.l.
Indirizzo: Via San Giovanni Bosco, 56 – 15121 Alessandria (AL)
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 16.30;
il sabato dalle 8.30 alle 12.45
Telefono: 0131 261278
Fax: 0131 445462
Mail: [email protected][email protected]
PEC: [email protected]

Note importanti:

E’ soggetta ad imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con ogni mezzo di comunicazione visiva o acustica in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ogni diffusione di messaggi pubblicitari deve essere in via preventiva autorizzata con apposito provvedimento dell’Amministrazione Comunale rilasciato dall’ufficio competente.
L’imposta è dovuta, in via principale, da colui che dispone del mezzo utilizzato per diffondere il messaggio pubblicitario. E’ altresì obbligato colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
La pubblicità può essere:

  • ordinaria (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi)
  • effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
  • effettuata con mezzi diversi da quelli elencati.

Per ciascuna tipologia è prevista una tariffa specifica suscettibile delle maggiorazioni o delle riduzioni stabilite dalla legge e dal Regolamento Comunale vigente in materia.

Esistono casi di esenzione dal tributo la cui applicazione è disposta d’ufficio dall’I.C.A. S.r.l. che gestisce il servizio di riscossione dell’imposta, ovvero su richiesta del contribuente.

Per ottenere la concessione all’installazione permanente di insegne, targhe, cartelli, pubblicità di durata annuale occorre:

  1. presentare richiesta di concessione all’Ufficio Tecnico del Comune (Ufficio Accettazione Pratiche Edilizie – Palazzo Comunale – Piano Terreno – Lato sinistro. Orario: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 09.00 alle 12.30 – Tel. 0131 515392);
  2. una volta ottenuta la concessione, prima dell’esposizione del messaggio pubblicitario, occorre presentare dichiarazione presso gli sportelli dell’I.C.A. S.r.l. e ritirare il bollettino per il pagamento della tassa tramite versamento su conto corrente postale n° 1026011583, o IBAN  IT38T0760101600001026011583, BIC/SWIFT BPPIITRRXXX intestato a “Affissioni ICP Servizio Tesoreria, Alessandria”
COMUNE DI ASTI

Normative: Comune di Asti

Portale online del comune di Asti

Regolamento imposta comunale sulla pubblicita' e sulle pubbliche affissioni scaricabile in formato PDF

Recapiti e contatti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (AT)
PEC [email protected] 
Centralino +39.0141.399111 

 

COMUNE DI BIELLA

Normative: Comune di Biella

Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritto sulle Pubbliche Affissioni 

Note importanti:

L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal regolamento, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 metri quadrati; se installati entro i centri abitati le limitazioni dimensionali suddette sono stabilite dai regolamenti comunali. Peraltro la loro installazione dovrà avvenire in maniera tale da non impedire la visibilità della segnaletica stradale o di altri cartelli di interesse pubblico, quali indicazioni di servizi pubblici, fermate di mezzi di linea i quali dovranno essere visibili da una distanza nel senso di marcia, di almeno mt. 20.

Sono esenti dall'imposta:

a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) La pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
i-bis) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

COMUNE DI CUNEO

Normative: Comune di Cuneo

Portale online del comune di Cuneo: area affissioni

Regolamento

Modulistica e regolamenti

Informazioni utili:

Imposta sulla pubblicità

Per poter esporre messaggi pubblicitari, quali ad esempio insegne, targhe, cartelli, stendardi, striscioni, tende, sia temporaneamente che permanentemente, è necessario richiedere al Sindaco regolare autorizzazione, utilizzando gli appositi moduli, e prima dell’esposizione si deve versare l’imposta di pubblicità. E' necessario presentarsi all'ufficio Imposta di Pubblicità per la dichiarazione, indicando l’ubicazione e le dimensioni del mezzo pubblicitario. L'ufficio rilascia un bollettino di conto corrente per il pagamento dell’imposta che deve essere contestuale all’esposizione. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi; eventuali variazioni o cessazioni della stessa dovranno essere comunicate all’ufficio entro e non oltre il 31 gennaio.  

Per prenotare delle affissioni è pertanto necessario rivolgersi ai seguenti contatti:

telefono 0171/698918

posta elettronica: ica.cuneo(at)icatributi.it


Note importanti:

L’affissione di manifesti negli spazi pubblici può avvenire solo a cura del suddetto concessionario; esistono tariffe diverse a seconda che l’affissione riguardi attività commerciali o comunicazioni prive di rilevanza economica.

Il piano generale ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano la Gestione dell'attività pubblicitaria e della installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari ed affissionali. Sono escluse dal Piano le insegne commerciali, normate da specifico regolamento comunale. Ai fini del suddetto Piano viene definito mezzo pubblicitario qualunque supporto di qualsiasi materiale costituito, adatto per l'esposizione dei messaggi pubblicitari in genere e cioè di tipo propagandistico, pubblicitario, informativo, direzionale, le targhe ed altro, con esclusione di tutta la segnaletica stradale e delle insegne. I mezzi pubblicitari di cui trattasi possono avere durata temporanea o permanente, in relazione al periodo di esposizione:

  • TEMPORANEA - In questa categoria ritroviamo i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, effettuate mediante striscioni, stendardi, gonfaloni, cartelli ecc.. Gli impianti rientranti in questa categoria, destinati a pubblicità e propaganda di soggetti privati, non potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore a quella stabilita nel provvedimento autorizzativo.
  • PERMANENTE - Rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo od altre strutture, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso cartelli, tabelle murali, trespoli, stendardi, pensiline, transenne parapedonali, orologi, panchine, vetrinette, insegne e cartelli ubicazionali, ecc. Per questi mezzi, all'atto del rilascio dell'autorizzazione l'ufficio Comunale competente stabilisce la durata ammessa per ogni singola installazione.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente nel rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d’obbligo, limitandone la percettibilità.

Materiali

cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell’utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Dimensioni

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m2, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m2; qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio sia superiore a 100 m2, è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m2, fino al limite di 50 m2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m.. E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di più preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e colore e costituiscano oggetto di un’unica autorizzazione.

Struttura

Le strutture di sostegno e di fondazione, sia per le esposizioni temporanee che per quelle permanenti, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Le strutture di impianti permanenti verranno esaminate dal competente Ufficio Comunale, anche sotto il profilo estetico. COMUNE DI CUNEO - PIANO GENERALE IMPIANTI Struttura e Contenuto del Piano 10 Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

Distanze

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione della misurazione, inoltre le distanze minime relative a semafori, monumenti e opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni posizionati al disopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata.

Illuminazione

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l’uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

COMUNE DI NOVARA

Normative: Comune di Novara

Portale online del comune di Novara

Regolamento sulla pubblicità e l'imposta comunale per le pubbliche affissioni

Note importanti:

Il regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio sulle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e, anche mediante invio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant’altro richiesto dall’art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo precisato.

  • Agli effetti del presente Regolamento per “imposta” e per “diritto” s’intendono rispettivamente l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni

La pubblicità esterna durevole, avuto anche presente l’art. 47 del D.P.R. n. 495/92 viene esercitata attraverso:

  • insegna di esercizio

 E’ considerata tale la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

  • preinsegna

E’ considerata tale la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su una sola o entrambe le facce supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività. Non può essere luminosa né per luce propria nè per luce indiretta. Gli impianti per l’installazione delle preinsegne devono avere una posizione autonoma e non interferire con la restante segnaletica.

  • cartello

E’ considerato tale il manufatto supportato da idonea struttura di sostegno, utilizzando materiali e forme compatibili con il contesto in cui viene inserito. E’ finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche con immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o indiretta.

  • impianti pubblicitari di servizio

 Sono considerati tali i manufatti aventi come scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale quali paline e pensiline fermate bus, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi e simili che abbiano uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da parte degli uffici comunali preposti all’esame ed al rilascio del titolo autorizzativo a condizione che si verifichino le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.


Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 507/93 la tariffa dell’imposta si applica per anno solare e per metro quadrato di superficie.

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine mediante controllo elettronico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio si applica l’imposta per metro quadrato di superficie e per anno solare.

Il piano generale degli impianti ed il relativo regolamento di attuazione sono approvati dal Consiglio Comunale.

  • Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall’art. 47, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
  • Il piano deve prevedere la presenza degli impianti per le pubbliche affissioni con particolare riguardo alle esigenze di tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico, nonché alle esigenze di carattere sociale ed alla concentrazione demografica ed economica.
  • Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui all’art. 9 del presente Regolamento, la Giunta Comunale concede ai privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l’affissione diretta di manifesti e simili.
  • Le aree e le tipologie saranno appositamente individuate nel Programma per le Affissioni, parte integrante del piano degli impianti.
COMUNE DI TORINO

Normative: Comune di Torino

La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente, e di tende ed elementi illuminanti collocati nel piano commerciale degli edifici, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico-ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio.

La Città di Torino, a decorrere dal 2 marzo 2021  applica sul proprio territorio comunale il Canone Unico Patrimoniale in base al Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari e dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito ai sensi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019

Gli impianti pubblicitari sono così definiti:
a) Di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizio;
b) A carattere generale per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio.

Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle caratterizzate da ingombro fisico (nota 1) e risultano elencate e classificate all'articolo 5.

Le insegne pubblicitarie di esercizio installate all'interno di aree non visibili dallo spazio pubblico non sono sottoposte alla preventiva autorizzazione comunale.

Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:
F - INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell'edificio
F.1 Vetrofanie e vetrografie
F.2 Murales, trompe l'oeil
F.3 Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti
F.4 Plance, targhe, pannelli (illuminati e non)
F.5 Filamento neon
F.6 Lettere singole (luminose e non)
F.7 Cassonetti
B - INSEGNE A BANDIERA perpendicolari al piano della facciata dell'edificio
B.1 Stendardi fissi, sculture
B.2 Plance, targhe, pannelli, teli
B.3 Filamento neon con o senza infralettere
B.4 Lettere singole
B.5 Impianti di nuova tecnologia
P - INSEGNE NEI PORTICI
T - INSEGNE NEL TERRENO
T.1 Totem di fruizione pedonale
T.2 Totem di fruizione automobilistica
A - IMPIANTI PER AFFISSIONI E/O PUBBLICITA'
A.1 Permanenti su preesistenza edilizia
A.2 Permanenti isolati
A.3 Addensamenti pubblicitari
A.4 Temporanei
C - IMPIANTI DI CARTELLONISTICA
C.1 Permanenti su preesistenza edilizia
C.2 Permanenti isolati
C.3 A carattere temporaneo o eccezionale
U - IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO
S - BANDIERE, STRISCIONI, TELI, STENDARDI, GONFALONI

Con riferimento alla LUMINOSITA' esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:
N - Pubblicità non luminosa
L - Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare: 
-  illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna), 
-  riflessa (sorgente luminosa interna schermata),
-  indiretta (effetto luminoso in negativo);
-  a luminosità propria (fissa o mobile).

Le tariffe sono suddivise in relazione alla natura dell’evento/iniziativa che si intende pubblicizzare e, nel caso ricorrano i requisiti, possono essere ridotte del 50%.

l’introduzione sia del comma 5 all’art. 2, che stabilisce l’esenzione dal pagamento del canone per le insegne di esercizio di superficie non superiore a cinque metri quadrati sia del comma 8 all’art. 7, che disciplina il caso in cui dismissioni di impianti pubblicitari tipo insegne determinano una superficie complessiva inferiore o pari a cinque metri in corso d’anno: si stabilisce che l’esenzione si applica a partire dall’anno successivo.

 Per informazioni sulle INSEGNE e sulle TARGHE scrivere a [email protected] (CIMP Pubblicità Permanente).

COMUNE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Normative: Comune di Verbano-Cusio-Ossola

Portale online del comune di Verbano-Cusio-Ossola: area affissioni e regolamento imposta pubblicità e pubbliche affissioni

Note importanti:

Per “insegna di esercizio” si intende, a norma dell’art. 47 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli, marchi, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. La posa di insegne di esercizio, è ammessa nel rispetto delle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 495/1992 sopra citato, oltre che nel rispetto dei seguenti criteri: a) Nelle porzioni di territorio classificate quali zone A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (Legge urbanistica e disposizioni generali), sui fabbricati individuati ai sensi dell’art. 49 comma 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo), tali insegne dovranno:

  •  - Essere realizzate su supporto metallico, ceramico, vitreo, o di altro materiale;
  • -  Essere illuminate da luce indiretta tramite appositi faretti;
  • -  Essere contenute nelle specchiature delle aperture esistenti o in elementi architettonici già esistenti (bugnati, timpani, archi, cornici, fregi, superfici in sfondato), così come potrà essere proposta debitamente sagomata su angoli di fabbricati o su pensiline;
  •  - Avere una superficie massima di mq. 1.50 Tali insegne potranno avere forma diversificata (in rilievo, a scudo, appese ad apposito braccio, ecc.);

Insegne luminose: È altresì ammessa l’insegna ricavata con tubetto al neon e quella con singole lettere metalliche, o di altro materiale, applicate alle facciate ed eventualmente illuminate da luce indiretta; Sono infine ammesse le insegne dipinte, a lettere singole, direttamente sulle facciate; Deroghe alla normativa di cui sopra sono unicamente ammissibili per la posa di insegne di pubblica utilità previste da apposita normativa (farmacie, ospedali, distributori di carburante, ecc.) In tutte le altre zone del territorio comunale sono ammesse, le insegne a cassonetto luminoso, purché siano contenute in una dimensione massima di mq. 3.00.

Insegne a bandiera: In generale le insegne a bandiera, poste sul palo o applicate direttamente alle facciate, sono ammesse esclusivamente se prospicienti aree in cui è inibita la libera circolazione veicolare; in questo caso dovranno comunque essere posizionate ad una altezza minima di m. 3.00 dal piano di calpestio. Nessuna limitazione di superficie è posta per le insegne dipinte direttamente sulle facciate.

La pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione con specifico riferimento alle forme pubblicitarie previste dal D.L.vo n. 507/1993 ai seguenti articoli:

  • - art. 12: pubblicità effettuata mediante insegne, cartelloni, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
  • - art. 13: pubblicità effettuata con veicoli;
  •  - art. 14 commi 1°, 2° e 3°: pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o, comunque, programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. Per le altre fattispecie, invece, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Sono esenti dall'imposta le seguenti fattispecie:

  • La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  • Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  • Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
COMUNE DI VERCELLI

Normative: Comune di Vercelli

Non risulta scaricabile dal portale online del comune di Vercelli un regolamento in formato PDF, sono presenti però modulistica e documenti necessari.

Le richieste di occupazione di suolo pubblico, ed i relativi pagamenti anche riferentesi a occupazioni permanenti (passi carrai, griglie, tende, ecc.), nonché la richiesta di affissioni ed i relativi pagamenti anche riferentesi all’imposta comunale sulla pubblicità (insegne d’esercizio, targhe pubblicitarie, ecc.) dovranno essere rivolte alla alla Ditta ICA S.r.l.

Ditta ICA S.r.l tel 0161.600992 fax 0161 260982
Via Massaua 10/12 con apertura secondo il seguente orario:
dal lunedì al venerdì mattino: 9,00 – 12,30
email: [email protected]

 

PUGLIA

COMUNE DI BARI

Normative: Comune di Bari

Canone Unico Patrimoniale - Pubblicità e affissioni

Regolamento per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni

Suggeriamo sempre di recarsi al comune di appartenenza, in quanto le normative e i regolamenti, nel corso degli anni possono essere modificati o aggiornati. E' sempre utile recarsi di persona, generalmente presso l'ufficio Tributi o l'ufficio preposto per le Pubbliche Affissioni.

Modulistica pubblicità

 

COMUNE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Normative: Comune di Barletta-Andria-Trani

Regolamento Canone Unico Patrimoniale

 

COMUNE DI BRINDISI

Normative: Comune di Brindisi

Portale online Comune di Brindisi

L'ufficio preposto per la gestione delle pubbliche affissioni, presso il Comune di Brindisi è: TOSAP - Pubblicità - Pubb. Affissioni

  • Accertamenti
  • Rettifiche
  • Iscrizioni
  • Cessazioni
  • Variazioni
  • Rateizzazioni
  • Varie
TEL. 0831.1850 603 - 610

 

Modulistica per Attività produttive - Esercizi Pubblici

 

COMUNE DI FOGGIA

Normative: Comune di Foggia

Portale online Comune di Foggia: servizi

Direttiva Sindacale

Poiché attualmente non siamo riusciti a reperire particolari informazioni in merito alle affissioni pubblicitarie, sul portale online del Comune di Foggia, suggeriamo di recarsi di persona presso il comune (generalmente ufficio tributi) al fine di ottenere maggiori chiarimenti in merito. 

 

COMUNE DI LECCE

Normative: Comune di Lecce

Portale online Comune di Lecce

Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni

Per l’installazione di impianti pubblicitari ed insegne di esercizio visita la pagina web del Comune di Lecce relativa all'Ufficio Impianti Pubblicitari del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

INFORMAZIONI UTILI

L’ufficio, al fine del rilascio del nulla osta competente, si interfaccia con il settore “Traffico, viabilità e segnaletica” quando le autorizzazioni incidono con problematiche legate alla viabilità e al traffico.

La domanda di permesso per l'installazione va compilata ed inviata tramite pec all'indirizzo [email protected]

Coordinatore
Dott. Angelo Mazzotta
Tel. e fax: 0832.682003
e-mail:  [email protected] 
p.e.c.: [email protected] 

istruttore tecnico
Arch. Pietro Paolo Tornese
Tel: 0832.682014
e-mail: [email protected] 

COMUNE DI TARANTO

Normative: Comune di Taranto

La società DO.GRE srl, è concessionaria del Servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei Tributi minori.

Gestisce per conto del comune di Taranto l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICOPU), il servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti e la manutenzione degli impianti affissionistici comunali.

La concessionaria, inoltre, si occupa del servizio di gestione accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale occupazione spazi ed aree pubbliche, tassa giornaliera smaltimento rifiuti.

Contatti

Via Umbria, 61 - 74121 Taranto
TEL. 099/7351997

  [email protected]
 PEC [email protected] 

QUI è possibile scaricare gli allegati in formato PDF relativi ai Regolamenti 

 

SARDEGNA

COMUNE DI CAGLIARI

Normative: Comune di Cagliari

Link utili:

Portale online del comune di Cagliari: area pubbliche affissioni

Note importanti:

Norme tecniche

All’interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell’art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell’art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale: a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale; b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti; c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m. e comunque nel rispetto degli articoli da 47 a 59 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1°, del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

Mezzi Pubblicitari durevoli

Pubblicità permanente

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il presente Capo viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus e preinsegne; è consentito l’abbinamento con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’impianto, tale da consentire la valutazione dell’impatto nella zona di intervento.

Nel centro storico sono vietate le collocazioni pubblicitarie su elementi di arredo urbano quali panchine, sedie, poltroncine,vasi, fioriere, cestini, transenne parapedonali, lampioni, pensiline o paline fermata bus o altri manufatti assimilabili, a meno di una linea progettuale studiata di concerto con l’Amministrazione ed appositamente autorizzata, previa istruzione della pratica secondo le procedure per le autorizzazioni all’installazione.

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 1 km. dalla stessa; non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di m.1x0,20. E’ ammesso l’abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni. Gli impianti per l’installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

 AMBITO N. 1 – Nel centro storico le preinsegne, ad eccezione dei segnali turistici o di territorio, sono ammesse solo se motivate da localizzazione non visibili dal traffico pedonale o veicolare ed in numero massimo di 5, inserite in un unico pannello segnaletico.

AMBITI N. 2 e N. 3 - è consentita l’installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale di ristoranti, parcheggi privati ed autorimesse, cliniche ospedaliere, enti e sedi di attività di pubblica utilità fino ad un numero massimo di 10 per la medesima attività. Negli stessi limiti è consentita l’installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività industriali, artigianali e commerciali. Negli Ambiti N. 2 e N. 3 le preinsegne dovranno essere collocate sugli appositi supporti ubicati nei siti che il Servizio Tributi, di concerto con il Servizio Urbanizzazioni e Mobilità, individueranno con apposito Progetto specifico da approvarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Con il Progetto saranno fissate anche le modalità per la concessione degli spazi in cui collocare le preinsegne.

COMUNE DI ORISTANO

Normative: Comune di Oristano

Portale online del comune di Oristano

Sul portale online del comune sono presenti tutte le informazioni relative al nuovo regolamento sulle pubbliche affissioni approvato nel 2014. Suggeriamo di leggerlo per valutarne i cambiamenti apportati rispetto al precedente regolamento.

Cambiano i regolamenti per il canone di pubblicità, le pubbliche affissioni e la Cosap e per cittadini e imprese si profilano significativi risparmi.

Regolamento sul canone di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

“Le modifiche introdotte si concretizzano con una grande riduzione della tassazione, con l’eliminazione di quella relativa alle insegne e l’introduzione dell’accertamento con adesione come un istituto deflativo automatico. Le modifiche riguardano le integrazioni e le modifiche relative all’elenco delle vie che sono fatte dalla Giunta Comunale in sede di determinazione annuale delle tariffe, i casi di esenzione per le insegne che indicano la sede dell’attività e le preinsegne quando abbiano funzione segnaletica e si trovino nel raggio di 500 metri dalla sede dell’esercizio, nonché la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita o prestazione di servizi, i mezzi pubblicitari esposti sulle vetrine e nelle porte d’ingresso, purché siano attinenti all’attività in essi esercitata”.

Il Regolamento ufficiale è disponibile e scaricabile in formato PDF

Note importanti:

Modalità di applicazione del Canone sulla pubblicità

  • Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa dal competente organo.
  • Per le superfici da mq. 5,5 a mq. 8,5 la tariffa base è maggiorata del 50%; Per le superfici superiori a mq. 8,5 la tariffa base è maggiorata del 100%.

Esenzione dal canone

Sono esenti dal pagamento del canone:

  • a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono;
  • b) le preinsegne quando abbiano funzione segnaletica, siano installate e gestite dalla ditta pubblicizzata e si trovino nel raggio di 500 metri dalla sede dell’esercizio da esse stesse segnalata, per gli esercizi ubicati in aree al di fuori del tessuto urbano residenziale e/o aree con carenza di segnaletica toponomastica/numeri civici nel perimetro della zona interessata, per la necessità conseguente di segnalare l’ubicazione della propria attività in assenza di altri riferimenti;
  • c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopi di lucro;
  • d) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento – in tale fattispecie rientrano le targhe degli studi professionali, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

Per maggiori chiarimenti contattare il comune di Oristano:  Telefono 0783 7911 

COMUNE DI SASSARI

Normative: Comune di Sassari

Portale online Comune di Sassari: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, il territorio del Comune di Sassari è diviso nelle seguenti due categorie: “SPECIALE” e “NORMALE”. 

Note importanti:

Riduzioni d’imposta

La tariffa di imposta è ridotta alla metà:

  • - Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  • - Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  • - Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

La giunta, nell’esercizio delle proprie competenze, può stabilire apposite riduzioni dell’imposta a favore degli operatori commerciali che, fornendo seppur indirettamente un servizio aggiuntivo a quello dell’illuminazione pubblica, manterranno accese negli orari notturni le proprie insegne d’esercizio.

Sono esenti dall’imposta

  •  - Le insegne d’esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e di servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività, di superficie complessiva sino a 5 mq. Oltre tale limite l’imposta è dovuta per intero;
  • -  La pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  •  - Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
  • - La pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; - la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  •  - La pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  • - La pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
  • - La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  • - Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  •  - Le insegne, targhe e simili esposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.

Installazione di mezzi pubblicitari

Norme generali

  1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato non devono superare la superficie di 6 metri quadrati, ad eccezione delle insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, per le quali trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 48, 1° comma, del D.P.R. 495/92.
  2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro il centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti pubblicitari.
  3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0.20 m. e superiori di 1.50 m. x 0.30 m. E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un’unica autorizzazione.
  4. È vietata la collocazione di mezzi pubblicitari che determinino contrasto con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche. Dovranno essere salvaguardati tutti gli edifici e i luoghi di particolare interesse storico, architettonico ed artistico, murature o parti di esse di pregio e di rilevante interesse, in applicazione della specifica normativa vigente in materia.
  5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
  6. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e non, devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, luminosa e non, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d’obbligo, limitandone la percettibilità.

 

SICILIA

COMUNE DI AGRIGENTO

Normative: Comune di Agrigento

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, scaricabile in formato PDF

Note importanti:

Insegne a parete: Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell’edificio.

Vengono suddivise in categorie:

Pannelli: Trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, plexiglass.

Sono ammesse solo al piano terra. Zone in cui sono ammesse:

  • I Zona (ad esclusione dellla zona "A" P.R.G. vigente),
  • II Zona,
  • III Zona,
  • IV Zona,
  • V Zona.

Lettere in rilievo: Trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico o in metallo. La grafica di questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l’edificio. In questo caso, per paramento esterno di un edificio si intende anche la vetrina. Sono ammesse solo al piano terra.

Insegne a cassone: Trattasi di strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è appoggiata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Ammesse solo a piano terra. Non sono ammessi ad andamento verticale.

Scritte a neon: Trattasi di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. Ammesse solo al piano terra. Ammesse ad un solo file

Insegne a bandiera: Le insegne a bandiera devono avere una altezza non inferiore a m. 3,20 (asta) dal marciapiede rialzato o dal sedime stradale. La distanza dal muro deve essere al massimo di m. 0,20. La dimensione dell’insegna deve essere al massimo di m. 0,50 x 0,70. Nel perimetro del Centro Storico le insegne a bandiera sono ammissibili solo se realizzate con supporto in ferro con interno in materiale consono al tessuto degli edifici, previo parere della Soprintendenza ed in conformità con quanto previsto dal Piano Particolareggiato del C.S.

Targhe: La targa è un mezzo pubblicitario indicante professioni ed attività in genere. La sua installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell’attività. Nel caso di targhe indicanti professioni ed attività dislocate all’interno di palazzi, le stesse devono essere collocate a lato della porta di accesso al palazzo. Sono ammesse targhe metalliche o di materiale plastico di dimensioni massime cm 40 x 40 apposte su supporti e perfettamente allineate in senso.

COMUNE DI CALTANISSETTA

Normative: Comune di Caltanissetta

Portale online del comune di Caltanissetta

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Note importanti:

  • I cartelli, le “insegne di esercizio” e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati “nelle loro parti strutturali” con materiali deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
  • Devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
  • Le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento.
  • Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 mt rispetto al piano della carreggiata.
  • Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
  • Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in prossimità di semafori.

Contatti

Corso Umberto I, 134
93100 Caltanissetta
+39 0934 74-111
[email protected]
[email protected]

COMUNE DI CATANIA

Normative: Comune di Catania

Portale online del comune di Catania

Note importanti:

I Comitati, le Associazioni, le Fondazioni ed ogni altro Ente senza scopo di lucro, ai fini di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dell'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.

E’ consentita l’installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all’interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che i medesimi non siano collocati in corrispondenza degli accessi.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Si definiscono insegne di esercizio i manufatti di proprietà privata (opachi, luminosi o illuminati da faretti), installati nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte e completati eventualmente da simboli, marchi e denominazione della ditta e della azienda rappresentata.

Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

a) insegna frontale del tipo monofacciale;

b) insegna su tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività cui si riferiscono;

c) insegna collocata su supporto proprio;

d) insegna a bandiera. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l’attività o l’esercizio cui si riferiscono.

È consentito presentare unica SCIA per l’installazione di insegne di esercizio di edifici distinti purché comunicanti, qualora si riferiscano ad un’unica attività economica. In caso contrario occorre presentare SCIA distinte per ognuno degli edifici indicati.

L'autorizzazione delle insegne di esercizio, delle targhe professionali e degli altri mezzi assimilabili, nonché dei manifesti affissi all'interno di esercizi pubblici ed esercizi commerciali, è sostituita da SCIA dell'interessato, corredata dalla attestazione di avere correttamente rispettato le prescrizioni e i divieti previsti, anche in relazione alle modalità di installazione.

In tali casi, oltre all’attestazione di conformità al regolamento, sarà necessario allegare progetto, con documentazione fotografica, del manufatto pubblicitario, certificazione di regolarità statica e tecnica da parte di professionista abilitato. L'installazione oggetto di SCIA è, altresì, corredata dell'attestazione del pagamento dell'imposta, se dovuta e dei nulla osta degli organi competenti in presenza di vincoli. L'accertata carenza delle condizioni, modalità e presupposti per l'installazione, comporta la rimozione dell'impianto e l'applicazione delle sanzioni vigenti.

1. Ai fini delle insegne di esercizio, targhe professionali e altri assimilabili, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone:

ZONA “A” CENTRO STORICO

ZONA “B” ZONA EDIFICATA FUORI DAL CENTRO STORICO

2. ZONA “A” CENTRO STORICO

a) sono vietati i mezzi pubblicitari sui tetti, sui cornicioni e sui terrazzi, nonché quelli verticali ed orizzontali "a bandiera". E’ consentita l’installazione di insegne a bandiera, stilizzate non luminose e non a cassonetto, con possibilità di essere illuminate da faretti e le cui dimensioni e modalità di installazione devono essere quelle previste per i mezzi di pubblica utilità di cui all’art. 45 del presente Regolamento e , comunque, di dimensioni non superiori a quelle del marciapiede ove esistente, per gli esercizi di rilevanza turistica e, precisamente, bar, hotels, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e negozi di souvenir;

b) sono consentiti i mezzi pubblicitari contenuti all'interno degli stipiti delle aperture e non aggettanti a questi;

c) è consentita la collocazione di targhe di dimensioni non superiori a cm. 30 x 20, inserite tutte in un unico supporto con dimensioni e caratteristiche uniformi. Per le attività situate ai vari piani degli edifici è consentita, altresì, l’installazione di targhe a fianco del portone condominiale di dimensioni non superiori a cm. 30 x 20;

d) è vietata l’installazione di vetrine incassate;

e) sono consentite capottine collocate esclusivamente a piano terra, singole per ciascuna apertura, che siano contenute all'interno dello stipite dell'apertura e poste, una volta estese, ad una altezza da terra non inferiore a mt 2,20, a condizione che le stesse siano ritirate almeno 50 centimetri dal filo del marciapiede e non impediscano la visibilità della segnaletica stradale verticale. E’ in ogni caso vietata la loro collocazione nelle strade prive di marciapiede;

f) è consentita l’installazione di faretti a condizione che siano posti sopra l’architrave e non insistano su elementi decorativi della facciata; g) è vietata l’installazione di pensiline in quanto compromettono l'integrità dell'edificio;

h) ogni esposizione pubblicitaria, qualunque sia la dimensione, deve essere realizzata in armonia con il contesto architettonico della zona in cui insiste il manufatto; i) è vietato dotare l'impianto pubblicitario di illuminazione a intermittenza;

l) i cassonetti ordinari o luminosi sono consentiti se collocati sotto architrave. L'installazione del cassonetto dovrà occupare interamente l'apposito vano e non potrà avere una sporgenza dagli stipiti superiore a cm. 5. In presenza di irrisolvibili esigenze tecniche da dimostrare ed ove non fossero possibili altre forme alternative, potranno essere esaminate eventuali deroghe (sulle sporgenze) dall’Ufficio

3. ZONA “B” - ZONA EDIFICATA FUORI DAL CENTRO STORICO

a) è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari frontali, ordinari, luminosi o illuminati da faretti, posti sopra o sotto architrave delle aperture di pertinenza dell’esercizio; in questo caso l’insegna dovrà occupare per intero l’apposito vano. E’ consentita anche l’installazione di insegne a cassonetto ordinarie o luminose a muro che dovranno essere poste ad un altezza minima dal suolo non inferiore a m. 2,50 e con una sporgenza massima non superiore a cm. 15. E’ altresì consentita l’installazione delle suddette insegne poste su pali in sede privata, sempre nelle pertinenze dell’esercizio;

b) è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari sui tetti e terrazze, nonché a bandiera in relazione alle situazioni estetico-ambientali e all'architettura degli edifici interessati;

c) a fianco dei portoni o cancelli d’ingresso condominiali è consentito solo l’apposizione di targhe di dimensioni massime cm. 40 x 30;

d) i faretti sono consentiti;

e) sono consentite le vetrinette solamente se poggiate al paramento murario e nelle pareti di pertinenza dell’attività, con una sporgenza massima di cm 20;

f) sono consentite le tende parasole, che comprendono anche più aperture.

Riferimenti e contatti dell'ufficio preposto per le affissioni

COMUNE DI ENNA

Normative: Comune di Enna

Portale online del comune di Enna e relativi regolamenti

Note importanti:

Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune sono quelle previste dall’art. 47 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 495/92) e, più precisamente:

− Insegna di esercizio: Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

− Preinsegna: Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

− Sorgente luminosa: Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali

− Cartello: Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

1) La quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune è fissata in 8.500 mq.

2) La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

Dal censimento degli impianti pubblicitari eseguito sul territorio comunale è stata rilevata una superficie totale di poco superiore a 10.200 mq, distribuiti come di seguito elencato:

a) Impianti pubblicitari: 6145 mq;

b) Insegne di esercizio: 1720 mq;

 c) Impianti per pubbliche affissioni: 1540 mq;

d) Preinsegne: 85 mq;

COMUNE DI MESSINA

Normative: Comune di Messina

Portale online del comune di Messina: area autorizzazione insegne d'esercizio

Note importanti:

Aprendo un’attività commerciale nel comune di Messina, è possibile affiggere targhe pubblicitarie di dimensione non superiore a cm 30x30.

Per l’affissione di insegne a muro, sia che siano di tipo Luminose che Non Luminose la dimensione non deve superare in altezza cm 80 qualora fosse predisposto un vano porta-insegna.

Se non è presente un vano porta-insegna, l’insegna non deve superare i 60 cm di altezza distaccandosi dalla tettoia, balcone 10 cm

Per l’affissione di insegne a bandiera non è possibile l’affissione su pali appartenenti alla zona pubblica, solo se si è in possesso di un palo privato.

Per l’approvazione e il rilascio di documenti autorizzativi bisogna predisporre una spesa di € 100 + 2 marche da bollo per la documentazione necessaria.

Entro i 5 MQ occupati con i sistemi pubblicitari non vi è alcuna tassa da pagare, superando i 5 MQ (anche di poco, che verranno arrotondati a 6) c’è una tariffa da pagare che viene rilasciata dall’ufficio pubblicità del comune di Messina che quantifica l’importo da pagare.

 

 

COMUNE DI PALERMO

Normative: Comune di Palermo

Regolamento comunale sulle pubbliche affissioni suddiviso in tavole.

Il regolamento comunale del comune di Palermo prevede esenzione di pagamento tasse per l’affissione di insegne e targhe pubblicitarie davanti un negozio, qualora non si superino i 10 MQ di ingombro totale. L’altezza massima di un’insegna deve essere di 90 cm e uno spessore di 15cm massimo. Per ogni altra informazione è necessario contattare un tecnico scritto all’albo dei geometri, che prenda visione del regolamento vigente in merito alle norme di affissione pubblicitaria.

 

 

COMUNE DI RAGUSA

Normative: Comune di Ragusa

Regolamento pubbliche affissioni

Note importanti:

Per il comune di Ragusa, la norma sulle pubbliche affissioni prevede il pagamento di un’imposta nel caso di affissioni di pubblicità diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Chi possiede le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, ne è esente dal pagamento.

All’interno del centro storico non è autorizzata l’installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Risanamento Centro storici, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l’applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali, nonché dalla Legge Regionale n.61/1981.

La dimensione dei cartelli posti al di fuori dei centri abitati non deve superare la superficie di mq. 6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 18;

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante esposizione di insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1. 3. 5. 6, 7 e 8 dell’art.47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, intendendosi compresi negli “altri mezzi pubblicitari” i “segni orizzontali reclamistici” ed esclusi gli “striscioni”, disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla “pubblicità varia”. E’ compresa nella “pubblicità ordinaria” la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi.

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una forma di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratteristiche dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell’impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

COMUNE DI SIRACUSA

Normative: Comune di Siracusa

Portale Online comune di Siracusa

Canone unico patrimoniale

Note importanti:

Le insegne di esercizio, luminose e non, dovranno prioritariamente trovare collocazione entro il “fornice” delle vetrine, assumendo un andamento complanare al piano della facciata. Sempre in tali ambiti, e solo nel caso in cui l’intero edificio ospiti la medesima attività (es. edificio direzionale o commerciale, istituto bancario, ecc.), sarà consentito il posizionamento sulla facciata di insegne a lettere scatolate, luminose e non, di altezza max. di cm. 60, realizzate in materiali naturali (ottone, bronzo, rame, acciaio corten), posizionate in modo compatibile con la valenza architettonica della facciata. Non sono ammesse insegne sul coronamento degli edifici.

L’illuminazione delle insegne non dotate di luce propria dovrà avvenire dall’alto verso il basso.

Non è consentita l'applicazione di insegne a cassonetto che occultino ringhiere, inferriate o ferro battuti poste nel lunotto sopra vani di porta, di finestra, di portoni o di vetrine, né è possibile apporre insegne alle catene dei portici.

Sono ammesse insegne a bandiera non luminose che individuino luoghi e attività di interesse pubblico quali pronto soccorso, farmacia, polizia e carabinieri, purché siano compatibili per forma e materiali proposti alla valenza architettonica dell’edificio, non siano in contrasto con la visuale prospettica della via e non creino inquinamento visivo. Tali insegne non potranno superare le dimensioni previste dal regolamento comunale vigente.

L’applicazione di scritte adesive ad eccezioni delle insegne d'esercizio, esposte nelle vetrine dei locali purché attinenti all'attività in essa esercitata e non superino, nel loro insieme la dimensione massima di 500 cmq. per ciascuna vetrina, non necessita di atto autorizzativo. Fatto salvo il pagamento dell'imposta comunale di pubblicità, ed eventuale parere da parte della locale soprintendenza per le zone sottoposte a vincolo.

Preinsegne: Non e' consentito l'installazione di preinsegne indicanti punti di vendita di "interesse privato" (uffici privati, pubblici esercizi, negozi ed esercizi commerciali). 9.4 Segnali turistici e di territorio. 1. E' consentita l'installazione di segnali stradali di indicazione urbana di pubblico interesse ai sensi dell’art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (segnali di indicazione turistica, industriale, artigianale, commerciale, alberghiera, di territorio etc.), nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione, e del piano Generale degli Impianti Pubblicitari Vigente.

COMUNE DI TRAPANI

Normative: Comune di Trapani

Portale del comune di Trapani

Il regolamento comunale di Trapani prevede esenzione di pagamento tasse per l’affissione di insegne e targhe pubblicitarie davanti un negozio, qualora non si superino 5 MQ di ingombro totale.

Al superamento dei 5 MQ e quindi già da 5,1 MQ le tasse da pagare annuali si basano sia da dove si trova posizionata l'attività commerciale (zona centrale o periferia) sia dal tipo di insegna (luminosa e non)

Via Principale:

  • € 54 al MQ per insegna LUMINOSA – dicasi € 250,00 all’anno
  • € 38 al MQ per insegna NON LUMINOSA

Via non Principale:

  • € 30 al MQ per insegna LUMINOSA – dicasi 150 € all’anno
  • € 15 al MQ per insegna NON LUMINOSA

Pubblicità con pannelli luminosi e/o display

Si tratta della pubblicità effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. Può essere effettuata per conto altrui o per conto dell’impresa.

Sono esenti dall’imposta

  • Le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
  • Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensione non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

 

TOSCANA

COMUNE DI AREZZO

Normative: Comune di Arezzo

Portale online del comune di Arezzo: Ufficio dei tributi e affissioni

Informazioni utili:

Tutte le informazioni possono essere richieste alla Società concessionaria per la riscossione del tributo che è la Società I.C.A. Imposte Comunali Affini Srl con sede in Arezzo in Via Ristoro d'Arezzo, 76 (n. tel 0575/907821; e-mail [email protected]; pec: [email protected]).

Gli uffici sono aperti al pubblico con il seguente orario:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00;

- Il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.15 alle ore 17.45;

Note importanti:

Prima di iniziare la pubblicità, deve essere presentata apposita dichiarazione contenente tutti i dati anagrafici del richiedente e le caratteristiche dei mezzi pubblicitari (durata, tipologia, ubicazione, dimensione e relativa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio preposto).

Requisiti del richiedente:

Committenti di affissioni e tutti coloro che intendono effettuare pubblicità, di carattere commerciale e non, di durata sia permanente che temporanea (volantini, locandine, striscioni ecc.).

Per la pubblicità permanente l'imposta non è frazionabile, per la pubblicità temporanea si può pagare per 1 mese, 2 mesi o 3 mesi.

Le cessazioni di materiale vanno presentate entro il 31 Gennaio dell'anno in corso.

Le insegne di esercizio, con superficie inferiore a 5 metri quadrati, sono esenti da tasse.

COMUNE DI FIRENZE

Normative: Comune di Firenze

Portale online del comune di Firenze: area pubbliche affissioni

Area Insegne e Pubblicità

Informazioni utili:

Lo sportello del servizio pubbliche affissioni è presso S.a.S. (Servizi alla Strada SpA) in Via Veracini n. 5 interno 5 ed effettua il seguente orario: Lunedì e Venerdì dalle ore 9 alle ore 13, Martedì e Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, mercoledì chiuso - Telefono 055/4040713

Ufficio: Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Entrate

Referente: P.O. Gestione IMU, TASI, TARI e Pubbliche Affissioni

Responsabile: Nantele Francesco

Indirizzo: Via del Parione n. 7 - 50123 FIRENZE

Tel: 055 4040713 (Sportello S.a.S.)

E-mail: [email protected]

Orario di apertura: Lo sportello del servizio pubbliche affissioni è presso S.a.S. (Servizi alla Strada SpA) in Via Veracini n. 5 interno 5

Note importanti:
Le pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Firenze sono soggette al pagamento di un diritto a favore del Comune stesso, che provvede alla loro esecuzione. Tale diritto è dovuto da qualsiasi soggetto che intenda commissionare l’affissione, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi natura istituzionale, sociale, culturale, sportiva, filantropica ecc, e comunque prive di finalità commerciali.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d. Lgs. N. 507/1993 sono da intendersi comprese nelle pubbliche affissioni i messaggi o le comunicazioni da parte di aziende o imprese che rivestono carattere di utilità per l’utenza/clientela quali, a titolo esemplificativo, cambi di gestione, cessazioni di attività, vendite straordinarie, liquidazioni o saldi ecc.; in tal caso le dimensioni consentite per i manifesti sono esclusivamente di cm.70x100 (art. 2, comma 4, del Regolamento comunale per la disciplina del servizio affissioni e per l’applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni).
Trattandosi di un servizio a domanda individuale, del pagamento del “Diritto sulle Pubbliche affissioni” sono obbligati in solido chi richiede il servizio e colui nell'interesse del quale il servizio stesso è stato richiesto.

Le tariffe:
Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni, oltre ad essere soggette a variazioni periodiche, derivano da una normativa complessa che non è possibile trattare brevemente ed in modo divulgativo. L'ufficio preposto è a disposizione (anche telefonica) per fornire tutte le informazioni necessarie a questo riguardo.

Esenzioni od agevolazioni per l'affissione:
Alcuni Enti Pubblici sono esenti dal Diritto sulle Pubbliche Affissioni, altri Enti e Associazioni senza scopo di lucro, possono, a determinate condizioni, usufruire delle riduzioni tariffarie previste. Tuttavia, poiché i casi sono molteplici e dettagliati si rinvia al regolamento comunale in materia.

COMUNE DI GROSSETO

Normative: Comune di Grosseto

Portale online del comune di Grosseto: area affissioni pubblicitarie

Regolamento sulla pubblicità e le affissioni

Informazioni utili: Ufficio pubblicità e affissioni

Note importanti:

  1. L'interessato il quale intenda installare, modificare, volturare, trasferire insegne, cartelli o qualsiasi altro mezzo pubblicitario, sia a carattere permanente che temporaneo, salvo quanto disciplinato al successivo art.19, anche se esente da imposta, deve ottenere preventivamente la relativa autorizzazione.

Gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente sono rispettivamente:

  • Mezzi pubblicitari permanenti: Settore Gestione del Territorio, Servizio Edilizia privata.
  • Mezzi pubblicitari temporanei: Settore Tributi e Patrimonio, Servizio Tributi.
  • Preinsegne e Stendardi: la gestione è stata affidata dall’Amministrazione Comunale ad un concessionario.
  • Il Dirigente dell’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione, acquisiti i necessari pareri, decide sul rilascio dell’autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
  • L’autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell’imposta dovranno essere conservate, con l’obbligo di esibirle ad ogni richiesta della Polizia Municipale nonché di altro personale autorizzato dell’Amministrazione Comunale.
  • L’esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio dell’ autorizzazione, ove prevista, e solo previo pagamento dell’imposta dovuta.
  • L’Amministrazione Comunale, tramite il Settore Gestione del Territorio, provvede agli adempimenti prescritti dall’art.53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

La tariffa dell’imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:

  1. Pubblicità di cui all’art. 12 del decreto comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.
  2. Affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture.

 

Sono esenti dall'imposta:

  • le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, previa presentazione di idonea documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione;
  • le insegne, i “cartelli di cantiere” di cui all’art.1 comma 9 del regolamento, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (comma 1/bis dell'art. 17 del Decreto). Nel computo della superficie determinato con i criteri di cui al precedente art. 25, finalizzato alla determinazione del limite di metri quadrati 5 si considera ogni insegna, indipendentemente dalla sua struttura o natura, anche se luminosa o illuminata, purché inserita nella struttura architettonica della sede dell’attività commerciale e di produzione di beni o servizi, con esclusione di insegne staccate funzionalmente e fisicamente dalla sede stessa. Se la superficie complessiva così determinata è superiore a metri quadrati 5 l’imposta è dovuta sull’intera superficie senza riduzioni o franchigie. Ai fini della presente lettera non sono considerate insegne di esercizio e di produzione quelle presenti sui cantieri edili esterne ad esclusione dello spazio riservato esclusivamente alle scritte obbligatorie per legge riportate sul cartello di cantiere. 

COMUNE DI LIVORNO

Normative: Comune di Livorno

Tariffe e Allegati

Note importanti:

All'interno del centro abitato, l'effettuazione della pubblicità che richiede l'installazione o la collocazione di appositi impianti o di insegne, di cui all'articolo 2, sulle strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Tale autorizzazione è richiesta anche per la pubblicità che prevede la semplice decorazione di facciate, muri, saracinesche od altre superfici all'uopo destinate. All'esterno del centro abitato, lungo le strade ed in vista di esse, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è rilasciata dagli enti proprietari delle strade, secondo le procedure di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale è sanzionata ai sensi di legge.

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo per la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive, nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine - per ogni metro quadrato di superficie esposta

Cat. Normale

Cat. Speciale

Annua

Mensile

Annua

Mensile

fino a mq. 1

€.21,07

€.2,11

€.52,68

€.5,27

fino a mq. 1 - luminoso

€.42,14

€.4,21

€.73,75

€.7,37

da mq.1 a mq.5,5

€.26,34

€.2,63

€.65,85

€.6,59

da mq.1 a mq.5,5 - luminoso

€.52,68

€.5,27

€.92,19

€.9,22

da mq.5,6 a mq.8,5

€.39,51

€.3,95

€.79,02

€.7,90

da mq.5,6 a mq.8,5 - luminoso

€.65,85

€.6,59

€.105,36

€.10,54

oltre mq. 8,5

€.52,68

€.5,27

€.92,19

€.9,22

oltre mq. 8,5 - luminoso

€.79,02

€.7,90

€.118,53

€.11,85

N.B. la tarriffa mensile, per ogni mese o frazione, si applica per durata non superiore a mesi tre


Avvertenze:

  1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubbicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. (art.7/1°) 
  2. La superficie inferiore al metro quadrato si arrotonda per eccesso all'unità (1 mq.), la frazione di metri quadri, oltre a primo, si arrotonda per eccessoal mezzo metro quadrato; non si fà luogo ad applicazione in imposta per superficie inferiore a 300 centimetri quadrati - es.cm. 30 x 10 - (art.7/2°).

L'I.C.P. è l'imposta da versare al Comune nel cui territorio vengono diffusi messaggi pubblicitari, in forma visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili (artt. 1 e 5 del D. Lgs. 507/93). 

Chi paga l'I.C.P. 

L'imposta è dovuta (art. 6, D. Lgs. 507/93):

  • da chi dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario
  • (oppure) da chi produce la merce o fornisce i servizi pubblicizzati.

 
Come si paga l'I.C.P. 

Si rende noto che per quanto stabilito  dal vigente Regolamento delle Entrate Tributarie  del Comune di Livorno (delib. Consiglio Comunale n.50/2008 e successive modifiche e integrazioni), il 3 aprile 2018 scade il termine per il pagamento della ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) di tipo permanenteIl pagamento deve essere effettuato (art. 9, comma 2, D. Lgs. 507/93) mediante versamento a mezzo cc postale n. 1024447722 - Comune di Livorno - ITL Imposta Comunale Pubblicità. Se l'importo è superiore a € 1.549,37, sono previsti pagamenti rateali (art. 9, comma 4, del D. Lgs. 507/93). Scadenze 1a e 2a rata 3/04/2018; 3a rata 2/07/2018; 4a rata 1/10/2018.
 
Prima di pagare
Ogni mezzo pubblicitario, comprese le insegne d'esercizio, prima di essere installato deve essere autorizzato dal Comune o, se fuori dal centro abitato, dall'Ente proprietario della strada da cui è visibile. 

Dove siamo
L'Ufficio Pubblicità è ubicato in Via Marradi 118.
Per contattarci

 

 

 

COMUNE DI LUCCA

Normative: Comune di Lucca

Piano generale degli impianti pubblicitari, scaricabile in formato PDF

Note importanti:

Le insegne che individuano uffici e servizi pubblici sono sempre consentite anche in deroga al piano.

Possono essere altresì consentite, in deroga al piano, anche le insegne che individuano i distributori di carburanti, fatta salva la necessità di autorizzazione.

Gli impianti pubblicitari possono essere posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo di proprietà comunale, comunque secondo le prescrizioni dell’art. 51 del DPR 495/92 integrato dal DPR 610/96, nel rispetto di quanto definito al Capo I.

Su tutto il territorio comunale è consentita l’installazione di insegne precarie a fondo bianco e lettere nere, con la dicitura “cartello provvisorio” per l’apertura di attività obbligata all’insegna. L’insegna precaria non necessita di autorizzazione ma l’installazione deve essere comunicata contemporaneamente alla domanda per l’insegna definitiva. L’insegna precaria potrà essere mantenuta fino al momento del rilascio dell’insegna definitiva.

Nel Centro Storico delimitato dalle mura urbane, le insegne provvisorie devono essere collocate avendo riguardo al rispetto e alla tutela delle vetrine ed insegne storiche, senza occultare o danneggiare in tutto o in parte le stesse. 

Insegne di esercizioCampo di applicazione

Le norme del presente Capo hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale ai mezzi della Pubblicità privata sul luogo di esercizio comunemente definiti insegne d’esercizio ovvero ai manufatti opachi, illuminati o luminosi, mono o bifacciali di dimensioni non superiori a quanto previsto all’art. 48 DPR 495/92 e seguenti modifiche ed aggiornamenti di cui al DPR 610/96, realizzati o supportati con materiali di qualsiasi natura, istallati nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, marchi e denominazioni della ditta.

Finalità ed obiettivi

Finalità del presente capo è definire le norme riguardanti gli interventi edilizi di lieve entità per la realizzazione, l’apposizione e/o rimozione di insegne, targhe e tende per il raggiungimento di un loro miglior grado di qualità e contribuire alla definizione di una scena urbana più ordinata.

Norme generali

Qui di seguito si riportano i criteri generali cui devono adeguarsi tutte le insegne comprese nell’ambito del territorio comunale.

  • Semplicità dell’insieme

L’insegna deve riassumere esclusivamente e schematicamente l’attività del commerciante ed il prodotto venduto, con un nome, un marchio, i prodotti utilizzando uno o più logotipi.

  • Grafica

Deve sempre essere utilizzata una linearità grafica ed una uniformità del carattere tipografico. Deve essere evitato, fatta eccezione per marchi e logotipi, l’uso di caratteri tipografici poco comprensibili; in linea di massima si predilige un carattere «bastone» per edifici e zone di recente impianto, ed un carattere «con grazie» per edifici e zone storiche.

E’ consentito l’inserimento nell’insegna del marchio o del logotipo, purché registrato e tale da non occupare più del 20% della superficie complessiva. E’ vietato l’inserimento di marchi pubblicitari diversi da quello proprio dell’esercizio commerciale intestatario dell’esercizio.

  • Dimensione

La dimensione dell’insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell’edificio, proporzionata alle misure della vetrina ed alle dimensioni della sede stradale nonché tenere conto del tipo di traffico prevalente. Inoltre si deve aver cura che il manufatto non abbia a sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (es.: semafori, segnali di pericolo ecc.).

  • Posizione

L’installazione delle insegne d’esercizio è ammessa negli appositi spazi quali fasce porta insegne o fasce marcapiano, negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell’edificio, nello spazio sopraluce, su facciata, sulle coperture degli edifici, all’interno o sulle vetrine.

  • Forma e colore

Le insegne d’esercizio devono avere sagoma regolare; l’uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione dei marchi depositati e comunque conformemente a quanto stabilito all’art. 49 DPR 495/92 e seguenti modifiche ed aggiornamenti di cui al DPR 610/96.
Per i requisiti e le caratteristiche si rimanda alle norme di legge ed ai regolamenti di tempo in tempo vigenti.

  •  Materiali

I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie devono essere coerenti con quelli dell’edificio sia dal punto di vista epocale che tecnologico, mai deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

  • Illuminazione

Nessun impianto può avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o tale comunque da provocare abbagliamento. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso, purché posta a 50 m. dai segnali di pericolo, di prescrizione o da semafori, 100 m. dalle curve, 100 m. dai raccordi o dalle intersezioni.

In generale sugli edifici storici sono da preferirsi i sistemi di illuminazione che mettano in risalto i caratteri della decorazione, privilegiando quindi i sistemi ad illuminazione diretta o riflessa ed evitando per quanto possibile corpi a luce propria. 

  • Criteri di collocazione

L’insegna deve essere collocata entro gli spazi ad essa destinati seguendo il disegno del porta insegne (se esistente) o del vano di apertura; l’insegna non potrà avere spessore (profondità) e lunghezza superiore al vano stesso.
In caso di più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l’insegna su ogni vano della dimensione dello stesso mentre non sono ammesse insegne continue. La distanza tra insegne appartenenti allo stesso esercizio non sarà inferiore a m. 0,5.

L’insegna non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici od altri elementi decorativi e in nessun caso cancellare il disegno di balconi, né trasformare l’immagine complessiva della facciata. Nelle lunette sopra porta dotate di griglie di ferro battuto è consentito l’inserimento di insegne, ad eccezione dell’anello di circonvallazione intorno alle mura urbane e purché le griglie non siano danneggiate o asportate.

Anche in assenza di vani porta insegne o di cornici vere e proprie, l’insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.
Per la collocazione puntuale si rimanda all’Abaco distributivo.
In presenza di scenografie urbane di particolare rilievo, le insegne a bandiera potranno essere motivatamente diniegate dall’apposita commissione.

  • Criteri strutturali

Le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. ecc...), l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell’autorizzazione.

La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico.

Sono vietati i materiali riflettenti, i laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, vetro a specchio, legno non verniciato, alluminio non verniciato, elettrocolorato o anodizzato. 

  • Targhe

Si definiscono targhe i manufatti e le opere tendenti ad evidenziare ed individuare attraverso l’esposizione su vie e spazi pubblici la sede di attività professionali, enti, organizzazioni, istituzioni, ecc

Le targhe dovranno essere esclusivamente poste di lato (sinistro) all’ingresso della sede di tale attività e non potranno sporgere complessivamente più di 5 cm. dal piano della facciata, tale sporgenza deve essere sempre realizzata per impedire i ristagni d’acqua.

Dovranno essere poste in una fascia compresa tra i 160 e 200 cm. dal piano di calpestio ed avere dimensioni massime pari a cm. 42x29,7. Per la Zona 1.1 sono preferibili materiali quali la pietra – su superficie muraria intonacata, l’ottone – su superficie muraria intonacata o materiali trasparenti – su superficie finita con pietra o laterizio a faccia a vista e comunque subordinatamente all’approvazione da parte della Commissione Beni Ambientali sulla compatibilità dei materiali.

Le targhe non devono interferire o sovrapporsi ad elementi di arredo urbano, particolari architettonici e ad ogni elemento che caratterizzi l‘edificio.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

E’ vietato apporre all’esterno degli esercizi commerciali targhe e segni distintivi di carte di credito, di segnalazione e raccomandazione di guide ed organizzazioni turistiche. Tali segni distintivi potranno essere applicati all’interno dell’ingresso o delle vetrine. 

COMUNE DI MASSA CARRARA

Normative: Comune di Massa Carrara

Portale online del comune di Massa Carrara

Imposta comunale sulla pubblicità

Note importanti:

Collocazione fuori centro abitato

Le caratteristiche tipologiche, dimensionali, il posizionamento e l’autorizzazione degli impianti pubblicitari e delle insegne d’esercizio, posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dall’art. 23 del Codice della Strada 285/92 e dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada 495/92 e sue modificazioni e dalle Norme Tecniche d'Attuazione, allegato B, del Piano Attuativo Arenile (Delibera C.C. n. 133 del 27 novembre 2001) relativamente agli impianti posti nell’area di competenza, così come definita al precedente articolo 4.

Collocazione in centro abitato

La collocazione dei cartelli delle insegne e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, all’interno del centro abitato, è subordinata ai parametri di posizionamento indicati dal Piano Generale degli Impianti.

Autorizzazioni

  • Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari o insegne sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.
  • All’interno del centro abitato Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario qualora la strada sia statale, regionale o provinciale, in conformità al 4° comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, secondo il seguente ordine di competenze:
  1. Per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale ANAS competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
  2. Per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
  3. Per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
  4. Per le strade militari al comando territoriale competente;
  5. Per l’area demaniale l’ente preposto al controllo.
  • Il rilascio o il rinnovo della autorizzazione viene, in ogni caso, negato nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune.
  • La consegna dell’autorizzazione è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi tributari (imposta pubblicità, TOSAP e canone di concessione).

 

Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

  • - Le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni, e ogni altro ente che sia non persegua scopo di lucro.
  • - Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di Regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, non superino il mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
  • - Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità, o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio. 
  • - L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
COMUNE DI PISA

Normative: Comune di Pisa

Portale online del comune di Pisa

Regolamento per la disciplina delle pubbliche affissioni e per l’applicazione del Diritto sulle pubbliche affissioni, scaricabile in formato PDF

Piano generale degli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni

Note importanti:

Sono soggetti a preventiva autorizzazione tutti i posizionamenti e le installazioni d’insegne e targhe, relative ad attività commerciali, artigianali, industriali, di servizi, professionali e altro, subordinati al rilascio di specifica Autorizzazione Edilizia o alla presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), nei casi previsti dalla vigente normativa edilizia. Il soggetto interessato presenta presso S.E.PI. S.p.a. richiesta di autorizzazione, unitamente alla documentazione prevista dal Regolamento Edilizio. Nel caso in cui l’installazione riguardi edifici vincolati, l’interessato deve richiedere anche il parere all’ente preposto alla tutela del vincolo.

Il posizionamento e l’installazione delle preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive sono subordinati al rilascio di specifica autorizzazione rilasciata da S.E.PI. S.p.a. secondo le modalità di cui all’art. 4 comma 5 del Regolamento. Le tipologie e le collocazioni delle preinsegne sono definite in apposito Progetto esecutivo. 

Esenzione dal canone:

  • Le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro;
  • Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie; 
  • Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai sensi dell’art. 2- bis del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito dalla Legge 24 aprile 2002 n. 75, per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a metri quadrati 5 il canone è dovuto per l’intera superficie. In caso di pluralità d’insegne l’esenzione è riconosciuta ove la superficie complessiva delle insegne non superi il limite di 5 metri quadrati. Si intende per insegna di esercizio la scritta di cui all’art. 47, comma 1, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica. Si intendono escluse dalla presente esenzione le preinsegne, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività;
COMUNE DI PISTOIA

Normative: Comune di Pistoia

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad una imposta o ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate. Sono soggetti all'imposta i messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, o finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Deve pagare l'imposta colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, invece, è dovuto un diritto al Comune da parte di chi richiede il servizio.

L’imposta ed i diritti sono gestiti da una società concessionaria, l’Abaco S.p.A., con ufficio a Pistoia in via Ghiberti 1/G, tel. 0573 994267 fax 0573 509313, mail: [email protected].

Il responsabile del tributo e del procedimento è il sig. Loris Targa.

Regolamento generale sulle pubbliche affissioni

Note importanti:

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, esclusi gli impianti per le pubbliche affissioni, nei centri abitati è di competenza del Servizio polizia Municipale, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale, o provinciale, in conformità al quarto comma dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

All’interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l’installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione consultiva edilizia, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l’applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il consiglio comunale, entro sei mesi dall’adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perpetrazione.

Esenzioni:

  • - Le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
  • - Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
  • - Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. 
COMUNE DI PRATO

Normative: Comune di Prato

Portale online del comune di Prato: area delle pubbliche affissioni

Note importanti:

Sono escluse dal rilascio dell’autorizzazione:

  1.  Le insegne esposte all’interno delle relative sedi di esercizio di attività, quando non siano visibili dalla pubblica via, oppure, se esposte all’interno di sedi di attività poste nei centri commerciali
  2.  I mezzi pubblicitari realizzati all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscano all’attività negli stessi esercitata e siano arretrati di almeno un metro rispetto all’ingresso
  3.  Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, esposti sugli stessi immobili, purché siano di una superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato
  4. La pubblicità esposta all’interno di luoghi aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi, cinema, centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via
  5.  Le locandine prive di rigidezza esposte all’interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico aventi le seguenti caratteristiche:
  6.  Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
  7.  Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
  8.  Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
  9. Impianti pubblicitari, esposti presso cantieri edili, con esclusione della Zona “Centro Storico”, reclamizzanti aziende operative sull’area di lavoro, esposti parallelamente al senso di marcia e collocati sia all’interno dell’asse di recinzione sia ancorati alle strutture di ponteggio, di superficie singola fino a mq. 2,00

 

Insegne di esercizio: modalità per la richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata da:

  1. a) Legale rappresentante del soggetto giuridico interessato o persona delegata.
  2. b) Operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
      1. La richiesta deve contenere la domanda d’installazione per una sola insegna, ad eccezione del caso in cui si richiede autorizzazione per più insegne da esporre su un’unica sede di attività.
      2. La richiesta, da presentare con marca da bollo, deve essere corredata di tutta la documentazione e le certificazioni previste.
      3. La documentazione e le certificazioni possono essere allegate anche su supporto informatico (DVD).
      4. Alla richiesta deve essere allegata attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti d’istruttoria. La mancata presentazione dell’attestazione di versamento produrrà l’archiviazione automatica della richiesta, senza necessità di preavviso da parte del competente ufficio.

 

I termini per la conclusione del procedimento oggetto del presente Regolamento sono i seguenti:

  • a) 60 giorni per gli impianti pubblicitari permanenti
  • b) 15 giorni per i mezzi pubblicitari permanenti e temporanei richiesti su impianti di proprietà comunale
  • c) 15 giorni per impianti pubblicitari temporanei facenti parte di circuiti o posizioni già determinati dal Piano
  • d) 40 giorni per le insegne di esercizio

Se la richiesta è relativa a impianti o insegne pubblicitarie di dimensione superiore a 30 mq. (trenta) oppure, anche se inferiori a tale superficie, recanti un’altezza misurata dal suolo fino al limite massimo superiore a ml. 7,00 (sette) è obbligatorio perfezionare il deposito, presso il competente servizio comunale, dell’idoneo titolo abilitativo edilizio secondo la vigente normativa, corredato del preventivo atto di assenso rilasciato da Sori spa.

In caso di impianti o insegne da esporsi in aree e/o su edifici soggetti a vincolo paesaggistico e/o vincolo monumentale e, comunque, sottoposti a specifici vincoli è obbligatorio allegare alla richiesta copia dell’ottenuta autorizzazione da parte dell’autorità competente in materia di vincolo. In caso di necessaria acquisizione, da parte del soggetto richiedente, di assenso per il superamento dei vincoli di cui al presente comma, tramite perfezionamento dell’idoneo titolo abilitativo edilizio secondo la vigente normativa, la procedura deve essere equiparata a quella prevista nel comma precedente.

Esenti dal canone:

  1. le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro
  2. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie
  3. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; ai sensi dell’art. 2bis del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito dalla Legge 24 aprile 2002 n. 75, per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a metri quadrati 5 il canone è dovuto per l’intera superficie; in caso di pluralità d’insegne l’esenzione è riconosciuta ove la superficie complessiva delle insegne non superi il limite di 5 metri quadrati; ai fini della determinazione della superficie esente si deve procedere a quantificare la superficie di ogni singolo mezzo pubblicitario con la modalità prevista dall’art. 22, comma 2, del presente Regolamento; si intende per insegna di esercizio la scritta di cui all’art. 47, comma 1, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica; si intendono escluse dalla presente esenzione le preinsegne e gli impianti per la segnaletica finalizzati alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività.
COMUNE DI SIENA

Normative: Comune di Siena

Piano generale degli impianti pubblicitari

Informazioni utili:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni è affidata in concessione alla:
I.C.A. S.r.l.
Via Nino Bixio, 39
Telefono: 0577.280175
Fax: 0577.219952
Orario al pubblico: lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
L'Ufficio è aperto nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 solo per la consegna dei manifesti.

Note importanti:

L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi oltre analoghe strutture è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita dal primo comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per la classe di appartenenza del Comune, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 22 del presente Regolamento

Sono esenti dall'imposta:

  • Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro,
  • Le insegne, la targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
  • Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. 
  • Tuttavia per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati, l’imposta è dovuta per l’intera superficie. Nel caso di pluralità di insegne l’esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui sopra. 
  • Il Corpo di Polizia Municipale effettua la vigilanza sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi. 

 

Le insegne di esercizio possono essere luminose sia per luce propria che per luce indiretta. A seconda delle loro caratteristiche e collocazioni si suddividono in:

  1. frontale, se in aderenza al fabbricato; 
  2. su palo se posta su supporto proprio; 
  3. su tenda;
  4. bandiera,se in aggetto;
  5. su vetro se maggiori di 300 cmq. 

Le insegne a bandiera sono consentite, anche in deroga alle disposizioni del piano del colore, per i soli esercizi di generi di monopolio, posti di pronto soccorso e farmacie; la forma e le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere tali da poter essere inscritte in una circonferenza del diametro massimo di 60 cm.

  1. L’insegna d’esercizio può essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, nonché sulla parete esterna della attività cui si riferisce utilizzando gli appositi spazi previsti, o, in assenza, in prossimità all’architrave dell’ingresso e/o della vetrina ai piani terra.
  2. Non sono consentite insegne d’esercizio posizionate al piano primo e superiori o sopra la copertura. In caso di attività che si svolgano al piano primo e superiori, ferme restando le limitazioni previste per il centro storico, potrà essere installata una targa esterna in prossimità dell’ingresso di detta attività.
  3. Le insegne d’esercizio, quando collocate al di fuori degli infissi o degli appositi spazi in aderenza ai fabbricati esistenti non potranno avere superficie superiore a 0,7 mq. Nelle aree comprese nella Zona VI il limite di superficie massima è innalzato a 6 mq.
  4. Per ogni stazione di rifornimento, può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme sopra specificate, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. 

Nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, è vietato l’uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell’ente concedente l’autorizzazione.  

 

TRENTINO ALTO ADIGE

COMUNE DI BOLZANO

Normative: Comune di Bolzano

Portale online comune di Bolzano

Informazioni utili:

Dal 1° aprile 2008 il Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato alla società I.C.A. S.r.l..

Pertanto, tutte le richieste di informazioni, richieste di affissione, timbratura locandine, presentazione di denunce ecc. dovranno essere rivolte al concessionario.

Concessionario del servizio pubblicità e affissioni ICA S.r.l

Telefono:
0471/281307

Fax:
0471/404667

E-Mail:
[email protected]

PEC:
[email protected]

Note importanti:

Chiunque diffonda messaggi pubblicitari, visivi od acustici, riconducibili ad attività economiche, effettuati in luoghi pubblici, aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili, è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità e alla presentazione della relativa dichiarazione.

Prima di iniziare la pubblicità, gli interessati devono essere in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Mobilità (vedi: Domanda autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari).

Ottenuta l'autorizzazione di cui sopra, il soggetto passivo dell'imposta, prima di esporre gli impianti pubblicitari, è tenuto a presentare all'Ufficio del Concessionario del servizio, apposita dichiarazione dei mezzi pubblicitari esposti.

Documentazione
Nella dichiarazione  è necessario specificare:

  1. ragione sociale, sede, attività, numero di codice fiscale e partita IVA del denunciante
  2. caratteristiche della pubblicità con particolare riferimento a dimensioni, luminosità, ubicazione e durata dell'esposizione o della durata della pubblicità. 

Insegne d'esercizio 
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

COMUNE DI TRENTO

Normative: Comune di Trento

Autorizzazione impianti pubblicitari permanenti destinati all'affissione diretta su suolo privato/edificio

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, scaricabile in formato PDF

Manifesti, volantini, locandine e altre forme pubblicitarie

Note importanti:

  1. La pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne - cartelli - locandine - targhe - stendardi o qualsiasi altro mezzo, è soggetta alla tariffa per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
  2.  Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
  3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
  4.  L'imposta è maggiorata del 50 per cento per superfici comprese tra metri
    quadrati 5,5 e 8,5; per le superfici superiori a metri quadrati 8,5 l'imposta è
    maggiorata del 100 per cento.
  5. Qualora la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, locandine, targhe, stendardi ecc., nonchè quella con veicoli, venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
  6. Il prospetto tariffario deve essere esposto nell'ufficio a cui è affidato il servizio sulla pubblicità e pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
  7. Il soggetto riscuotente è obbligato a riportare sull’avviso di pagamento e attraverso comunicazioni opportune la possibilità di dilazionare l’importo in rate trimestrali senza interessi per cifre superiori a euro 1.550,00.

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo
da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità del comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, l'imposta si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei
messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà.

Riduzioni - esenzioni dall'imposta

Le riduzioni dell'imposta e le esenzioni dalla stessa sono disciplinate dagli articoli 6, 16 e 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente articolo.
2. Laddove le insegne d’esercizio vengano parzialmente e temporaneamente nascoste da cantieri edili, le insegne provvisorie indicanti gli esercizi coperti poste sui ponteggi o sulle recinzioni sono esentate dal pagamento dell’imposta limitatamente alla superficie dell’insegna coperta. Qualora l’esercizio non fosse contraddistinto da alcuna insegna, l’esenzione si applica ad una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

 

UMBRIA

COMUNE DI PERUGIA

Normative: Comune di Perugia

Portale online del comune di Perugia: Statuto e Regolamenti

Regolamento del piano generale della pubblicità

Note importanti:

I messaggi di pubblicità permanente sono esposti con manufatti saldamente ancorati a terra o a muro, aventi cioè
caratteristica di “impianto”. La pubblicità permanente è esposta per periodi di tempo continuativi superori a 90 giorni fuori dai centri abitati.

Insegna e simili.

Impianto destinato all’indicazione ed all’individuazione di attività in genere, installato nella
relativa sede o nelle sue pertinenze; può essere anche luminoso o illuminato e contiene una scritta, in caratteri
alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio; a seconda della collocazione, può
essere: a bandiera orizzontale o verticale, se in aggetto da una costruzione, frontale, a tetto su pensilina o sulle
facciate di edifici, su palina, cioè con supporto proprio. Sono assimilate alle insegne: le targhe di esercizio o
professionali, consistenti in una scritta, priva di luminosità propria, in caratteri alfanumerici completata
eventualmente da un simbolo o marchio, che può essere collocata, solo in assenza di vetrine, sello stipite della
porta o, in presenza di comprovate difficoltà tecniche, lateralmente ad essa o sui battenti; i messaggi su tenda,
consistenti in una scritta, in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio,
posta direttamente su tende in tessuto o materiali assimilabili, poste esternamente a protezione di vetrine o
ingressi; le vetrofanie, consistente in una scritta, in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un
simbolo o da un marchio, su superfici in vetro, anche con pellicole adesive; le iscrizioni su muro, che
identificano l’attività a cui si riferiscono con tecniche pittoriche direttamente sull’edificio;

Preinsegna

Struttura finalizzata al reperimento della sede dove si esercita una determinata attività, supportata
da sostegno proprio, realizzata su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una sola o su entrambe
le facce, contenente frecce di indicazione utili per facilitare il reperimento della sede indicata e scritte in
caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi: a fini di tutela e di omogeneità della
segnaletica, nelle aree del centro storico possono essere installate preinsegne o altri supporti pubblicitari con
caratteristiche tecniche particolari definite in specifici protocolli d’intesa con la Soprintendenza;

Le autorizzazioni per l’installazione di pubblicità esterna permanente possono essere rilasciate fino al
raggiungimento di una superficie totale sul territorio comunale pari al 30% (trentapercento) di quella che risulta
destinata alla pubblica affissione alla data del 31/12 dell’anno precedente all’emissione del bando. Non è
subordinato alla sussistenza di contingente il rilascio di autorizzazioni per le seguenti tipologie di impianti:
a) alle insegne di esercizio ed impianti assimilati;
b) agli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art. 51, comma 8, D.P.R. 495/92;
c) ai mezzi di comunicazione ed informazione culturale, turistica ed istituzionale e di pubblica utilità;
d) ai cartelli segnalanti la sponsorizzazione della realizzazione delle opere pubbliche o della manutenzione delle
aree verdi.

L’autorizzazione delle insegne di esercizio e targhe professionali è rilasciata per la durata di tre anni. Nell’annualità
immediatamente successiva al triennio, contestualmente al pagamento dell’imposta sulla pubblicità, deve essere
presentata la SCIA per il rinnovo dell’autorizzazione, dichiarando che lo stato dei luoghi non è stato modificato
rispetto all’autorizzazione originaria.

COMUNE DI TERNI

Normative: Comune di Terni

Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, scaricabile in formato PDF

Piano generale

Informazioni utili:

Piazza M. Ridolfi, 1
05100 Terni
Centralino 0744/5491
URP 0744/432201

PEC [email protected]

Per ulteriori informazioni suggeriamo di recarsi di persona presso gli uffici del comune. 

 

VALLE D'AOSTA

COMUNE DI AOSTA

Normative: Comune di Aosta

Portale online del comune di Aosta: Ufficio Tributi

Informazioni utili:

Sportello amicoinComune – Tributi – Pubblicità e Affissioni
sito in piazza Chanoux, 6
Telefono: 0165-300.701/702
e-mail: [email protected]
PEC: [email protected]

Note importanti:

Esenzioni:

- Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di
regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite,
non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva
fino a 5 metri quadrati.

 

VENETO

COMUNE DI BELLUNO

Normative: Comune di Belluno

Informazioni utili:

Ufficio Affissioni e Pubblicità

Responsabile:  Anna Maria Martin

Via Mezzaterra, 45 - Telefono:  0437 913427 - Fax:  0437 913488

Indirizzo e-mail: [email protected]

Orario Mattina:  

Lunedì: 9.00 - 12.00
Martedì: 9.00 - 11.00

Orario Pomeriggio:  

Giovedì: 15.00 - 17.00

Portale online del comune di Belluno

Regolamento imposta sulla pubblicità, scaricabile in formato PDF

Note importanti:

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è compreso il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

- Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

- Per la pubblicità effettuata per conto altrui, con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente Regolamento.

Sono esenti dall’imposta:

- Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- Le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non s superino il mezzo metro quadrato di superficie.

E' altresì esente ai sensi dell'Art.1 comma 128 della legge 23/12/2005 n.266 (Legge Finanziaria 2006), la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle Associazioni e dalle Società Sportive dilettantistiche costituite in Società di capitali senza fine di lucro, rivolta all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3000 posti. 3.In applicazione del comma 1/bis dell'Art.17 del D.Lgs.507/93 come modificato dall'Art.10 comma 1 lettera C della Legge 448/2001, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 mq l'imposta è dovuta per l'intera superficie. 

COMUNE DI PADOVA

Normative: Comune di Padova

L'affissione di manifesti su appositi spazi a ciò destinati nel territorio del Comune di Padova, o la timbratura di locandine, è affidata ad Aps Holding.

Chi intende affiggere manifesti o locandine, nell'esercizio di attività economiche oppure aventi a oggetto comunicazioni istituzionali, sociali o prive di rilevanza economica, deve presentare richiesta al Servizio pubbliche affissioni presso Aps Holding, via Salboro, 22/b - 35124 Padova.

Il Servizio pubbliche affissioni provvede alla timbratura delle locandine da esporre in luoghi pubblici o aperti al pubblico, alla programmazione dell'affissione dei manifesti, a seconda della disponibilità degli spazi, e al calcolo del diritto di pubbliche affissioni.

Informazioni utili:

Servizio pubbliche affissioni e attività di supporto al Comune per la gestione dell'imposta di pubblicità 
Aps Holding
via Salboro, 22/b - 35124 Padova
telefono 049 5660125
fax 049 5660127
email [email protected]
pec [email protected]

orari di ricevimento pubblico:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:00 alle 13:00
martedì, giovedì dalle 15:00 alle 17:00
sabato chiuso

Portale online del comune di Padova: Regolamenti sulla pubblicità, da scaricare

Regolamento comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, scaricabile in formato PDF

Note importanti:

E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio-logo, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata sulla facciata dell’edificio che presenta l’ingresso principale della sede dell’attività cui si riferisce, o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, nei casi consentiti dal vigente P.R.G., in:

  1. a) insegna a bandiera (sporgente da una costruzione);
  2. b) insegna frontale;
  3. c) insegna a tetto, o su pensilina o sulla facciata di edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali o a funzioni direzionali;
  4. d) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio).
  5. e) banner verticale in tessuto su facciata, non sporgente a bandiera. 

 

Le dimensioni massime consentite per le insegne di esercizio, collocate in centro abitato, sono le seguenti:

per quelle individuate ai precedenti punti b), e d)

  • se collocate parallelamente all’asse della carreggiata, mq. 10
  • se collocate perpendicolarmente all'asse della carreggiata :
    • -  su palo o su proprio supporto, mq. 4;
    • -  in zona industriale, in deroga alle dimensioni sopracitate, è stabilita la misura

massima di cm 170 di base o proiezione al suolo per cm 700 di altezza, per le

insegne su palo o proprio supporto installate esclusivamente in area privata;

  • -  su muro mq. 4
  • -  su manufatti adibiti al contenimento di servizi tecnici erogati al pubblico, mq. 10. 

per quelle individuate al precedente punto c), l’insegna dev’essere contenuta entro i limiti massimi previsti dalle allegate tavole (All. “B”), mentre quelle individuate al punto e), dovranno avere una larghezza non superiore a cm 70 per un’altezza pari alla distanza tra l’architrave del foro vetrina e il sottotetto. 

Caratteristiche particolari e collocazione delle insegne

  1. Le sporgenze dal muro delle insegne a cassonetto e delle insegne a bandiera aggettanti su suolo pubblico o vincolato ad uso pubblico sono regolate nel seguente modo:
  2. a) fino a m. 4,50 di altezza sono ammesse, solo se esiste il marciapiede, per sporgenze non superiori a cm. 20;
  3. b) oltre i m. 4,50 di altezza sono consentite anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di m. 1,50.
  4. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l’architrave dell’apertura dell’esercizio, o immediatamente sopra l’architrave; qualora ciò non fosse possibile per la presenza di manufatti in aggetto o pensilina, l’insegna dovrà essere posta immediatamente sopra gli stessi;
    • La luminosità deve essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio.
    • E’ vietata l’installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza.
    • Le insegne a bandiera relative a rivendite di generi di monopolio, posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso, possono essere autorizzate per un solo

esemplare e devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente.

  1. E’ possibile l’installazione , anche in centro storico, di insegne a muro o a bandiera quando le stesse sono in grado di caratterizzare o evidenziare qualitativamente l’edificio; possono essere realizzate con manufatti in ferro battuto, legno decorato, scritte su muro, pannelli metallici antichizzati, materiali lapidei, lettere scatolate retroilluminate, materiali translucidi o trasparenti.
  2. La collocazione permanente di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti dei balconi.
  3. Dentro le luci delle finestre di attività prive di vetrine o poste oltre il piano terra, è possibile l’applicazione di serigrafie adesive o di insegne luminose o spente, con misure non superiori a cm.50 di altezza per la dimensione massima in larghezza consentita dalla parte vetrata.

La superficie complessiva delle serigrafie adesive o delle insegne non potrà comunque essere superiore al 50% della superficie totale della parte vetrata.

E’ possibile la collocazione di insegne tra due o più vetrine contigue appartenenti allo stesso locale di vendita nella larghezza della parete o del pilastro di separazione.
L’insegna potrà essere serigrafata o illuminata e sporgere per un massimo di cm. 5 dal filo muro. Dovrà avere dimensioni massime di cm. 60 di base per 90 cm. d’altezza ed una altezza da terra tra i 90/100 cm..

Nel centro storico è vietato installare insegne o altri mezzi pubblicitari tra gli intercolumni dei portici o trasversalmente ad essi o su pilastri. 

COMUNE DI ROVIGO

Normative: Comune di Rovigo

Piano generale degli impianti pubblicitari

Imposta comunale sulla Pubblicità

Note importanti:

Secondo quanto prescritto dall’art. 8 del vigente regolamento di pubblicità, le insegne pubblicitarie in centro storico non possono superare le dimensioni di mq. 1,80 e possono essere installate a bandiera a condizione che esse decadano interamente in area privata, con dimensioni non superiori a mq. 1,00.

Fuori dal centro storico le dimensioni massime delle insegne sono regolamentate dall’art. 3 del regolamento pubblicità.
Fuori dai centri abitati le dimensioni delle insegne a bandiera non dovranno superare mq. 2,00.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori o dentro i centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati; se installati entro i centri abitati sono soggetti alle prescrizioni del piano generale degli impianti pubblicitari.

Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da sei a tre metri quadrati se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dal centro capoluogo e dalle frazioni, entro la distanza di chilometri cinque dal cartello di indicazione del centro abitato.

Non si tiene conto dei limiti di cui sopra per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da installarsi ad una distanza superiore a metri 20 dal ciglio stradale.

Insegne pubblicitarie

  • Si intendono quei mezzi pubblicitari posti sulla facciata di fabbricati adibiti ad attività commerciale, artigianale, di servizi, ecc., sia luminosi che non. La dimensione dell’insegna deve essere rapportata in relazione alla superficie del fabbricato o della porzione di fabbricato in cui insiste l’attività. E’ di norma posta sulla facciata dove esiste la vetrina o l’ingresso della stessa, con esclusione delle finestre e dei balconi, salvo casi particolari valutati dalla commissione competente quando non sia possibile l’inserimento dell’insegna nel contesto architettonico dell’edificio. 
  • Per le insegne luminose intermittenti si applica il disposto di cui all.art.5, comma 1, del presente Regolamento.
  • Le insegne a colori dovranno di norma uniformarsi per tonalità a quelle già esistenti, salvo casi di marchi registrati. Sono vietate le insegne a più colori, se di toni violenti e contrastanti tra loro, e tali da costituire disturbo estetico all’ambiente circostante.
  • Le insegne aventi forme irregolari saranno valutate di volta in volta dalla Commissione competente, tenuto conto delle esigenze di ornato. L’installazione dovrà avvenire con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 43 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, il quale prescrive che le insegne da applicarsi sulla facciata degli edifici devono

Rispettare i seguenti limiti di sporgenza:

  • a)  Fino a ml. 4,00 di altezza sono ammesse solo in corrispondenza dei marciapiedi con sporgenza non superiore a cm. 10;
  • b)  Oltre i ml. 4,00 di altezza sono consentite, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,20. Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni aggetto sull’area stradale. 

Sono esenti dall’imposta: 

  1. Le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, nonché tutte quelle avente superficie fino a 300 centimetri quadrati;
  2. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

1.bis L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente. 

 

COMUNE DI TREVISO

Normative: Comune di Treviso

Regolamento generale impianti pubblicitari

Modulo richiesta pubbliche affissioni

Note importanti:

Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

b) entro 5 metri dalle intersezioni;

c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

i) negli ambiti di interesse paesaggistico ambientale o artistico monumentale ovvero in quelli soggetti a vincolo, se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e comunque nel rispetto del Regolamento Edilizio vigente;

j) negli ambiti territoriali destinati dal PRG vigente a coni visuali delle zone di cui al precedente punto i).

k) all’interno delle rotatorie.

Insegna d’esercizio

Si definisce “insegna d’esercizio” la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo, disegno, immagine, foto o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta.
2. Sono considerate altresì “insegne d’esercizio” tutte le tipologie di mezzi pubblicitari contenenti scritte in caratteri alfa numerici, completate eventualmente da un simbolo, disegno, immagine, foto o da un marchio.
3. Per pertinenze accessorie s'intendono, gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste al servizio, anche non esclusivo di essa.

Dimensioni consentite

Le insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli e gli impianti di pubblicità e/o propaganda se installati fuori dal centro abitato, devono rispettare i limiti previsti dal Codice della Strada.
2. Le insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli e gli impianti di pubblicità e/o propaganda installati entro il centro abitato specificatamente lungo ed in prossimità delle strade di tipo “E” ed “F” come definite all’art. 2, comma 2, del D. Lgs. 285/92 devono rispettare le dimensioni qui di seguito indicate:

  • - Insegna d’esercizio frontale: come riportato nell’abaco; - insegna d’esercizio a bandiera: come da abaco;
  • - Insegna d’esercizio su supporto autonomo: come da abaco;
  • - Preinsegna: misura consentita cm 125x25 (stesso formato della segnaletica stradale);;
  • - Cartello stradale: base cm 70x100 cm altezza; base cm 140x200 cm altezza; base cm 300x200 cm altezza;
  • - Impianto a messaggio variabile: (misure minime) base cm 150x200 cm altezza - (misure massime) base cm 600x300 cm altezza;
  • - Totem: come riportato nell’abaco;
  • - Prisma/piramide: come riportato nell’abaco;
  • - Pensilina di attesa bus: base cm 70x100 cm altezza; base cm 140x200 cm altezza; base cm 200x140 cm altezza;
  • - Palina fermata bus: base cm 70x100 cm altezza;
  • - Orologio funzionante: struttura integrata ad un elemento di arredo urbano ad esso rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, rigidamente ancorata al suolo, mono o bifacciale, la stessa può avere un’illuminazione esclusivamente interna, le dimensioni ammesse sono solo quelle previste nell’ABACO allegato;
  • - Transenne: struttura solidamente vincolata a barriere parapedonali superficie massima ammessa: mq. 1,00 – altezza massima margine superiore: cm. 120 – altezza minima margine inferiore: cm. 20 – distanza dal margine della carreggiata: non inferiore a cm. 20;
  • - Portamanifesti: superficie massima ammessa non maggiore di 1/6 della superficie della vetrina. L’installazione è libera fino ad 1 mq fatto salvo il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Per interventi di particolare importanza e dimensioni i cartelli, le insegne d’esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti nei centri abitati, nel caso di edifici comprendenti attività industriali, commerciali, a funzione direzionale e impianti sportivi possono superare i limiti di superficie di cui ai precedenti articoli previa acquisizione del parere della Polizia locale. 

Caratteristiche tecniche

La collocazione di cartelli, insegne d’esercizio ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico nonché sia le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio, che le prescrizioni previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.
- I cartelli, le insegne d’esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
- I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo, e comunque non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
- Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, sono fatte salve le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio in merito agli elementi che sporgono dalle facciate e aggettano sul suolo pubblico.
- I cartelli, le insegne d’esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere installati all’esterno dei fossi di guardia laterali alle strade; in particolare i plinti e le strutture di sostegno dei mezzi pubblicitari non devono ostruire e/o restringere l’alveo dei fossati, onde permettere il libero deflusso delle acque e consentire i lavori di manutenzione.
- I cartelli, le insegne d’esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono occultare né ostacolare entro lo spazio di avvistamento, i cartelli di segnaletica stradale, gli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.
- Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 100 m, nel centro abitato è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 10 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
- E’ vietato l’abbinamento di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. E’ consentito esclusivamente l’abbinamento ai segnali stradali di pubblicità indicante servizi essenziali per la circolazione stradale.
- All’interno del centro abitato è vietata qualsiasi forma pubblicitaria eseguita mediante proiezioni luminose (sorgenti luminose).
- La croce rossa luminosa, consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso e la croce verde luminosa, consentita esclusivamente per indicare le farmacie, sono sottoposte alle prescrizioni dell’art.52 del vigente Regolamento Edilizio ed alle specifiche norme di settore.
- Le preinsegne devono avere forma rettangolare e la misura consentita è di cm 125x25 (stesso formato della segnaletica stradale), non possono essere luminose né per luce propria, né per luce indiretta.
- L’impianto di pubblicità a messaggio variabile, può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18. Il periodo di variabilità del messaggio non deve essere inferiore a 30 secondi.
-  La collocazione delle insegne di esercizio su supporto autonomo, dei totem, dei prisma, delle piramidi, delle preinsegne, dei cartelli e degli impianti di pubblicità e/o propaganda è vietata in corrispondenza dei coni visuali indicati dal vigente PRG.
- E’ vietata la collocazione delle insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli e gli impianti di pubblicità e/o propaganda su manufatti di interesse storico ed artistico, quali monumenti, fontane ecc. sul muro di cinta e nell’ambito della zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede ospedaliera e chiese ancorchè non sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs 22.01.2004, n. 42.
- Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
- Nelle zone di tipo “A” come indicato nella planimetria allegata al presente regolamento, le insegne potranno essere concesse solo all’interno delle specchiature delle vetrine o nei riquadri degli stipiti dei fori, eventuali apposizioni esterne potranno essere concesse, su conforme parere della Commissione Edilizia Integrata, per soluzioni architettoniche di particolari rilevanza che non devono in ogni caso essere di pregiudizio al carattere dell’edificio o del contesto.
- Nelle altre zone le insegne potranno essere concesse qualora siano di dimensioni forma e colore tali da non alterare il carattere dell’edificio.
- Nei progetti dei nuovi edifici dovranno essere previsti idonei spazi per l’inserimento delle insegne.
- Le insegne di carattere pubblico quali farmacie, monopoli di stato croce verde, ospedali ecc. oltre a quelle storiche o tipiche di antiche attività che hanno assunto per le loro caratteristiche una precisa connotazione, in caso siano ricollocate o spostate possono derogare da quanto prescritto dal successivo art.17, comma 8, lett.b).

COMUNE DI VENEZIA

Normative: Comune di Venezia

Regolamento comunale per l’installazione di mezzi pubblicitari, scaricabile in formato PDF

Note importanti:

Per pubblicità ordinaria si intende quella effettuata mediante insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, targhe, vetrofanie, quella apposta su veicoli e natanti, oltre a qualsiasi altro mezzo non specificatamente previsto nel presente regolamento;

Definizione dei mezzi pubblicitari:

Insegna di esercizio : scritta in caratteri alfanumerici, completata supportata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.  Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. (Le insegne, normalmente, contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano).

Preinsegna : scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’ idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Cartello : manufatto bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Targa : per targa si intende l’insegna su legno, pietra, metallo od altro materiale, apposta sulla porta che dà accesso ai locali, od accanto ad essa. 

Chiunque intende installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli o effettuare qualsiasi forma pubblicitaria, anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo o stagionale, deve presentare preventiva domanda in regola con la disciplina dell’imposta di bollo al Settore Tributi *, al fine di ottenere la relativa autorizzazione; l’ufficio ne verifica al momento della consegna la completezza. 

Non sono assoggettabili al canone le seguenti fattispecie:

  • - Le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati associazioni fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  • - Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempreché le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie; 

 

Divieti:

Sono vietate le insegne, le targhe, i cartelli ed ogni forma pubblicitaria infissi su elementi architettonici in pietra viva o su elementi decorativi di interesse artistico; qualora a giudizio della Commissione per gli interventi riguardanti l'arredo urbano di cui all'art. 48 lett. D) del Regolamento Edilizio, non sia possibile una diversa collocazione, possono essere installati sui pilastri, targhe, cartelli, bacheche e simili la cui applicazione è obbligatoria ai sensi di legge o regolamento comunale. 

Sono vietate le insegne ed ogni altra forma pubblicitaria a bandiera aggettanti su spazi acquei, salvo eventuale deroga per accesso dal canale attraverso pontiletto regolarmente autorizzato. 

Nelle zone A e B, di cui al precedente comma 1 dell'art. 18, è vietata, all'esterno dell'esercizio, qualsiasi forma pubblicitaria recante pubblicità generica, nonché l'indicazione generica delle merci vendute, così come esse sono definite all’art.2 punto 3; sono vietate, inoltre, le insegne direttamente dipinte sul paramento di facciata. 

Limiti di posizione:

  • a)  La posizione scelta per le insegne, le targhe, le iscrizioni e tutte le forme pubblicitarie visive, non deve superare nelle zone A e B i limiti sotto riportati e deve scostarsi da questi di una misura che ne permetta la percezione e comunque non inferiore allo spessore globale dell’insegna.
  • b) Limiti superiori : eventuale listolina in pietra o altro materiale; bordo inferiore del primo corso finestre; eventuale marcapiano; eventuali barbacani;
  • c) Limite inferiore : bordo superiore del foro vetrina più prossimo e più alto ad eccezione dei casi in cui l'insegna venga proposta su un pannello che funga anche da copricasso netto di ricovero della serrand a;
  • d) Limiti laterali : qualunque elemento architettonico caratterizzante le vetrine. e) La posizione degli striscioni, da esporsi nell'intero territorio della Terraferma e del Lido, dovrà avere un'altezza da terra non inferiore a metri 5,10 dal piano viabile (art. 49 comma 5 del D.P.R. 495 / 9 2) e sono ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli (art. 51 comma 10 del D.P.R. 495/92); mentre la posizione delle fattispecie indicate nel precedente comma 7 esclusi gli striscioni o altri mezzi simili attraversanti strade e piazze del Lido dovrà avere un’altezza minima da terra di metri 3, ove non sussistano impedimenti al traffico. 

 

Limitazioni varie:

  • a)  All'interno dei fori finestra, e dei sopraluce dei portoni, in deroga al comma 1 del presente articolo è ammesso esclusivamente l'uso di vetrofanie la cui superficie di inviluppo non superi 1/5 di quella dei fori vetrati. Non può essere occupata con insegne, vetrofanie, avvisi e simili, una superficie superiore a 1/5 di ciascun foro vetrina.
  • b)  In presenza di inferriate le insegne devono essere poste all'interno rispetto a queste e comunque non coprirle (vedi tavola 6 - esempio A).
  • c)  Le insegne poste all'interno dei fori non devono superare il filo degli infissi, fatta eccezione per Mestre e terraferma.
  • d)  Le insegne devono rientrare di almeno cm. 13 dal filo esterno del muro, ove queste siano consentite, qualora la distanza dal filo esterno del muro sia inferiore a cm. 13, possono essere installate solo insegne che siano parte integrante dell'infisso.
  • e) Le insegne contenute in spessore di muro sono da considerarsi al pari di quelle poste all'esterno.
  • f)  Nelle zone A e B lo spessore massimo delle insegne tipo A1 è di cm. 5, quelle di tipo A2 è di cm. 9 e quelle di tipo A3 è di cm. 3; il distacco massimo dal paramento per il tipo A1 è di cm. 4, mentre per il tipo C4 potrà essere di cm. 5; nessun distacco per gli altri tipi. (vedi tavola 6 - esempio B).
  •  g) I pannelli di fondo devono accordarsi, in ordine a materiali, forma e posizione, ad eventuali altri pannelli adiacenti (vedi tavola 6 - esempio D). 

Nei centri abitati, sulle corsie esterne delle carreggiate e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra due carreggiate contigue è ammessal’installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari ad una distanza non inferiore a m.1,50 dal limite della carreggiata.

COMUNE DI VERONA

Normative: Comune di Verona

Portale online del comune di Verona

Sul portale del comune è possibile scaricare gli allegati più pertinenti alla tipologia di impianto e affissione pubblicitaria.

Piano generale

Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni

Informazioni utili:

Ufficio pubblicità

Orari di apertura al pubblico
 Servizio Imposta di Pubblicità
- martedì  ore 9-13 e ore 15-17
 pomeriggio solo su appuntamento: 045-8079594-9573-9574
 - giovedì   ore 9-13

 Presupposti per l'applicazione dell'ICP

Il presupposto per applicare l’Imposta sulla Pubblicità (ICP) è la diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso varie forme di comunicazioni visive o acustiche, in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico (o comunque percepibile da tali luoghi).
Quindi in generale la pubblicità esterna (o visibile dal pubblico verso cui è diretta) è soggetta al pagamento dell’ICP.

Ai fini dell’imposizione sono rilevanti i messaggi diffusi, nell’esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la richiesta di beni o servizi, o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
La diffusione può avvenire tramite varie forme: es. insegne, cartelli, targhe, stendardi, striscioni, teli su ponteggi, scritte su tende, proiezioni luminose cinematografiche, scritte su veicoli, ecc.

Note importanti:

  • Sono esenti dal pagamento dell’imposta di pubblicità le attività economiche, con comprovato danno al fatturato, ubicate nell’area di cantieri aperti per la realizzazione di opere pubbliche o parcheggi pertinenziali con durata superiore ai sei mesi.
    Per beneficiare dell’esenzione l’utente dovrà presentare istanza scritta e motivata.
  • E’ soggetta alla medesima esenzione, per il periodo di durata dei lavori, l’esposizione di ulteriori insegne di esercizio con superficie complessiva fino a mq. 5, in aggiunta a quelle già presenti, ma non visibili per la presenza del cantiere, sempre nel rispetto delle norme del Codice della Strada e previa presentazione della SCIA.
  • Nell’ambito del territorio comunale la pubblicità può essere attuata con l’esposizione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, quali striscioni, stendardi, locandine, fregi, ecc., e inoltre con proiezioni, con veicoli, con aeromobili, in forma ambulante, con mezzi sonori, nei limiti consentiti dal presente Regolamento e in osservanza delle disposizioni contenute nel Codice della Strada (Decr. Lgs. N. 285/92) e nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. N. 495/92) e successive modificazioni ed integrazioni. 
  • L’installazione di insegne di esercizio, di mezzi pubblicitari e di targhe professionali nella sede dell’attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, è soggetta alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
  • Per presentare la SCIA si utilizza esclusivamente il modulo informatico pubblicato dall’Amministrazione Comunale sul proprio sito istituzionale. Il modulo prescelto deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione in esso elencata, meglio esplicitata al  art. 16. Qualora l’intervento ricada in zona o su edificio vincolati, si rimanda alle disposizioni contenute nei successivi artt. 22 e 23.
  • La mancanza della documentazione essenziale per poter effettuare l’istruttoria o dell’autorizzazione paesaggistica (se dovuta) e/o dell’autorizzazione della Soprintendenza (se dovuta), comporta l’irricevibilità della SCIA e la necessità di invio di una nuova SCIA, completa di quanto mancante.
  • La modifica dei mezzi esposti comporta la presentazione di una nuova SCIA.
  • La modifica della titolarità dell’attività (o sub ingresso) comporta la presentazione di una nuova SCIA, anche se i mezzi esposti rimangono invariati.
  • Fatti salvi i casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano l’obbligatorietà della gestione digitale dei procedimenti, ulteriori casi nei quali è obbligatoria la presentazione della SCIA in esclusiva modalità digitale verranno stabiliti con determinazione dirigenziale, che fisserà altresì gli standards tecnici e le relative modalità di presentazione anche ai fini della ricevibilità della stessa. 

L’autorizzazione ha validità per tre anni ed è rinnovabile per le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa e per le targhe professionali l’autorizzazione è sostituita dalla SCIA, che è a tempo indeterminato.

COMUNE DI VICENZA

Normative: Comune di Vicenza

Regolamento sulla pubblicità e le pubbliche affissioni

Note importanti:

Nell’ambito del territorio comunale la pubblicità può essere attuata con l’esposizione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, così come definiti dall’art. 47 del D.P.R. n. 495/92, e con tutti gli altri mezzi pubblicitari non ricompresi nell’art. 47 nei limiti consentiti dal presente Regolamento ed in osservanza alle disposizioni contenute nel Codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285/92, e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al D.P.R. n. 495/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

L’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Settore “Servizio delle entrate” è necessaria per qualsiasi forma pubblicitaria, anche per quei cartelli, quelle insegne di esercizio e quei mezzi pubblicitari che ricadono nell’obbligatorietà dell’esposizione, in forza di leggi e regolamenti, fatta eccezione per quelli indicati all’art. 11, comma 2.

Qualora il manufatto pubblicitario ricada su suolo pubblico, contestualmente all’autorizzazione verrà rilasciata anche la concessione che comporta il pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

Collocamento di insegne

  1. Le insegne di esercizio, da installarsi nell’unità immobiliare sede dell’attività autonomamente accastata, ovvero nell'apposito spazio ricavato sul prospetto di facciata, sul serramento foro vetrina o, in via del tutto eccezionale e motivata, su parte diversa dal fabbricato ove trovasi l'esercizio stesso, non possono debordare rispetto agli spazi predisposti, nè avere uno spessore che superi centimetri 12 nelle zone A e B di cui all’art. 8.
  2. Le insegne, collocate nelle zone del centro storico ed in aree di particolare pregio ed importanza, devono avere caratteristiche, forme, materiali e dimensioni compatibili con il contesto. Le insegne monofacciali luminose di luce propria, da collocarsi nella sede dell’attività, dovranno essere di tipo “pantografato” o “traforato”, oppure, dove possibile, a lettere scatolate retroilluminate.
  3. Le insegne bifacciali invece saranno consentite solo se la loro collocazione non ostacola la visione di parti architettoniche degli edifici ovvero non siano di intralcio alla circolazione e che la loro sporgenza non interferisca e non rientri nei coni visivi di particolare pregio. Quest’ultime potranno essere realizzate solo con materiali naturali preferibilmente in ferro battuto con il sostegno stilizzato e potranno essere illuminate con faretti in stile.

Sono vietate nel centro storico e nei borghi storici le forme pubblicitarie a led scorrevole poste all’esterno delle vetrine.

Nelle zone del centro storico ed in aree di particolare pregio ed importanza, la pubblicità collocata sulla superficie stradale o sul marciapiede tramite cavalletto può essere autorizzata all’interno della superficie già concessa come plateatico, limitatamente al periodo di concessione.

  • - Nelle zone A e B, se la sede dell’attività è ubicata ai piani superiori dell’edificio, è consentito installare insegna di esercizio sotto forma di targa posta accanto all’ingresso dell’edificio e vetrofanie all’interno dei fori finestra. Altre eventuali forme saranno valutate singolarmente dal Settore “Servizio delle Entrate”.
  • - Le insegne dovranno il più possibile conformarsi, relativamente a caratteristiche costruttive e dimensionali, ai limitrofi impianti esistenti.
  • - La collocazione di insegne su stabili, in località anche non soggette a vincoli di tutela, o in altre zone di particolare valenza ambientale, può essere limitata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, al fine di evitare che si riveli contrastante con il contesto ambientale circostante.
  • - Fatto salvo quanto previsto all’art. 39, possono consentirsi insegne sul tetto di edifici nei soli casi in cui questi rivestano pubblica utilità, quando non sussistano alternative nella posizione per comprovati motivi tecnici e quando sia comprovata da documentazione la presenza sul sopratetto di strutture tipo cabine, montacarichi o simili.
  • - Per l’individuazione di esercizi situati in corti, corticelle, o comunque non percepibili dagli abituali percorsi stradali o pedonali, è consentita l’esposizione di una sola tabella non luminosa di modesto ingombro (max centimetri 50x50) posizionata su apposita struttura nel sito più prossimo all’esercizio.
  • - La luce delle insegne di esercizio o di altri mezzi luminosi con luce propria diretta o indiretta non deve riflettersi su aree pubbliche, né su marciapiedi, né su strade pubbliche o private aperte al pubblico transito.
  • - Nessuna forma di pubblicità può essere posta sulla testata dei portici e dei sottoportici. E’ altresì vietata, nei portici e nei sottoportici, l’installazione di mezzi a bandiera.
  • - Nessuna forma di pubblicità può essere posta su ringhiere a protezione di balconi o terrazze.
  • - Su assiti ed impalcature può essere consentita l’esposizione temporanea di insegne e mezzi pubblicitari, purchè non luminosi od illuminati, preesistenti sul fabbricato ed occultati alla vista dai medesimi assiti ed impalcature fino al termine dei lavori. 

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    • Guido Greselin
    • marzo 4, 2024
    Rispondi

    buongiorno, vorrei sapere se ce un minimo di misure per esporre il logo della mia attività (bar) per non pagare esposizione, e quante ne posso esporre.
    grazie
    Guido Greselin

      • Elisa RaineriElisa Raineri
      • marzo 6, 2024
      Rispondi

      Salve,
      Grazie per il suo commento! Sull’articolo trova tutte le regioni d’Italia e la relativa sezione dedicata ai principali comuni di ogni regione. Dunque suggeriamo di consultare le informazioni e i link allegati al suo comune di appartenenza. In ogni caso, suggeriamo sempre di recarsi personalmente al proprio comune di appartenenza per poter avere informazioni più precise in base alla tipologia di prodotto che intende esporre. Sicuramente in base alla dimensione o alla sporgenza su strada si applicano o meno le tasse comunali.

    • Palma
    • maggio 28, 2023
    Rispondi

    Salve ho appena aperto un ristorante ho fatto domanda per le insegne… visto le attese interminabili e visto che senza un nome non si vedeva che ci fosse un ristorante ….quindi ho messo provvisorio un telone con il nome … ma i vigili me lo hanno fatto rimuovere …mi chiedo è possibile avere un telone provvisorio con scritto nuova apertura apertando i permessi definitivi ??? Grazie

      • Elisa RaineriElisa Raineri
      • marzo 6, 2024
      Rispondi

      Salve!
      Grazie del suo commento. E’ passato del tempo, pertanto potrebbe già aver risolto. In ogni caso, ogni normativa varia da Comune a Comune. In questi casi, forse sarebbe meglio inserire un cartello di “nuova apertura” all’interno del negozio, sulla propria vetrina.
      Spero di essere stata utile!

    • Vittorino LO GIUDICE
    • maggio 27, 2022
    Rispondi

    Vorrei eliminare la targa di studio medico presente sulla strada e quindi revocare la tassa pubblicitaria. Come devo fare?
    Al comune (Montalto Uffugo Cs) comunicano che non mi è possibile se non chiudo la attività. E’ così. Mi pare strano. Cosa devo fare?

      • Inventiva Blog
      • settembre 26, 2022
      Rispondi

      Salve,

      In effetti sembra strano che sia necessario chiudere l’attività per revocare la tassa pubblicitaria però, dal momento che le imposte sulle tasse pubblicitarie variano da Comune a Comune, potrebbe essere possibile che anche in questo caso, dipenda dal Comune stesso la disposizione di revoca e varia, appunto, da Comune a Comune. Farei un tentativo chiamando al Comune di Cosenza, magari le danno qualche informazione aggiuntiva.
      Spero di essere stata utile!
      Grazie a presto

    • Vincenzo
    • novembre 27, 2021
    Rispondi

    Salve, sto svolgendo un progetto universitario. Vorrei sapere il prezzo della tassa comunale di Roma, Milano e Napoli per l’affissione di cartelloni di circa 150 x 200. Non so dove recuperare questo dato.

      • Inventiva Blog
      • settembre 26, 2022
      Rispondi

      Salve,
      Per conoscere i costi delle tasse comunali sulle affissioni pubblicitarie, bisogna recarsi direttamente al proprio Comune di appartenenza o al Comune di destinazione, dove andrà fissata la targa o l’insegna. Non siamo in possesso di informazioni relative ai costi, siamo spiacenti.
      Spero di essere stata utile!
      Grazie, a presto

    • Francesco lippiello
    • ottobre 8, 2021
    Rispondi

    Salve, o una targa da mettere ai lati del mio negozio, e di 80 cm, sapete se la posso mettere liberamente, o devo chiedere al comune ? Sono quelle targhe con distanziatori, e possibile avere un informazione ?? Grazie mille.

      • Inventiva Blog
      • settembre 26, 2022
      Rispondi

      Salve,

      Generalmente per le targhe non dovrebbe essere necessario avere particolari autorizzazioni comunali ma questo può variare da Comune a Comune, dunque consigliamo di recarsi al proprio Comune di appartenenza per avere conferma o eventuali informazioni aggiuntive.
      Spero di essere stata utile!
      A presto!

    • Chiara
    • giugno 5, 2020
    Rispondi

    Buongiorno, ho affisso due striscioni pubblicitari dentro la mia proprietà ma il comune me li ha fatti togliere dicendo che si vedono dalle strade pubbliche è normale sta cosa?

      • Donato De Rosa
      • settembre 22, 2022
      Rispondi

      Vorrei farti una domanda… Il comune ti ha solamente invitata a rimuoverli ?? Oppure hai avuto una sanzione amministrativa ed economica?

      • Elisa Raineri
      • settembre 21, 2020
      Rispondi

      Salve, grazie per il suo commento!
      Sì, è possibile che questo succeda. A volte può anche essere solo una questione di dimensioni, dunque il nostro suggerimento è quello di recarsi presso gli uffici del suo comune di appartenenza al fine di capire se c’è una dimensione massima da rispettare o se non è proprio possibile l’affissione e perché.
      Speriamo di essere stati utili!
      Grazie, a presto!

    • Miriam
    • gennaio 22, 2020
    Rispondi

    Ho un negozio e ho una piccola inserna di 2 metri quadrati.
    Poiché è inferiore a 5 metri quadrati, confermate che non devo pagare alcuna tassa?
    Grazie

      • Elisa Raineri
      • gennaio 22, 2020
      Rispondi

      Salve, grazie per il suo feedback!
      Come si evince dall’articolo, ogni Regione, Capoluogo e relativi Comuni possiedono le loro normative in merito all’affissione di insegne, targhe, manifesti pubblicitari etc.
      Quanto riportato in questo articolo proviene da fonti sicure ma è bene recarsi sempre di persona presso gli uffici competenti del proprio Comune di appartenenza per avere maggiori informazioni, in quanto è anche possibile che, in un breve lasso di tempo, vi siano piccoli o grandi cambiamenti alle normative e regolamenti vigenti.
      Speriamo di essere stati d’aiuto
      Grazie e a presto!